Maggioli Editore – Novità settembre 2012 |
Massima |
Anche se il preponente svolge attività di carattere commerciale, il contratto di agenzia richiede la forma scritta, pur se stipulato prima dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 1742 c.c. introdotta col d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, di attuazione della direttiva CEE n. 86/653. |
1. Questione
In giudizio avanti al Tribunale di Bergamo veniva proposta citazione, affermando di avere svolto per conto della società l’attività di rappresentante di commercio, procacciando in esecuzione di tale mandato contratti di vendita di calzature all’estero. Il lavoratore chiedeva la condanna al pagamento delle provvigioni maturate e dovute nella misura del 5% sulle vendite effettuate. Il tribunale rigettava la domanda attrice, in quanto non adeguatamente provata non essendo stato possibile stabilire se i contratti conclusi con il preponente fossero riconducibili o meno al rapporto di agenzia facente capo all’attrice società.
Avverso fa sentenza proponeva appello, la quale condannava la società al pagamento delle provvigioni, con gli interessi legali oltre al pagamento delle spese del doppio grado. Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione la società e conferma la sentenza di appello.
2. Contratto di agenzia
Con il contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere in una determinata zona, dietro retribuzione, la conclusione di contratti per conto dell’altra (preponente). L’agente, di regola, non conclude contratti, ma ne promuove la conclusione, e ciò distingue il contratto di agenzia dal mandato, che ha per oggetto il compimento di uno o più atti giuridici (non, quindi, il compimento di un’attività non giuridica, si manuale che intellettuale). In certo senso il contratto di agenzia è più affine alla meditazione, la cui funzione è, come per il contratto di agenzia, lo svolgimento di un’attività diretta alla conclusione di un affare; se ne differenzia perchè il mediatore svolge un’attività occasionale, mentre l’agente coopera stabilmente allo sviluppo dell’attività economica del preponente.
Ora, quando all’agente sia affidato il compiuto, oltrechè di promuovere affari, anche di concluderli, per conto ed eventualmente anche in nome del preponente, nel rapporto di agenzia si inserisce un rapporto di mandato, con la conseguenza che si rendono applicabili anche le norme relative a quest’ultimo rapporto, che non siano in contrasto con le norme specificamente dettate per il contratto di agenzia. E tra le norme applicabili rientra – anche l’art. 1721 c.c..
Non vale dedurre, per contestare l’applicabilità di quest’ultima disposizione, che a favore dell’agente è previsto dalla legge, un privilegio generale sui mobili. La sussistenza di tale privilegio non è affatto incompatibile con l’applicazione dell’art. 1721 c.c., come è dimostrato del fatto che anche per il mandato è previsto un privilegio sui mobili (art. 2761 c.c., comma 2), il che non esclude che il mandatario possa avvalersi, ricorrendone le condizioni, del disposto dall’art. 1721 c.c.. A tutela dei diritti del mandatario la legge prevedeva una serie di istituti: il ricordato privilegio di cui all’art. 2761 c.c., comma 2; il diritto di ritenzione accordato dall’art. 2761 c.c. attraverso il richiamo all’art. 2756 c.c., u.c.; ed infine la facoltà, prevista dall’art. 1721 c.c., di soddisfarsi sui crediti sorti dalla esecuzione del mandato, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
E’ una forma particolare di tutela, che la relazione al codice civile qualifica come “prededuzione” e che di affianca alle altre, con le quali è perfettamente compatibile. Perciò è da escludere che l’esistenza, a favore dell’agente, di un privilegio impedisca l’applicabilità, a favore dell’agente che sia anche mandatario, dell’art. 1721 c.c..
3. Art. 1372 c.c. e forma scritta
L’art. 1372 c.c. stabilisce che “se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”.
Si discute se il riferimento alla “validità” del contratto comporti che in questa ipotesi la forma convenzionale del contratto sia prescritta ad substantiam o ad probationem.
Vi è però da rilevare che la prescrizione della forma ad substantiam contraddice sia al principio della libertà di forma, che è presente nel nostro ordinamento giuridico, sia soprattutto al principio dell’autonomia privata, dato che tale forma non solo condiziona il sorgere dell’atto, ma impedisce alle parti di eseguirlo (in quanto l’eventuale esecuzione fa sorgere il diritto alla restituzione dell’attribuzione effettuata) di confermarlo (anche se con un atto avente la forma prescritta) e addirittura di accertarlo in giudizio. Data la gravità della relativa conseguenza, deve ritenersi che la prescrizione della forma ad substantiam sia riservata esclusivamente al legislatore.
L’inosservanza della forma convenzionale, produce i medesimi effetti dell’inosservanza della forma ad probationem, nel senso che è valida l’esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria. Ma è esclusa, come del resto ha esattamente rilevato la sentenza impugnata, la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni.
Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.
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