Contratto bancario: requisiti di validità e usurarietà

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E’ valido il contratto sottoscritto, anche se non consegnato al correntista; il TAEG o ISC non è un requisito di validità del contratto; il tasso di interesse non è indeterminato anche se mancasse la puntuale indicazione in cifre; è valido il tasso con riferimento all’Euribor; inesistenza dell’usurarietà sopravvenuta; l’usurarietà del tasso pattuito extrafido non coinvolge il tasso intrafido.
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Tribunale di Siracusa -sez. II civ.- sentenza n.1638 del 18-09-2023

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Indice

1. Il fatto


Il Tribunale di Siracusa, in data 18.9.2023 ha emesso la sentenza n.1638, in un giudizio di ripetizione degli indebiti bancari avente ad oggetto contratti di conto corrente con apertura di credito garantite da ipoteca, in cui veniva richiesta la restituzione di indebiti ex art. 2033 c.c. in base alle contestazioni sollevate di:

  • nullità per sottoscrizione dei contratti avvenuta fuori sede e mancata consegna alla società correntista;
  • omessa o erronea indicazione del TAE o TAEG o ISC
  • nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali per pattuizione con riferimento all’Euribor;
  • usurarietà degli interessi

La Banca, difesa congiuntamente dall’Avv. Ettore RIZZA (STUDIO LEGALE RIZZA) e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF (STUDIO MASCELLARO FANELLI), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.

2. È valido il contratto sottoscritto anche se non consegnato al correntista


Il Tribunale di Siracusa ha sancito la validità di un contratto bancario sottoscritto, rilevando che “la consegna della documentazione prevista dalla normativa a tutela della trasparenza bancaria costituisce l’oggetto di una obbligazione gravante sull’istituto di credito, la cui inosservanza può assumere rilievo esclusivamente ai fini della configurazione di fattispecie di responsabilità mentre non è idonea a ripercuotersi sulla validità dei vincoli negoziali”.
Il Magistrato siciliano ha chiarito, quindi, che la consegna del contratto riguarda il comportamento dei contraenti, e, pertanto, inerisce la responsabilità contrattuale, mentre solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto può determinarne la nullità.


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3. Il TAEG o ISC non è un requisito di validità del contratto


Il Tribunale siciliano ha rigettato l’eccezione attorea di nullità degli interessi richiesta per effetto della indicazione del TAEG o ISC in misura asseritamente dissimile da quella praticata. Il Magistrato ha precisato che “la mancata o non corretta indicazione del Taeg o Isc, anche qualora fondate, non si rivelerebbero tali da inficiare la clausola determinativo del tasso di interessi”.
Precisa inoltre il Magistrato che il TAEG o ISC non è un requisito di validità del contratto, ma solo un dato indicativo del costo complessivo del contratto, che ha solo funzione informativa, che non incide sulla prestazione posta a carico del correntista e che non ha effetti sulla determinatezza o determina abilità dell’oggetto contrattuale.

4. Il tasso di interesse non è indeterminato anche se manca la puntuale indicazione in cifre; è valido il tasso con riferimento all’Euribor


Il Tribunale di Siracusa -evocando varie sentenze della Suprema Corte (Cass.Civ. Sez. II n.20555 del 29.9.20; Cass. sent.n.9080 del 2002; Cass.n.6113 del 1994; Cass.n.2765 del 1992), ha rigettato la tesi attorea di indeterminabilità del tasso di interesse pattuito con riferimento all’Euribor, precisando che la forma scritta richiesta per i contratti non postula necessariamente che contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso di interesse.
Il tasso di interesse, precisa ancora il Magistrato, può rimanere determinato e determinabile anche per relationem mediante il richiamo per iscritto a precisi criteri prestabiliti o anche ed elementi estrinseci al contratto, sempre che siano obiettivamente individuabili.
Chiosa infine il Magistrato, sancendo che “nessun vizio si riscontra nelle clausole contemplanti il rinvio al parametro Euribor”, anche perché nel caso di specie i contratti avevano previsto espressamente il divisore, con riferimento all’anno civile di 365 giorni.

5. L’usurarietà del tasso pattuito extrafido non coinvolge il tasso intrafido


Il Tribunale siracusano ha sancito che si esclude la nullità e l’inefficacia in caso di pattuizione di un tasso di interesse non usurario e di superamento del tasso soglia in corso di rapporto.
Inoltre, è stato dedicato approfondimento alla condizione che in un contratto sia pattuito un tasso di interesse debitore intra fido non usurario ed un tasso di interesse debitore extra fido usurario. Richiamando la sentenza della Cass. Civ. Sez.I n.21470 del 15.9.2017 il Tribunale precisa che qualora vengano pattuiti interessi extra fido superiori al tasso soglia ed interessi intra fido non usurari, la nullità della prima pattuizione non si comunica all’altra, anche se contenuta nella stessa clausola contrattuale. Motiva, il Magistrato, puntualizzando che “si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto.”

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