La Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 del 24 giugno 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 della legge della Regione Siciliana n. 2/2023, che avevano prorogato, al 30 aprile 2023, il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo e la proroga del termine per la conferma dell’interesse all’utilizzazione del demanio marittimo. Per approfondire suggeriamo il volume: Concessioni demaniali marittime
Indice
1. La questione: la proroga delle concessioni balneari
Il Governo aveva lamentato che il legislatore siciliano aveva ecceduto dalle competenze allo stesso riservate dagli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia e violato l’art. 117, primo comma, Cost., il quale vincola pure il legislatore regionale all’osservanza degli obblighi derivanti dall’UE assunti dall’Italia. Nel ricorso il Governo si è doluto della violazione delle previsioni dell’art. 12 della direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE (cd. “direttiva servizi”) che impone agli Stati membri dell’UE, con efficacia diretta, di mettere a gara le concessioni demaniali in scadenza, proibendo il ricorso alle proroghe automatiche ex lege. Il differimento al 30 aprile 2023 del termine, per la tesi esposta dal Governo, “corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033”, pur avendo la legge statale n. 118/2022 abrogato, per incompatibilità con l’ordinamento dell’UE, i commi 682 e 683 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, i quali prolungavano la proroga fino a tale data, e malgrado le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, come pure quella della Corte di giustizia UE del 20 marzo 2023 (causa C-348/22 – Autorità Garante della concorrenza e del mercato) dove si era ribadita la contrarietà al diritto UE dei rinnovi automatici delle concessioni aventi per oggetto l’occupazione del demanio marittimo italiano. Per approfondire suggeriamo il volume: Concessioni demaniali marittime
Concessioni demaniali marittime
L’intento di questa pubblicazione è quello di delineare, brevemente ed efficacemente, la disciplina dettata nell’ordinamento in tema di concessioni pubbliche (in generale) e marittime (in particolare): l’intervento della Direttiva Bolkestein 2006/123/CE sui meccanismi selettivi di affidamento per le attività limitate dalla scarsità di risorse naturali, la loro applicazione al settore delle concessioni demaniali marittime e la conseguente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea; nonché alcuni profili comparatistici sul regime demaniale marittimo disciplinato in altri ordinamenti europei. Il volume si focalizza poi sulla riforma “parziale” operata con la Legge di Bilancio 2019 e le conseguenti sentenze del Consiglio di Stato (9 novembre 2021, nn. 17 e 18) sul tema delle proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime. L’ultima parte contiene un’utile Appendice normativa. Nella sezione online saranno disponibili i futuri aggiornamenti normativi. Stefano Bertuzzi Avvocato, specializzato in diritto amministrativo, autore e curatore di testi giuridici. Gianluca Cottarelli Laureato in Giurisprudenza, ha collaborato con studi legali di ambito nazionale ed internazionale e con Formez PA. Céline Cusumano Avvocato, specializzato in professioni legali, Dottore di Ricerca in diritto comparato.
Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, Céline Cusumano | Maggioli Editore 2022
20.80 €
2. L’articolo incriminato
L’art. 36 della legge regione Siciliana, rubricato “Modifiche di norme in materia di concessioni demaniali marittime” aveva stabilito nuovi termini in materia di concessioni demaniali marittime: nella sua prima parte fissava il nuovo termine del 30 aprile 2023 per la presentazione delle domande di proroga delle concessioni attualmente in essere. Il Governo ha rammentato che l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 14 dicembre 2019, n. 24 (Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime), aveva in precedenza disposto l’estensione ex lege, fino al 31 dicembre 2033, delle concessioni demaniali in essere al 31 dicembre 2018, a condizione che il concessionario avesse presentato apposita domanda. Detta estensione, a sua volta, si poneva in espressa conformità con le previsioni statali, di cui all’art. 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che avevano fissato, con decorrenza dalla data della loro entrata in vigore, una durata pari ad anni quindici (e dunque, fino al 2033) per le concessioni demaniali marittime vigenti in quel momento.
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3. La presentazione delle istanze di proroga
Nell’evidenziare che il differimento dei termini contemplato nelle norme impugnate dal Governo non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine nella legge regionale n. 24/2019, bensì solamente alla presentazione delle istanze di proroga, la Corte Costituzionale ha rilevato, allineandosi alle censure governative, che la rinnovazione pure della possibilità di presentazione delle domande “finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo”.
4. La decisione
Nell’evidenziare che il differimento dei termini contemplato nelle norme impugnate dal Governo non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine nella legge regionale n. 24/2019, bensì solamente alla presentazione delle istanze di proroga, la Corte Costituzionale ha rilevato, allineandosi alle censure governative, che la rinnovazione pure della possibilità di presentazione delle domande “finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo”.
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