Contratto con obbligazioni del solo proponente

Rilevanza del silenzio del destinatario della proposta contrattuale e compatibilità dello schema formativo con i negozi che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà.

 

Indice:

  1. Contratto con obbligazione del solo proponente: inquadramento generale;
  2.  Natura giuridica;
  3.  La rilevanza del silenzio del destinatario della proposta;
  4. Ambito applicativo;
  5. Negozi che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà.

Contratto con obbligazione del solo proponente: inquadramento generale

L’art. 1333 del Codice civile disciplina una particolare modalità di conclusione del contratto.

Si tratta del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente che, nonostante nella sostanza non si discosti dal modello delineato dall’art. 1321 c.c., deroga sensibilmente rispetto allo schema previsto dall’art. 1326 c.c.

Infatti, la norma prevede che quando le obbligazioni nascenti da un contratto gravino solo sul proponente – ferma la irrevocabilità della proposta non appena questa giunge all’oblato – il contratto si conclude in assenza del rifiuto dell’oblato, nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi.

La ratio di tale peculiare schema “leggero” di formazione del contratto può ravvisarsi nella circostanza secondo la quale, nel contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, l’oblato riceve solo vantaggi e, pertanto, il silenzio sarebbe espressione della sua mancanza di interesse a rifiutare.

Invero, però, l’oblato non sempre è privo di tale interesse.

Si pensi all’ipotesi in cui questi rifiuti una fideiussione gratuita (contratto che tradizionalmente incarna la tipologia di cui all’art. 1333 c.c.), al fine di poter ottenere un’altra fideiussione per lui più vantaggiosa perché prestata da un soggetto economicamente più solido o in cui ripone maggiore fiducia.

Natura giuridica

Fin dalla entrata in vigore del Codice del 1942, la dottrina ha ampiamente dibattuto sulla natura giuridica della peculiare fattispecie descritta dall’art. 1333 c.c.

Un orientamento meno recente, ritiene che la disposizione preveda un’ipotesi di negozio giuridico unilaterale.

Tuttavia, tale ricostruzione è oggetto di facili obiezioni.

Innanzitutto, può invocarsi l’argomento testuale. Sia la rubrica, sia il testo della disposizione in rassegna fanno esplicitamente riferimento al contratto.

In secondo luogo, i negozi unilaterali producono effetto dal momento in cui giungono a conoscenza della persona a cui sono destinati (art. 1334 c.c.); mentre, nel caso in esame il perfezionamento del vincolo giuridico ha luogo nel momento in cui – decorso il termine poc’anzi accennato – non pervenga alcun rifiuto al proponente.

Un’autorevole dottrina, al contrario, propende per un’altra tesi, che si rivela alquanto suggestiva, ancorché altrettanto criticabile.

Il riferimento è alla teoria del “contratto a formazione unilaterale”, secondo la quale non sussisterebbe incompatibilità di sorta tra unilateralità e contratto.

Ma, a ben vedere, il contratto a formazione unilaterale finisce per oscurare a tal punto il profilo contrattuale da annientarlo nella sostanza.

Inoltre, accogliere una siffatta visione contrasterebbe con il sistema tratteggiato dagli artt. 1321, 1325 n. 1 e 1326, 1° comma, c.c., dal quale discende il fondamentale principio secondo cui nessuno può diventare parte di un contratto se non lo vuole e che, del resto, è ribadito nello stesso art. 1333 c.c.

Quest’ultimo, infatti, richiede il consenso dell’oblato, benché fornito in una veste particolare, quale è quella del mancato rifiuto entro un congruo termine.

Alla luce dei precedenti rilievi, pertanto, la dottrina e la giurisprudenza più recenti propendono per la tesi (corroborata anche dalla Relazione Ministeriale al Codice del 1942) cd. contrattualistica.

In sostanza, benché nell’art. 1333 c.c. si faccia riferimento ad una peculiare ipotesi di conclusione (proposta-mancato rifiuto), la natura giuridica della fattispecie è comunque contrattuale.

Da tale impostazione discendono due importanti corollari.

Il primo attiene al tempo ed al luogo di conclusione del contratto. Infatti, il contratto sarebbe concluso allo spirare del termine per opporre il rifiuto; mentre, il luogo di conclusione dello stesso coinciderebbe con il domicilio dell’oblato.

In secondo luogo, il contegno omissivo del destinatario della proposta non impedirebbe di applicare la disciplina sui vizi del consenso, né di fare ricorso a tutte le altre disposizioni poste a tutela della corretta formazione della volontà dei contraenti quali, ad esempio, le norme sulla capacità naturale o legale.

La rilevanza del silenzio del destinatario della proposta

Strettamente connessa alla qualificazione giuridica dell’art. 1333 c.c. è la questione della rilevanza del silenzio del destinatario della proposta contrattuale.

Infatti, ove si acceda alla prima delle tesi prospettate, e si consideri la fattispecie come un negozio giuridico unilaterale, il dettato dell’art. 1324 c.c., secondo cui – salva diversa previsione – le norme che regolano i contratti si applicano ai negozi giuridici unilaterali solo in quanto compatibili, impone di non applicare le norme sulla bilateralità ed, in primis, l’art. 1326 c.c.

Il silenzio dell’oblato, in questo caso, esprime la mera assenza del rifiuto necessario per impedire il sorgere delle obbligazioni a carico del proponente.

Qualora, invece, si propenda per la seconda soluzione (contratto a formazione unilaterale) il silenzio potrebbe essere qualificato come una condizione risolutiva potestativa prevista dalla legge.

Il contratto, quindi, si conclude per volontà del solo proponente, mentre l’eventuale rifiuto da parte dell’altro contraente varrebbe a privarlo di efficacia ab origine.

