In Italia, i contratti di apprendistato e i tirocini rappresentano due degli strumenti più importanti per facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Pur condividendo l’obiettivo comune di favorire l’acquisizione di competenze, differiscono profondamente in termini di natura giuridica, regolamentazione e finalità. Il contratto di apprendistato è un vero e proprio rapporto di lavoro, mentre il tirocinio è essenzialmente un’esperienza formativa.
Indice
1. Contratto di apprendistato
L’apprendistato è regolato principalmente dal D.Lgs. 81/2015 ed è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che prevede una componente formativa. L’apprendistato può essere utilizzato dai datori di lavoro per formare i giovani lavoratori, e può essere suddiviso in tre principali categorie:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Questo tipo è destinato a giovani tra i 15 e i 25 anni ed è utilizzato per il conseguimento di una qualifica professionale o di un diploma. La durata varia a seconda del titolo che si intende ottenere, con un massimo di tre o quattro anni. Durante questo periodo, l’apprendista riceve formazione sia pratica che teorica. - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni, è finalizzato all’acquisizione di competenze specifiche di tipo tecnico-professionale. La durata è compresa tra 6 mesi e 3 anni, estendibile in particolari casi, ad esempio per settori con professionalità complesse. Il datore di lavoro è tenuto a fornire formazione interna, spesso con l’ausilio di enti accreditati. - Apprendistato di alta formazione e ricerca
Per giovani dai 18 ai 29 anni, mira all’acquisizione di titoli di studio superiori come lauree, master e dottorati. Tale apprendistato è regolato da convenzioni con università o istituti di ricerca. La durata e il contenuto formativo sono variabili e determinati dalle esigenze del percorso di studio e della ricerca intrapresa.
Il datore di lavoro che assume apprendisti gode di una serie di agevolazioni fiscali e contributive. In aggiunta, la legge prevede specifiche tutele per l’apprendista, come l’accesso alla formazione, il diritto alla malattia e alle ferie, simili a quelle dei lavoratori subordinati ordinari. Al termine del periodo di apprendistato, il contratto può trasformarsi in un rapporto a tempo indeterminato.
2. Tirocinio
Il tirocinio, a differenza dell’apprendistato, non crea un rapporto di lavoro subordinato, ma è un percorso formativo regolato dal D.M. 25 marzo 1998 e da ulteriori normative regionali. Esistono diverse tipologie di tirocinio:
- Tirocinio curriculare
Integrato nel percorso di studi, come scuola o università, consente agli studenti di acquisire competenze pratiche e familiarizzare con l’ambiente di lavoro. Non è prevista una retribuzione, poiché è parte del programma formativo dell’ente scolastico o universitario. - Tirocinio extracurriculare
Riservato a chi ha terminato il percorso formativo, ha lo scopo di facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro. Il tirocinio extracurriculare prevede un’indennità di partecipazione, con importi minimi che variano a seconda della normativa regionale, e ha una durata che può variare dai 3 ai 12 mesi, prorogabili per categorie specifiche.
Per i datori di lavoro, l’assunzione dei tirocinanti può portare a sgravi contributivi, ma è vincolata al rispetto delle normative regionali e ai requisiti minimi di formazione e tutoraggio. Il tirocinio è disciplinato con rigore anche a tutela dei tirocinanti, per evitare che venga usato impropriamente come strumento per ottenere manodopera a basso costo.
3. Differenze principali tra apprendistato e tirocinio
- Natura del contratto: L’apprendistato è un contratto di lavoro vero e proprio, mentre il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, ma è solo un periodo formativo.
- Retribuzione: L’apprendista riceve una retribuzione, che può essere inferiore rispetto a quella di un lavoratore ordinario. I tirocini curricolari non prevedono compenso, mentre quelli extracurricolari richiedono un’indennità di partecipazione minima.
- Tutele lavorative: Gli apprendisti godono delle tutele tipiche dei lavoratori subordinati, inclusi malattia e maternità. I tirocinanti hanno meno diritti e sono tutelati principalmente per quanto riguarda la qualità dell’esperienza formativa e la sicurezza sul lavoro.
- Prospettive di assunzione: Al termine dell’apprendistato, il contratto può proseguire a tempo indeterminato. Invece, il tirocinio non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del datore di lavoro, anche se in molti casi un’esperienza di tirocinio positiva può portare a un’offerta di lavoro.
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