Biancamaria Consales
Con interpello n. 15 del 17 aprile 2013, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’art. 2, comma 28, L. 92/2012, afferente al contributo addizionale pari all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (destinato a finanziare la nuova assicurazione sociale per l’impiego – Aspi), applicabile ai contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”.
In particolare, è stato chiesto al Ministero se la disciplina delle esclusioni dal versamento del predetto contributo, previste dal comma 29, lett. b) del citato articolo 2, possa trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché ai lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine.
Il Ministero ha, preliminarmente ricordato che ai sensi della predetta normativa “ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.
Dalla lettura della disposizione, si evince dunque che il versamento del contributo de quo costituisce una regola per ogni tipologia contrattuale di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. La terminologia adoperata dal legislatore non si riferisce, dunque, al contratto a termine ex D.Lgs. 368/2001, bensì a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro subordinato rispetto alla quale è individuata la data di cessazione del rapporto stesso.
Ne consegue che, salvo tassative eccezioni, il contributo risulta applicabile, ad esempio, nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine ex D.Lgs. 368/2001, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché mediante somministrazione di lavoro a termine.
Il comma 29 del medesimo art. 2 contempla, tuttavia, solo alcune tassative eccezioni che esentano i datori di lavoro dal versamento del contributo in argomento.
Si tratta di:
a) lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963 nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
c) apprendisti;
d) lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In conclusione, il Ministero ha ritenuto che anche nell’ambito della somministrazione a termine sia dovuto il contributo in questione, salvo che il lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni sopra indicate. E ciò vale anche in caso di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato.
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