Consorzi di bonifica: cartella esattoriale illegittima in assenza di un beneficio Commissione Tributaria Provinciale Lecce, sez. IV, sentenza depositata il 15.9.09

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Consorzi di Bonifica: illegittima la cartella esattoriale ingiungente il pagamento dei contributi consortili se emessa in assenza dei piani di contribuenza
Lo ha confermato con una recente pronuncia, depositata il 15.09.09, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accogliendo il ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella esattoriale ingiungente il pagamento di contributi consortili mai versati.
In particolare, la Commissione Tributaria, aderendo alle tesi prospettate dal difensore del contribuente, ha rilevato preliminarmente che "…..presupposto dell’obbligazione contributiva è, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, il beneficio specifico e diretto che il singolo immobile riceve dall’esecuzione delle opere di bonifica”.
E ciò vale, ha aggiunto la Commissione, tanto più dopo l’entrata in vigore delle L.R. n. 4 del 07.03.03 che, oltre a porre a carico dei Consorzi di Bonifica il compito di riformulare i piani di contribuenza, rapportando gli oneri agli effettivi benefici delle opere di bonifica, ha peraltro previsto l’annullamento delle iscrizioni a ruolo riportate in cartelle esattoriali non ancora pagate alla data di entrata in vigore della richiamata legge per gli anni 2000-2001-2002, salva eventuale nuova iscrizione sulla base di nuovi piani di contribuenza previsti dalla medesima norma.
Con successiva LR n. 8 dell’11.8.05, ha proseguito la CTP, la Regione Puglia ha confermato la sospensione dei ruoli per il periodo in contestazione, ruoli che allo stato sono quindi da considerare privi di efficacia giuridica e non eseguibili. 
Peraltro, ha aggiunto la Commissione, il TAR Lecce ha accolto il ricorso proposto avverso la citata legge con cui la Regione ha approvato il Piano di classifica per il riparto delle spese consortili, confermando la necessità di provvedere alla redazione di un nuovo piano di riparto, con il previo coinvolgimento degli enti locali interessati. Il Consiglio di Stato ha poi confermato tale decisione. La Regione Puglia, di conseguenza, prendendo atto dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria ha proceduto alla nomina di un Commissario ad acta, perché, di concerto con i comuni interessati, predisponesse le proposte dei piani di classifica, ad oggi ancora non pervenute.
 
 Avv. Alfredo Matranga
 

Matranga Alfredo

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