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Il decreto fiscale collegato alla nuova Legge di Bilancio 2017 ha esteso la voluntary disclosure per il rientro dei capitali fino al 31 luglio 2017. Grazie al recentissimo Decreto-Legge n. 193/2016, dunque, i contribuenti potranno saldare il loro debito e regolarizzare la loro posizione col Fisco evitando il pagamento di more e sanzioni e soprattutto la condanna per riciclaggio. Vediamo cosa prevede la norma nel dettaglio.
Che cos’è la voluntary disclosure?
La voluntary disclosure, o collaborazione volontaria, entrata in vigore per la prima volta con la Legge n. 186/2014, è uno strumento per la lotta all’evasione fiscale che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione autodenunciandosi allo Stato.
I contribuenti che usufruiscono della voluntary disclosure sono costretti a pagare tutta la somma dovuta, ma possono usufruire di uno sconto sulle sanzioni e sulla mora ed evitare l’accusa del reato di autoriciclaggio.
Come si può aderire alla voluntary disclosure?
Il nuovo decreto fiscale ha stabilito che è possibile aderire alla misura fino al 31 luglio 2017, con presentazione della documentazione integrativa entro il 30 settembre. I creditori che decidono di usufruire della procedura potranno effettuare il calcolo del dovuto in proprio e presentare una sorta di autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia, comunque, può effettuare ulteriori controlli se non ritiene credibili le dichiarazioni del debitore. In caso di dichiarazioni “volontarie” false si rischiano fino a sei anni di carcere.
Come può avvenire il pagamento?
I contribuenti che aderiscono alla voluntary disclosure potranno scegliere se pagare il debito in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, o in tre rate mensili.
Coloro che restituiranno meno di quanto dovuto subiranno una maggiorazione sul debito del 10% o del 30% a seconda dell’entità dell’importo non restituito (e il 3% nei casi meno gravi).
Chi non può aderire?
Sono invece esclusi dalla voluntary bis, ovviamente, i debitori che hanno già ricevuto avvisi di accertamento e notifiche dal Fisco relative ai conti illegali all’estero. Inoltre, non potranno aderire alla procedura i contribuenti che hanno già beneficiato della stessa nel corso del 2015 o del 2016.
No forfait del 35% su contanti e cassette di sicurezza
La voluntary bis non prevede infine, a differenza di quanto era possibile dedurre dalle prime bozze del decreto, il pagamento di un forfait del 35% sui contanti e gli altri beni contenuti nelle cassette di sicurezza e non dichiarati al Fisco.
L’aliquota al 35% avrebbe permesso al debitore di sanare la sua posizione al riguardo con il pagamento di una somma fissa. Il Governo, invece, ha deciso per la cancellazione dell’agevolazione: i debitori dovranno pagare normalmente i tributi su tali beni sulla base dell’imposizione fiscale progressiva.
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