(abstract: Non spettava alla Camera negare l’autorizzazione, richiesta dal GIP di Napoli, a utilizzare 46 intercettazioni telefoniche casuali di Nicola Cosentino nell’ambito del procedimento penale a suo carico per concorso in associazione camorristica).
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Le intercettazioni telefoniche di Nicola Cosentino, già deputato e sottosegretario di Stato all’Economia, oggetto di conflitto dinanzi alla Corte Costituzionale tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la Camera dei Deputati, potranno essere utilizzate nel processo penale per concorso in associazione camorristica a carico dell’ex leader del PdL campano.
Lo ha deciso la Consulta, nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’art. 134, comma 2, della Costituzione, annullando, con la sentenza n. 74/2013, la delibera del 22 settembre 2010, con cui la Camera negava l’autorizzazione all’utilizzo delle stesse, richiesta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli, sulla base di motivazioni che prima il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ricorrente) e poi la Corte Costituzionale, nella persona del giudice – relatore Sabino Cassese, hanno ritenuto confliggenti con la disciplina legislativa in materia, ed in particolare con la legge n. 140 del 2003, meglio nota come “Lodo Schifani” (già Lodo Maccanico), nonché con l’art. 68 della Costituzione.
Entriamo nel merito della vicenda giuridica e delle motivazioni tecniche che hanno portato la Consulta ad annullare la delibera della Camera dei Deputati, offrendo un’interpretazione dell’art. 68 della Costituzione (come modificato con L. Cost. n. 3 del 1993) e del Lodo Schifani, più rispettosa delle attribuzioni della magistratura, e per questo totalmente ossequiante del principio della tripartizione dei poteri su cui dovrebbe fondarsi ogni moderno stato democratico.
Nella pronuncia in oggetto viene fuori in maniera chiara, quasi prepotente, l’orientamento del Giudice Cassese secondo cui il trattamento dei parlamentari, derogando ad un principio posto “alle origini della formazione dello Stato di diritto” (sentenze n. 262 del 2009 e n. 24 del 2004) come quello della parità di trattamento dinanzi alle giurisdizioni, deve essere interpretato con cautela e comunque nel senso più aderente al testo normativo di riferimento, così come indicato dalla stessa Consulta nella sentenza n. 390 del 2007.
In tal senso è orientato il mancato accoglimento dell’interpretazione dell’art. 6 della L. 140 del 2003, contenuto nelle “considerazioni di metodo” (essenzialmente le motivazioni giuridiche che la Giunta per le Autorizzazioni ha posto a fondamento della proposta, poi accolta dall’Assemblea Legislativa, di diniego dell’autorizzazione all’utilizzo della intercettazioni di Cosentino) presentata dalla Presidenza della Camera, secondo cui la suddetta legge, “nell’assegnare al Parlamento il potere di autorizzare l’utilizzazione delle conversazioni, cui abbia preso parte un suo membro, che risulti quindi indirettamente non detta un criterio, ma rimette la concessione o il diniego dell’autorizzazione ad una decisione dell’Assemblea”, la quale, quindi, “può scegliere il criterio e dimostrarne, secondo la propria elaborazione politica e concettuale, la ragionevolezza”.
Tali considerazioni, oltre ad essere troppo ampliative dell’ingerenza di una Camera Legislativa sulle attribuzioni costituzionali della magistratura, si pongono in netta contrapposizione con l’orientamento del legislatore costituzionale, che con la già citata L. Cost. 3/1993, ha “sostituito l’originaria autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Parlamento, con un sistema basato su specifiche autorizzazioni ad acta”.
Infatti, la suddetta legge, pone un filtro in favore dei parlamentari non più su ogni procedimento penale eventualmente a loro carico (motivo per cui è improprio parlare ancora oggi di immunità parlamentare), ma esclusivamente su quelli che possano incidere sulla libertà di autodeterminazione del deputato (o senatore), e sempre ove essi siano illegittimi, in quanto viziati dal c.d. fumus persecutionis (sent. 390 del 2007).
Nell’annullare la delibera della Camera di diniego dell’autorizzazione, la Consulta pone in essere un’interpretazione letterale dell’art. 6 della L. 140 del 2003, secondo cui spetta solo all’Autorità Giudiziaria valutare la necessità dell’utilizzo delle intercettazioni e la rilevanza delle stesse all’interno di uno o più procedimenti penali, purchè tali richieste siano congruamente circostanziate, e comunque senza che alla Camera di appartenenza del parlamentare possa essere riconosciuto alcun potere di riesame delle determinazioni dell’AG, così come chiarito dalla sentenza n. 188 del 2010 emessa dalla stessa Corte Costituzionale.
Nel caso di specie, ad avviso del “Giudice delle Leggi”, la richiesta di autorizzazione avanzata alla Camera da parte del GIP di Napoli risulta assolutamente conforme alla lettera della disciplina legislativa, poiché chiarisce che le predette intercettazioni sono rilevanti e necessarie perché attestano contatti e frequentazioni tra Cosentino e componenti del clan dei casalesi, nonché l’utilizzo del potere connesso alla carica di “sottogoverno” ricoperta al fine di favorire i suddetti.
In conclusione, tenute presenti le impeccabili argomentazioni utilizzate da Cassese, si può auspicare che da qui in poi il Parlamento possa avere un atteggiamento più costituzionalmente orientato, ogniqualvolta sia raggiunto dalla richieste di utilizzo di intercettazioni di un suo componente, evitando ingerenze e sconfinamenti nelle competenze di un altro potere dello Stato, che finora, sono state la regola.
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