In attuazione della legge Madia e in particolare del criterio direttivo che disciplina le forme di lavoro flessibile, gli articoli 5 e 9 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 hanno integrato e modificato la disciplina dei contratti di collaborazione (art. 7, d.lgs. 165 del 2001) e quella dei contratti di lavoro flessibile di natura subordinata (art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001). Vediamo cosa è cambiato nel dettaglio.
Riordino della disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione
La legge n. 124 del 7 agosto 2015 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (legge Madia), nel dettare i criteri direttivi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa, ha espressamente previsto (v. art. 17, comma 1, lett. o) che i decreti legislativi di semplificazione e riordino dovessero prevedere una “disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato”.
In attuazione di tale specifico criterio direttivo gli articoli 5 e 9 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 hanno integrato e modificato la disciplina dei contratti di collaborazione (art. 7, d.lgs. 165 del 2001) e quella dei contratti di lavoro flessibile di natura subordinata (art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001).
In premessa, occorre evidenziare che il legislatore delegato non è riuscito a delineare un’autonoma ed organica disciplina dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, difatti, pur mantenendo e preservando una sorta di disciplina “speciale”, in coerenza con la volontà confermata dalla legge delega di non procedere ad una totale equiparazione tra pubblico e privato, ha fatto ampio ricorso alla tecnica del rinvio legislativo, richiamando più volte, ma in modo frammentario, la normativa relativa ai rapporti di lavoro nel settore privato. Quello che ne è derivato è un quadro normativo ancora incompleto e disorganico come autorevolmente rilevato dal Consiglio di Stato.
L’analisi delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 75 del 2017 e la ricognizione della disciplina dei contratti di lavoro nei quali è parte la pubblica amministrazione non potrà dunque prescindere dal raffronto con le norme codicistiche e legislative dettate con riferimento ai rapporti di lavoro nell’impresa a cui necessariamente l’interprete dovrà far riferimento.
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