Contratto di agenzia e adempimenti privacy

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Indice

1. Il contratto di agenzia: gli interventi del giudice europeo e nazionale

2. Gli adempimenti privacy dell’agente: i suoi obblighi nei confronti del titolare del trattamento

3. Il profilo di responsabilità civile nel trattamento dei dati personali: il principio di accountability

4. L’esclusione degli agenti/outsourcer come titolari del trattamento: il provvedimento n. 230 del 15 giugno 2011 del Garante della Privacy

  1. [1]

    Più precisamente la nozione di contratto di agenzia, ai sensi dell’art. 1742 c.c., consiste nel contratto con cui «una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile», REPUBBLICA ITALIANA, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 “art. 1742 c.c.”, in Gazzetta Ufficiale (d’ora in avanti G.U.) n. 79 del 4 aprile 1942

  2. [2]

    A. GRAZIANI, G. MINERVINI, U. BELVISO, V. SANTORO, Manuale di diritto commerciale, Cedam, Padova, 2017, pp. 515-518

  3. [3]

    REPUBBLICA ITALIANA. CORTE CASSAZIONE. SEZIONE TRIBUTARIA, 29 aprile 2011 n. 9539, in Cass. Civ., 2011

  4. [4]

    REPUBBLICA ITALIANA. CORTE DI CASSAZIONE. SEZIONE II CIVILE, 27 settembre 2012 n. 16432, in Cass. Civ., 2012

  5. [5]

    Più precisamente «Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto: in particolare avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente. L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo», REPUBBLICA ITALIANA, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 “art. 1749 c.c.”, cit.

  6. [6]

    Per approfondire vedi, CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, causa C-215/95, caso Barbara Bellone contro Yokohama SpA., 30 aprile 1998, in European Court Reports 1998 I-02191

  7. [7]

    UNIONE EUROPEA, Direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, in Gazzetta Ufficiale CEE, L 372

  8. [8]

    A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato (a cura di Franco Anelli e Carlo Granelli), Giuffré, Milano, 2018, pp. 804-807

  9. [9]

    Storicamente, il riconoscimento del diritto alla riservatezza affonda le proprie radici nel contesto giuridico statunitense del XVIII secolo, dove per la prima volta due giuristi di Boston, Samuel Warren e Louis Brandeis, riconoscono l’esistenza di un autonomo diritto di privacy, appellandosi alla giovinezza nonché alla capacità del common law di adattarsi alle mutevoli esigenze sociali, attraverso la pubblicazione del saggio “The Right to Privacy” sulla Harward Law Review nel 1890. Infatti, prima di allora, le esigenze di tutela della vita privata erano ricondotte, a causa delle ostilità da parte della dottrina statunitense, all’interno delle logiche del diritto alla reputazione e all’onore, L. MIGLIETTI, Profili storico-comparativi del diritto alla privacy, in Rivista di Diritti Comparati, 2014, pp. 3 ss., pp. 3-4

  10. [10]

    UNIONE EUROPEA, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 119/1

  11. [11]

    Gli articolo 33 e 34 dello stesso Regolamento Europeo 2016/679 definiscono il Data Breach come «una violazione di sicurezza – accidentale o illecita – che causa la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l’accesso non autorizzato ai dati personali conservati o trattati».

  12. [12]

    In particolare, il Regolamento precisa che deve trattarsi di istruzioni legittime e, conseguentemente, il responsabile non risponderà per danni eventualmente causati dal suo rifiuto di adeguarsi a istruzioni illegittime; inoltre, in ogni caso, il responsabile non ha l’onere di valutare la legittimità delle istruzioni del titolare, salvo il caso in cui siano contrastanti con gli obblighi che il Regolamento pone a suo carico,  M. COCUCCIO, Dimensione “patrimoniale” del dato personale e tutele risarcitorie, in Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc. 1, 1 marzo 2022, p. 236

  13. [13]

    Comportando che il titolare del trattamento, ha l’obbligo di dimostrare di aver adottato un processo complessivo di misure giuridiche, organizzative e tecniche per la protezione dei dati e che i trattamenti effettuati siano adeguati e conformi alla normativa sovranazionale, G. LAURINO, La protezione dei dati personali nel condominio, in Rivista Giuridica – Data Protection Law, n. 1/2020, pp. 18-19

  14. [14]

    D. BARBIERATO, Trattamento dei dati personali e «nuova» responsabilità civile, in Responsabilità Civile e Previdenziale, fasc. 6, 1° giugno 2019, pp. 2151-2154

  15. [15]

    In particolare l’art. 21 Cost. sancisce che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni», REPUBBLICA ITALIANA, Costituzione della Repubblica italiana, “art. 21 Cost.”, in GU Serie Generale n. 298 del 27 dicembre 1947

  16. [16]

    L’articolo in questione prevede che «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui», CONSIGLIO D’EUROPA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, “art. 8 CEDU”, Roma 4 novembre 1950, entrato in vigore 3 settembre 1953

  17. [17]

    M. COCUCCIO, Dimensione “patrimoniale” del dato personale e tutele risarcitorie, in Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc. 1, 1° marzo 2022, pp. 237-238

  18. [18]

    REPUBBLICA ITALIANA. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Provvedimento n. 230 del 15 giugno 2011: Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali, in GU n. 153 del 4 luglio 2011

Paolo Caldarone

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