Successo della Banca: la domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni va reiterata nelle conclusioni specifiche formulate in comparsa conclusionale; non sono eccepibili eventuali nullità contrattuali riconosciute ed accettate in sede di transazione; è legittima la cms se indicata nel prospetto delle condizioni economiche che il correntista ha dichiarato di approvare, anche se il documento non è presente in atti; elemento costitutivo del contratto di mutuo è la consegna della somma data a mutuo che non si identifica necessariamente nella traditio materiale della stessa. è legittimo il mutuo solutorio.
Volume consigliato per l’approfondimento: Il rito di cognizione e le impugnazioni dopo la riforma Cartabia
Indice
- 1. Il fatto
- 2. Il thema decidendum va reiterato nella comparsa conclusionale
- 3. Non sono eccepibili eventuali nullità contrattuali riconosciute ed accettate in sede di transazione
- 4. È legittima la cms se indicata nel prospetto delle condizioni economiche che il correntista ha dichiarato di approvare, anche se non prodotto in atti
- 5. Elemento costitutivo del contratto di mutuo è la consegna della somma data a mutuo che non si identifica necessariamente nella traditio materiale della stessa. E’ legittimo il mutuo solutorio.
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1. Il fatto
Il Tribunale di Cosenza ha emesso la sentenza n.1609/2023 dell’08.10.2023 in un’azione di restituzione degli indebiti bancari intrapresa da una società correntista e mutuataria. Venivano contestati per un rapporto di conto corrente con annesso fido di cassa, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione di interessi ultralegali e per un contratto di mutuo ipotecario la nullità o l’annullabilità dello stesso finalizzato anche alla ristrutturazione di apertura di credito per mancanza di erogazione dell’importo mutuato sul c/c della società attrice.
La Banca, difesa congiuntamente dall’Avv. Emilia ARTURI (STUDIO LEGALE ARTURI) e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF (STUDIO MASCELLARO FANELLI), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.
2. Il thema decidendum va reiterato nella comparsa conclusionale
Il Tribunale ha precisato che “il thema decidendum deve ritenersi in via definitiva delineato sulla base delle conclusioni formulate dall’attrice in sede di comparsa conclusionale”. Rileva, quindi il Magistrato, che la società correntista in seno alla comparsa conclusionale, non ha ribadito la domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni indicate nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c.
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3. Non sono eccepibili eventuali nullità contrattuali riconosciute ed accettate in sede di transazione
Con una attenta disamina dell’atto di riconoscimento del debito sottoscritto dalla società correntista e versato in atti, il Tribunale cosentino ha statuito che la rinuncia a far valere eccezioni su un rapporto rinegoziato, vale come transazione tra le parti con reciproche rinunce e come tale non si possono mettere in discussioni eventuali nullità contrattuali riconosciute ed accettate.
4. È legittima la cms se indicata nel prospetto delle condizioni economiche che il correntista ha dichiarato di approvare, anche se non prodotto in atti
Il Magistrato ha rilevato che in atti era stato prodotto un contratto di conto corrente, sottoscritto dalla società che dichiarava espressamente di prendere “nota che i nostri rapporti sono regolati dalle norme riportate qui di seguito, dalle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente e dalle condizioni economiche indicate nell’allegato prospetto, che dichiaro/dichiariamo di approvare”.
Dal momento che detto “prospetto” non risultava in atti, il Magistrato ha ritenuto che non può essere ritenuta provata la mancata pattuizione in forma scritta degli interessi ultralegali e delle altre condizioni economiche, nè la indeterminatezza/indeterminabilità̀ della clausola di pattuizione della commissione di massimo scoperto, di cui viene ribadita la legittimità anche sotto il profilo della mancanza di causa (cfr. Cass.12965/16).
5. Elemento costitutivo del contratto di mutuo è la consegna della somma data a mutuo che non si identifica necessariamente nella traditio materiale della stessa. E’ legittimo il mutuo solutorio.
Il Tribunale cosentino ha limpidamente ribadito che è elemento costitutivo del contratto di mutuo, la consegna della somma data in mutuo, ma al contempo precisato che essa non è identificabile obbligatoriamente nella sua traditio fisica, materiale.
Il Magistrato ha specificato che affinché si possa parlare di effettiva traditio, è “sufficiente la creazione della disponibilità giuridica della somma medesima”.
Fa di più la sentenza, chiarendo che “La “tradito rei” ben può essere, dunque, realizzata attraverso l’accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l’uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (cfr. Cass. 37654/21, 14270/119)”.
Viene infine puntualizzato, evocando le Sent. Cass. nn.23149/22 e 22597/23, che è legittimo e non può essere dichiarato nullo, né annullabile il mutuo cd. solutorio, erogato cioè “per estinguere il debito verso la Banca mutuante derivante dall’esposizione in conto corrente, comporta un mutamento della consistenza del patrimonio del mutuante che resta purgato di una posta negativa (cfr. Cass.23149/ (22)”, dal momento che tale fattispecie non resta contraria a norme di legge o all’ordine pubblico.
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In particolare, si analizzano i requisiti di forma e di contenuto dei contratti, le regole di condotta e trasparenza, le norme a tutela del cliente consumatore e le nuove nullità, nonché la disciplina del comportamento del contraente forte e la sanzione giurisprudenziale dell’abuso del diritto.
Il rito di cognizione e le impugnazioni dopo la riforma Cartabia
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