I sostenitori della teoria prevalente, definita come contrattualistica, si suddividono a loro volta in diversi filoni quanto alla rilevanza attribuita al silenzio.

Secondo alcuni autori, il silenzio costituirebbe una dichiarazione tacita consistente in un comportamento che, secondo la comune valutazione, sarebbe incompatibile con una diversa volontà.

In altri termini, il silenzio integrerebbe un’ipotesi di comportamento concludente con valore di consenso.

Si obietta, però, che – diversamente da quanto accade nel caso di remissione tacita del debito (art. 1327, 2° comma, c.c.) o nella rinunzia tacita alla prescrizione (art. 2937, 2° comma, c.c.), ove sussiste un vero e proprio comportamento – nel caso in esame esso manca ed è presente solo un’omissione, inidonea ad esprimere la volontà dell’oblato in modo intellegibile.

Altri autori, invece, ritengono che il silenzio dia luogo ad una accettazione presunta.

Sennonché, in caso di accettazione presunta gli effetti giuridici si producono per effetto della legge e non per volontà dell’accettante. Ne discende che la fattispecie sarebbe sottratta alla sfera contrattuale, contraddicendo in maniera illogica la premessa relativa alla natura contrattuale dell’art. 1333 c.c.

Pertanto, autorevole dottrina propende per la soluzione secondo la quale il silenzio dell’oblato debba configurarsi come un comportamento legalmente tipizzato.

La legge attribuisce al mancato rifiuto nel termine previsto un significato predeterminato, rispetto al quale non è ammessa prova contraria.

Ambito applicativo

Volendo indagare l’ordinario ambito applicativo dell’art. 1333 c.c., quest’ultimo risulta essere riferibile a tutti i contratti da cui derivano obbligazioni solo per uno dei contraenti, siano essi tipici o atipici.

In primo luogo, il riferimento è alla già citata fideiussione, all’accollo, all’espromissione; ma anche al mutuo gratuito, al comodato, al deposito gratuito, al mandato gratuito, ossia a quei contratti che non prevedono un controbilanciamento dell’altrui sacrificio economico.

Uno degli aspetti maggiormente problematici del contratto con obbligazioni del solo proponente è quello della compatibilità con i contratti formali, che è stato risolto positivamente riferendo la necessità di rispettare la forma prescritta (dalla legge o dalle parti, ex artt. 1350 e 1352 c.c.) solo alla proposta; mentre per l’accettazione si ritiene sufficiente il contegno omissivo, di cui al secondo comma della disposizione in esame.

Si riconosce, tuttavia, l’eccezionale inapplicabilità alla donazione della modalità di conclusione contrattuale in parola.

Negozi che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà

Altrettanto problematico risulta il profilo di compatibilità dello schema formativo qui vagliato con i negozi che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà.

Sul tema si contendono il campo due tesi contrapposte.

La prima, negativa, è sostenuta da coloro i quali negano all’art. 1333 c.c. natura contrattuale o bilaterale.

Gli argomenti tradizionalmente richiamati a sostegno della tesi suaccennata sono di tre tipi.

Il primo, di ordine letterale, fa riferimento alla rubrica ed al corpo della norma, ove si parla espressamente ed esclusivamente di “obbligazioni” e, quindi, di contratti ad affetti obbligatori.

Ciò escluderebbe la rilevanza dello schema formativo in parola nell’ambito dei contratti ad effetti reali.

In secondo luogo, si osserva che per la produzione di effetti reali sarebbe sempre necessaria la bilateralità.

L’art. 1376 c.c., a tal proposito, impone per il trasferimento della proprietà o per la costituzione o il trasferimento di un diritto reale il consenso delle parti legittimamente (e positivamente) manifestato.

Inoltre, con l’attribuzione traslativa l’oblato sarebbe gravato da una serie di obblighi, quali sono quelli volti alla manutenzione ed alla conservazione del bene.

Tali obblighi si rivelano incompatibili con la funzione dell’art. 1333 c.c., secondo la quale è ammessa l’ingerenza nella sfera giuridica altrui solo se destinata ad attribuire vantaggi.

Ma, all’opposto, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti propendono per la tesi ammissiva.

Del resto, quale logico corollario della natura contrattuale dell’art. 1333 c.c., non può escludersi che tale particolare schema formativo del contratto possa applicarsi anche ai contratti che trasferiscono la proprietà ed, in generale, ai contratti con effetti reali.

In altri termini, costituendo l’art. 1333 c.c. un vero e proprio contratto, esso non tollera aprioristiche limitazioni del relativo ambito applicativo.

D’altro canto, l’argomento ostativo di carattere letterale può essere superato facendo ricorso ad un’interpretazione estensiva della disposizione, che è ammissibile in quanto cosa ben diversa dall’estensione analogica.

Solo quest’ultima, infatti, non sarebbe ammissibile, attesa la eccezionalità del modello delineato in seno all’art. 1333 c.c. rispetto all’ordinario paradigma dell’art. 1326 c.c.

Infine, merita osservare che anche i contratti ad effetti obbligatori sono idonei a far sorgere in capo al destinatario taluni effetti sfavorevoli. Si pensi agli effetti della mora credendi, prevista dall’art. 1206 c.c., nel diritto delle obbligazioni.

Al contrario, i contratti ad effetti reali sono quelli a cui si connettono gli effetti favorevoli più sicuri, immediati e determinati. Ed eventuali oneri accessori che sorgano in capo all’acquirente, ma che denotano la loro marginalità ed irrilevanza a fronte dell’incomparabile vantaggio derivante dall’acquisto del bene, non sono in grado di giustificare la pretesa impossibilità di fare ricorso all’art. 1333 c.c. per trasferire la proprietà.

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Danila La China

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