Il contratto di agenzia è un accordo mediante il quale una parte, l’agente, assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto dell’altra parte, il preponente, in una zona determinata.
Indice
1. Elementi essenziali
1. Stabilità dell’incarico: L’agente deve svolgere l’attività in modo continuativo e non occasionale.
2. Rappresentanza commerciale: L’agente non può concludere contratti in nome del preponente, salvo specifica autorizzazione.
2. Obblighi dell’agente
- Promuovere gli affari per conto del preponente.
- Informare il preponente delle condizioni di mercato.
- Rispettare le istruzioni e la strategia commerciale del preponente.
3. Obblighi del preponente
- Corresponsione della provvigione all’agente sugli affari conclusi.
- Fornire all’agente il supporto necessario per svolgere l’attività.
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4. La provvigione
L’agente ha diritto a una provvigione, che è una percentuale sul valore degli affari conclusi grazie alla sua intermediazione. Il diritto alla provvigione matura quando il contratto è concluso per effetto del suo intervento.
5. Cessazione del contratto d’agenzia
Il contratto può cessare per scadenza del termine, recesso di una delle parti o per giusta causa. In caso di cessazione, l’agente ha diritto a un’indennità per il mancato guadagno, salvo che il recesso sia dovuto a giusta causa imputabile all’agente.
6. Tutela dell’agente
La legge prevede specifiche tutele per l’agente, tra cui il diritto all’indennità di cessazione del rapporto, a meno che non sussistano motivi di grave inadempimento.
7. Disciplina normativa
In Italia, il contratto di agenzia è disciplinato dagli articoli 1742-1753 del Codice Civile e dal D.Lgs. 65/1999, che ha recepito la direttiva europea 86/653/CEE.
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