Consumatore: quale giudice se il contratto non è scritto?
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di competenza del giudice nelle ipotesi in cui il contratto non sia stato concluso per iscritto, ma oralmente. Si tratta dell’ordinanza n. 1951 dello scorso 25 gennaio, con cui la Suprema Corte ha riconosciuto l’applicabilità del foro del consumatore nel caso di contratto orale, qualora non vi sia una diversa pattuizione delle parti. Nel caso di specie, è stato proposto regolamento di competenza, in relazione a un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ambito del quale il giudice adito eccepiva la propria incompetenza, considerato il luogo di residenza del ricorrente.
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La pronuncia della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che il foro del consumatore è inderogabile, salvo un’espressa e diversa pattuizione delle parti. Inoltre, spetterebbe al professionista, che intenda avvalersi del foro alternativo, dimostrare che le parti hanno concordato e sottoscritto la clausola che deroga alla regola, costituita, appunto, dal foro del consumatore. Invero, serve comunque la contrattazione della clausola in deroga, altrimenti la stessa sarebbe colpita da vessatorietà.
A nulla cambia se si tratta di un contratto orale, in relazione al quale il consumatore deve poter godere della medesima tutela che gli viene garantita con riferimento ad un contratto scritto. Peraltro, il comportamento processuale tenuto dal consumatore non potrebbe essere considerato come trattativa di deroga alla disciplina in materia di foro, trattandosi inoltre di una circostanza comunque successiva alla conclusione del contratto.
Per approfondire, leggi Le Sezioni Unite sul regolamento di competenza
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