Il tasso variabile nei contratti bancari è nullo se il criterio di determinazione non è univoco. E’ quanto afferma il Tribunale di Udine nella sentenza n. 650 del 12 maggio 2017.
IL FATTO.
L’attore, che aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile e, successivamente, un analogo contratto per finanziarne la ristrutturazione, lamentava, tra le altre cose, la nullità delle clausole dei due contratti che disciplinano la variabilità del corrispettivo tramite indicizzazione; ciò sia avuto riguardo al carattere indeterminato e indeterminabile dell’obbligazione incombente sul cliente, anche per via della presenza di componenti derivative, sia per la violazione di varie prescrizioni previste dall’art. 117 TUB e conseguenti disposizioni regolamentari. Al contratto stipulato, inoltre, non era allegato un piano di ammortamento.
LA DECISIONE.
Il contratto di locazione finanziaria analizzato, impone, in generale, il pagamento di canoni mensili fissi fino al raggiungimento del corrispettivo totale finale, però, nelle clausole particolari, sono inserite previsioni difformi che prevedono la variabilità dei canoni basata su due criteri di indicizzazione: il futuro andamento Libor CHF 3 mesi 365 e il futuro andamento del tasso di cambio tra CHF ed Euro, rispetto al livello pattiziamente indicato.
Per quanto attiene la prima clausola in questione, il contratto prevede la revisione del “piano finanziario contrattuale” ogni qualvolta la misura dell’indice Libor CHF avesse subito delle variazioni rispetto alla base stabilita in contratto, e l’adeguamento alla variazione intervenuta sia in rapporto al capitale residuo, sia al numero di canoni residui; da contratto, l’importo della variazione del canone rimarrà costante fino a successiva variazione dell’indice. Poiché i meccanismi utilizzabili in astratto per procedere all’adeguamento periodico di un piano di rimborso, sono molteplici e con esiti diversi, non essendo riportata in contratto la formula esatta di calcolo da applicarsi per ottenere le variazioni descritte e in mancanza di manifestazione esplicita della volontà delle parti sul punto, non potendo ricorrere agli usi negoziali, non applicabili nei contratti bancari e non essendo ricavabile con precisione, sia pur per implicito, neppure mediante interpretazione del contratto; non essendo inoltre allegato il piano di ammortamento che ne attesti la base temporale (anni di 360 o 365 giorni), risulta impossibile conoscere in ogni momento l’importo del capitale residuo da restituire e, pertanto, l’oggetto della relativa pattuizione è nullo ex art. 1346 c.c. in quanto indeterminato/indeterminabile.
Per quanto riguarda la seconda clausola relativa all’indicizzazione al Rischio Cambio Euro/CHF, nonostante preveda esplicitamente come determinare l’indicizzazione, nel caso di specie è nulla per indeterminabilità in quanto esige la previa conoscenza del canone mensile di riferimento indicizzato al rischio di tasso (che, prima, abbiamo visto essere indeterminabile nel caso in esame). Essa è altresì nulla a causa della incoerenza tra quanto esposto nel foglio informativo e quanto contenuto nella clausola contrattuale sia avuto riguardo al criterio di calcolo, sia avuto riguardo alla stessa individuazione della valuta destinata ad integrare il parametro di cambio. La clausola è infine nulla perché non individua il tasso reale, oltre che convenzionale, di cambio originario, non consentendo al cliente di apprezzare concretamente lo spread applicato, contrariamente a quanto richiesto dal Provvedimento sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari”emanato dal Governatore della banca d’Italia in vigore dal 01.10.2003.
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