Continuazione tra partecipazione ad associazione per delinquere e reati-fine

Allegati

Quando può essere riconosciuta la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine del sodalizio? Per approfondimenti sulla materia, consigliamo il volume Formulario Annotato del Processo Penale.

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 18345 del 29-02-2024

sentenza-commentata-art.-3-99.pdf 110 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: continuazione tra partecipazione e reati-fine1


La Corte di Appello di Napoli, adita in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante ricorreva per Cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio dì motivazione. Per approfondimenti sulla materia, consigliamo il volume Formulario Annotato del Processo Penale.

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte considerava il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale può essere riconosciuta la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine del sodalizio, e vicendevolmente tra questi ultimi, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati-fine non solo siano riconducibili al programma criminoso dell’associazione, e siano ad essa e ai suoi fini strumentali, ma siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento in cui il partecipe si fosse determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del09/11/2017; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013).

Potrebbero interessarti anche:

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando può essere riconosciuta la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine del sodalizio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la continuità tra il reato di partecipazione a un’associazione criminale e i reati commessi dall’associazione può essere riconosciuta, a condizione che il giudice accerti che questi reati non solo rientrano nel programma criminale dell’associazione e sono strumentali ai suoi scopi, ma sono stati anche pianificati almeno in modo generale nel momento in cui il partecipante è entrato a far parte del gruppo criminale.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se possa essere riconosciuta la continuazione in una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento