Le informative prefettizie in materia di antimafia, in quanto afferenti alla prevenzione del crimine e al contrasto amministrativo preventivo delle organizzazioni di criminalità organizzata, possono essere fondate su fatti e vicende aventi valore meramente sintomatico e solo indiziario, giacché mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale; ciò è configurabile anche indipendentemente dal concreto accertamento in sede penale, cioè non preventiva, ma repressiva, di reati.
È allora sufficiente che l’informativa antimafia si fondi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente, a livello di prova (anche indiretta), siano comunque tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l’id quod plerumque accidit, l’esistenza di elementi che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto con la p.a..
É per questa ragione che l’ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalità preventiva del provvedimento, comporta che il Prefetto possa ravvisare elementi di controindicazione anche in presenza di stretti rapporti di parentela con esponenti della criminalità organizzata.
N. 02205/2011REG.PROV.COLL.
N. 06402/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6402 del 2009, proposto da***
contro***
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione Seconda, 2 marzo 2009, n. 191, resa tra le parti, con la quale era stato respinto il ricorso per l’annullamento:
– del provvedimento prot. n. 1481 del 27 marzo 2007, con cui *** comunicava al gruppo *** che intendeva avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 26 del contratto di concessione delle agevolazioni;
– della nota prefettizia prot. n. 53045/540/Antim./Area 1^, del 18 ottobre 2006, inviata dalla Prefettura di *** avente ad oggetto “richiesta di informazioni art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 nei confronti di società ***
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa, (già Sviluppo Italia spa);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 23 novembre 2010 il consigliere ************** e uditi per le parti gli avvocati ******* e *************** per delega di **************;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società in accomandita semplice Gruppo Edera di *************** & C. ha impugnato gli atti descritti in epigrafe, con il primo dei quali è stata disposta la risoluzione del contratto di concessione del contributo, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 – relativa alle agevolazioni finalizzate ad incentivare l’autoimpiego in forma di microimpresa – a seguito della acquisizione di una informativa antimafia nella quale il Prefetto di Catanzaro ha comunicato di ritenere sussistenti per la società ricorrente tentativi di infiltrazioni mafiose.
Il Prefetto di Catanzaro afferma che era emerso, infatti, che ************, socio accomandante della società in oggetto (Gruppo Edera), era vfiglia di ***********, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza Speciale di P.S., con a carico precedenti penali per estorsione e numerosi pregiudizi per associazione di tipo mafioso, nonché associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
In considerazione del rapporto di parentela fra i componenti della società in oggetto ed il suddetto *********** e gli ottimi rapporti che risultano esservi fra gli stessi, il Prefetto ritenevache nella società potessero essere presenti tentativi di infiltrazioni mafiose”.
Ad avviso della ricorrente, l’efficacia interdittiva di tale nota illegittimamente si fonderebbe su una circostanza insufficiente a ritenere integrato il presupposto di legge, ovvero il solo rapporto di parentela tra la socia accomandante, ************ e *********** (padre) con vari precedenti penali anche per associazione di tipo mafioso.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso perché le norme (d.lgs 8 agosto 1990, n. 490 e d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252) conferiscono all’autorità prefettizia un giudizio di opportunità e di convenienza, insindacabile, in quanto tale, in sede di giurisdizione di legittimità.
Ciò premesso, ed evidenziato il carattere necessariamente indiziario degli elementi su cui si fonda il giudizio prognostico relativo ai possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, si deve riconoscere in capo al prefetto un ampio margine di apprezzamento e, di contro, la limitazione del sindacato giurisdi-zionale ai manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
Nel caso di specie il giudice di primo grado non ha ravvisato nessuno di tali vizi nella nota prefettizia impugnata.
Gli elementi posti a sostegno della informativa erano i seguenti:
a) la socia accomandante, ************, è figlia di ***********, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza Speciale di p.s., con a carico precedenti penali per estorsione e nu-merosi pregiudizi per associazione di tipo mafioso, nonché associazione finalizzata al traffico ille-cito di sostanze stupefacenti;
b) il socio accomandatario è il marito di ************ e, pertanto, genero di ***********;
c) tra i componenti della società e *********** risultano esservi ottimi rapporti.
A tali elementi espressamente indicati possono aggiungersi considerazioni evidenti sulla scorta de-gli atti depositati in giudizio, quali, ad esempio, l’area geografica nella quale opera la società la cui sede legale è a Vallefiorita, luogo di nascita e residenza di *********** e di residenza della figlia.
