Contraddittorio nel contenzioso tributario: rispettato solo se legittima la difesa dell’ente pubblico

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La Cassazione non ha dubbi.
L’Ente Pubblico riscossore non può stare in giudizio se non dimostra l’eccezionalità e la specialità delle condizioni di affidamento della difesa ad avvocato esterno.

In pratica è nulla ogni procura carente di detta parte motivazionale a nulla valendo la possibilità di sanatoria processuale ex art. 182 cpc poiché geneticamente e giuridicamente inesistente la perfetta volontà temporale della parte pubblica a difendersi in tale modalità.

La giurisprudenza

Con la sentenza n. 28684 del 2018, pronunciata il 10 ottobre scorso e depositata il 09 novembre, la Suprema Corte dichiara la fine di tutte le difese esterne dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) affidate a procuratori del libero foro in sostituzione dell’Avvocatura di Stato.
Tuttavia parrebbe che lo stesso principio possa applicarsi a tutti i casi in cui vi siano in gioco altri Ente Pubblici (ad esempio Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).
La motivazione principale, benché il provvedimento sia abbastanza corposo nell’esposizione dell’iter logico motivazionale, è che in base al D.L. 193/2016 (in pratica la legge istitutiva del nuovo Ente riscossore nazionale) affinché sia rispettato il contraddittorio tra le parti processuali, aventi diritto ed interesse a difendersi, occorre che sia altrettanto rispettata la parità di armi e strumenti giuridici disponibili nell’ordinamento.
In buona sostanza, la parte pubblica si giova già del supporto assistenziale dell’Avvocatura di Stato ai sensi del R.D. 1161/1933 in tutti i processi ove vi siano “concrete questioni di massima” da discutere e che siano connotate da un “riflesso economico” importante in base alla legge generale applicabile.
Tra l’altro, nel processo tributario – ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 546/92 – soprattutto per i due gradi di merito (cioè innanzi la Commissione Tributaria provinciale e poi quella regionale), l’Ente Pubblico deve stare in giudizio “personalmente” ovvero con propri dipendenti abilitati all’assistenza tecnica giudiziale o che comunque siano incardinati nella struttura territoriale sovraordinata.
La sentenza in commento era molto attesa nel panorama giuridico tributario perché conferma gli sforzi interpretativi che, quotidianamente, soprattutto i difensori dei contribuenti devono porre in essere per non vedersi sopraffatti da una parte pubblica che gode dell’utilizzo di molti più strumenti e possibilità rispetto al comune cittadino al fine di difendesi al meglio in via esattoriale.

La decisione

In conclusione, la decisione della Corte, nomofilatticamente parlando, ripristina un pò di equilibrio anche interpretativo che deve e dovrà orientare meglio i giudici di merito nel processo esattoriale (a prescindere dalla sede giudiziaria innanzi la quale si tiene il procedimento giudiziale e cioè se tributaria, ordinaria, lavoristica, esecutiva, ecc.) in quell’ottica complessiva di Giusto processo sancito dalla Carta Costituzionale italiana (art. 111) e, di riflesso, anche di rispetto dei principi inviolabili di equo processo sanciti Convezione Europea dei diritti dell’Uomo (art. 6).

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