La Grande Camera della Corte EDU, il 9 aprile 2024, ha sentenziato su tre casi relativi al cambiamento climatico riconoscendo, nella vicenda contro la Svizzera, la violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea sui Diritti umani.
Indice
1. Il caso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz (Anziane per il clima) e altri contro Svizzera
Ha riguardato la denuncia di quattro donne e di un’associazione svizzera, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, i cui aderenti si sono manifestati preoccupati per le conseguenze del riscaldamento globale sulle loro condizioni di vita e sulla salute. Secondo la tesi da loro esposta, le autorità svizzere non adottano misure sufficienti per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. La Corte EDU ha ritenuto che la Convenzione contempli il diritto a una protezione effettiva da parte delle autorità statali dai gravi effetti negativi dei cambiamenti climatici su vita, salute, benessere e qualità della vita. Tuttavia, ha ritenuto che i quattro singoli ricorrenti non soddisfacessero i criteri richiesti per lo status di “vittima” ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, e quindi dichiarato le loro denunce irricevibili. All’associazione ricorrente, al contrario, è stata riconosciuta la legittimazione a proporre reclamo. La Corte ha sentenziato la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’articolo 8 della Convenzione europea sui Diritti umani e del diritto di accesso al tribunale sancito dall’articolo 6 § 1. La Corte ha ritenuto che la Confederazione Svizzera non ha adempiuto ai suoi doveri (“obblighi positivi”) sul cambiamento climatico, ai sensi della Convenzione. Per gli stessi giudici si sono verificate lacune nel processo di messa in atto del quadro normativo nazionale, e la Svizzera non è riuscita a raggiungere i suoi precedenti obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Pur riconoscendo che le autorità nazionali godono di un ampio potere discrezionale in relazione all’attuazione della normativa, la Corte ha ritenuto, sulla base degli elementi a sua disposizione, che le autorità della Svizzera non avevano agito in tempo e in modo adeguato per ideare, sviluppare e attuare legislazione e misure pertinenti in questo caso. Inoltre, la Corte ha ritenuto che al reclamo dell’associazione ricorrente si applicasse l’articolo 6 § 1 della Convenzione, relativo all’effettiva attuazione delle misure di mitigazione previste dal diritto interno vigente. La Corte ha ritenuto che i tribunali svizzeri non avessero fornito una motivazione convincente in ordine alle circostanze per cui avevano ritenuto non necessario esaminare le contestazioni dell’associazione ricorrente, senza prendere in considerazione le prove scientifiche in merito cambiamenti climatici. La Corte ha condannato la Svizzera a corrispondere all’associazione ricorrente 80.000 euro per costi e spese. Non essendo stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni, a riguardo non è stata riconosciuta alcuna somma.
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2. Il caso Carême c. Francia
Ha riguardato la denuncia di un ex abitante e sindaco del comune di Grande-Synthe, che ha sostenuto che la Francia non ha adottato misure sufficienti per prevenire il riscaldamento globale e che tale condotta comporta una violazione del diritto alla vita e del diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte EDU ha dichiarato il ricorso irricevibile poiché la ricorrente non aveva lo status di vittima ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.
3. Il caso Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e 32 altri
Ha riguardato i gravi effetti, sia attuali che futuri, del cambiamento climatico, che i ricorrenti hanno attribuito agli Stati convenuti e che, secondo la tesi esposta, incidono sulla loro vita, sul loro benessere, sulla salute mentale e sul pacifico godimento delle loro abitazioni. In merito alla giurisdizione extraterritoriale degli Stati convenuti diversi dal Portogallo, la Corte ha ritenuto che non vi fossero motivi, rintracciabili nella Convenzione, per estendere la loro giurisdizione extraterritoriale nel modo richiesto dai ricorrenti. Tenuto conto della circostanza che i ricorrenti non avevano intrapreso alcuna via giudiziale in Portogallo circa le loro denunce, la doglianza contro il Portogallo è risultata irricevibile pure per mancato esaurimento delle vie di ricorso nazionali. La Corte ha dichiarato irricevibili i ricorsi presentati contro il Portogallo e gli altri Stati sulla questione del cambiamento climatico.
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