Alla luce di questi elementi e considerato, da un lato, l’intensità massima del vincolo parentale tra una figlia e un padre e dall’altro il carattere familiare della società, la sua ubicazione, nonché la ti-pologia di reati a carico di ***********, appare ben applicata la regola di esperienza sulla cui scorta, in base al principio dell’id quod plerumque accidit, appare verosimile che la società possa essere soggetta ad influenze da parte di organizzazioni mafiose.
La circostanza, poi, del decesso nel 2008 di *********** non può inficiare il giudizio a suo tempo dato dal Prefetto, trattandosi di circostanza sopravvenuta, irrilevante ai fini della legittimità degli atti impugnati.
Appare evidente l’iter logico seguito dal Prefetto nella formulazione della informativa, mentre è senz’altro vincolato il provvedimento di risoluzione del contratto stipulato laddove l’amministrazione non poteva agire diversamente a fronte di una informativa di tale tenore.
Ha prodotto appello il Gruppo Edera articolando un unico complesso motivo di ricorso: erroneità quanto alla valutazione della motivazione posta a sostegno dell’informativa; eccesso di potere giurisdizionale; violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1990, n. 490 e art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 24, 27 e 41 della costituzione; eccesso di potere per inesistenza e/o errore nei presupposti; inesistenza, inadeguatezza e/o difetto di motivazione; travisamento dei fatti; illogicità e contraddittorietà manifesta; sviamento.
La società ricorrente lamenta sostanzialmente che gli ottimi rapporti esistenti tra i componenti del Gruppo Edera e *********** sono meramente supposti, mancando in atti il minimo elemento idoneo a suffragarli; deduce altresì che il giudice di primo grado avrebbe giustificato il provvedimento prefettizio considerando che “l’area geografica nella quale opera la società la cui sede legale è a Vallefiorita, luogo di nascita e residenza di *********** e di residenza della figlia”.
“Sì facendo”, afferma l’appellante, “il collegio giudicante si è indebitamente sostituito, eccedendo nel potere giurisdizionale che gli competeva in materia, all’autorità prefettizia cercando di sopperire al totale difetto di istruttoria ed alla carenza di motivazione dell’atto impugnato”.
Si è successivamente costituita in giudizio Invitalia s.p.a. che, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 23 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
La Sezione non può che confermare il proprio orientamento (Cons. Stato, VI, 29 febbraio 2008, n. 756), secondo cui l’ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalità preventiva del provvedimento di cui si tratta, comporta che il prefetto possa ravvisare elementi di controindicazione anche in presenza di stretti rapporti di parentela con esponenti della criminalità organizzata, accompagnati da ulteriori elementi indiziari (concretamente riscontrabili in collegamenti tra le famiglie e società).
Le informative prefettizie in materia di lotta antimafia, in quanto afferenti alla prevenzione del crimine e al contrasto amministrativo preventivo delle organizzazioni di criminalità organizzata, possono invero essere fondate su fatti e vicende aventi valore meramente sintomatico e solo indiziario, giacché mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale, e questo è configurabile anche indipendentemente dal concreto accertamento in sede penale, cioè non preventiva, ma repressiva, di reati. é allora sufficiente che l’informativa antimafia deve, quindi, si fondi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente, a livello di prova (anche indiretta), siano però, comunque, tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l’id quod plerumque accidit, l’esistenza di elementi che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto con la p.a..
É per questa ragione che l’ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalità preventiva del provvedimento, comporta che il prefetto possa ravvisare elementi di controindicazione anche in presenza di stretti rapporti di parentela con esponenti della criminalità organizzata.
l’appellante ha dedotto che i contatti tra ************ e *********** sono stai sempre molto limitati. Da tempo *********** si era separato legalmente da ******************, madre di ************, smettendo di convivere con entrambe e fissando la propria residenza in un’abitazione diversa dalla casa coniugale.
Nel caso di specie tale circostanza non appare sufficiente a scalfire l’elemento indiziario del legame in ragione delle dimensioni del comune di Vallefiorita (CZ), sede della società e dei soggetti coinvolti.
Ne consegue che legittimamente aveva operato l’Amministrazione con l’atto qui impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della s.p.a. Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – della somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
*****************, Presidente
*******************, Consigliere
****************, Consigliere
***************, Consigliere
**************, ***********, Estensore
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L’ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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