È quanto precisato dalla Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 10567 del 25 giugno 2012, che si è pronunciata nei confronti del ricorso presentato da Equitalia S.p.A.
Nella fattispecie la predetta società aveva impugnato il rigetto dell’appello da essa proposto contro la sentenza della CTP, che aveva accolto il ricorso di un contribuente avverso l’iscrizione a ruolo per Irpef e Irap relative agli anni 2000-2002. In particolare, Equitalia Gerit S.p.A. aveva ritenuto l’erroneità del rigetto dell’appello sul presupposto che, non costituita in prime cure, nel dedurre e comprovare in appello la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento, avesse proposto nuove eccezioni, come tali inammissibili.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. “Nel giudizio tributario – hanno affermato i giudici – da un canto è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti e dall’altro, la produzione in appello, come nel caso di specie, delle cartelle notificate (e delle quali era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica) costituisce una mera difesa consentita alla parte rimasta contumace prime cure, concernendo il divieto di cui al D.Lgs. 546/1992 (art. 47) solo le eccezioni in senso stretto”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento