Com’è noto, l’assicurazione è il contratto col quale una parte (l’assicuratore), verso pagamento di un corrispettivo (il premio), si obbliga a pagare un’indennità al verificarsi di uno specifico evento.
Detto contratto può essere di due tipi: “contro i danni” e “sulla vita”.
Nel primo tipo l’evento coperto da assicurazione è il danno prodotto da un sinistro, nel secondo, invece, attiene alla vita umana.
Il codice civile, nella nozione data all’art. 1882 c.c., contempla in modo unitario tali due grandi rami di assicurazione, seppure le differenze di disciplina sono ormai marcate. Tuttavia, vi è un elemento che spiega la considerazione unitaria: il profilo del rischio, inteso come probabilità di un evento sfavorevole, dalle cui conseguenze il contratto è volto a tenere indenne l’assicurato.
Funzione e causa dell’assicurazione è il trasferimento di un rischio dal soggetto esposto ad esso (un comune cittadino, un impresa) ad un altro, che lo assume su di sé verso corrispettivo.
L’assicuratore, a sua volta, è in grado di far fronte a tali rischi basandosi sulla legge dei grandi numeri e sul calcolo delle probabilità.
E’ ovvio che l’effettuazione di detti calcoli e la gestione di tali meccanismi costituiscono un’attività complessa che non potrebbe svolgere chiunque, in particolare una singola persona: per questa ragione la legge riserva lo svolgimento dell’attività assicurativa a enti pubblici, società per azioni e società cooperative, pena la nullità (relativa) del contratto, a norma degli artt. 1883 cc. e 167 cod. ass. private.
A norma dell’art. 1901 c.c., se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita nel contratto, l’assicurazione e, quindi, l’obbligo indennitario in capo all’assicuratore, restano sospesi sino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente corrisponde quanto da lui dovuto (tale previsione è, comunque, derogabile in senso più favorevole per l’assicurato); diversamente, se il mancato pagamento della rata di premio convenuta riguarda i periodi successivi al primo, è previsto un periodo di tolleranza di quindici giorni durante il quale, nonostante l’inadempimento del contraente, l’assicurazione rimane operativa, con conseguente obbligo dell’assicuratore di manlevare l’assicurato o di corrispondere il capitale o la rendita pattuiti nel caso in cui, rispettivamente, il sinistro o l’evento attinente alla vita umana si verifichino medio tempore durante il predetto periodo di tolleranza.
Il presente approfondimento si propone di analizzare la questione relativa alla clausola convenzionale di regolamentazione del premio inserita in un contratto di assicurazione (in forza della quale il premio si scorpora in due parti, una delle quali determinata in misura fissa e da pagare anticipatamente, l’altra variabile da pagare a conguaglio), allorquando l’assicurato ometta di comunicare i dati relativi al volume delle vendite effettuate in un determinato periodo di tempo ( informativa necessaria ai fini del computo della parte di premio variabile).
A tal uopo è necessario, innanzitutto, occuparsi della problematica che ha investito la clausola di regolazione del premio assicurativo e recentemente esaminata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 28 febbraio 2007, n. 4631.
Si è già accennato che le parti, oltre a prevedere una misura fissa del premio, possono inserire nel contratto di assicurazione una clausola c.d. di regolazione del premio. .
Si tratta di una clausola in virtù della quale l’assicurato è tenuto, in misura ulteriore al pagamento del premio minimo, a corrispondere un maggior premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, da determinarsi in funzione di elementi variabili da comunicare dall’assicurato all’assicuratore. Esempi di elementi variabili possono essere considerati l’ammontare delle retribuzioni corrisposte dal contraente ai propri dipendenti o il volume d’affari.
Nello specifico, la validità di questo tipo di clausola è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in una, ormai risalente, decisione, allorquando ha stabilito che il premio può essere determinato per una parte in maniera definitiva ed invariabile all’inizio del contratto; per altra parte con riferimento ad elementi mutevoli e variabili, evidenziando che il premio costituisce un tutto immutabile e non frazionabile, in virtù del quale sorge sul contraente il dovere di comunicare all’assicurazione gli elementi mutevoli in maniera definitiva, al fine di consentire l’esatta determinazione del premio.
Tale dovere è per l’assicurato un obbligo, così come lo è il pagamento del premio, che senza la comunicazione di quegli elementi non può essere quantificato nell’esatto ammontare. .
Questo orientamento giurisprudenziale reputa la comunicazione dei dati un elemento accessorio al premio assicurativo, in perfetta armonia con quanto previsto dall’art. 1901 c.c. .
Dunque, poiché la mancata comunicazione, nei termini contrattuali, degli elementi variabili sui quali si fonda l’esatta determinazione del premio, mette l’assicuratore nella posizione di non essere in grado di quantificare l’esatto ammontare del premio, equivale al mancato pagamento di una parte di questo, la cui sanzione è costituita dalla sospensione della garanzia assicurativa da parte dell’assicurazione (Cass. n. 19837/’04; Cass. n. 8609/’04; Cass. n. 19561/03; Cass. 4212/’97; Cass. 10527/’90; Cass. n. 2256/’87; Cass. n. 3817/’85; Cass. n. 1044/’78; Cass. n. 2495/’70).
La giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 3370 del 2005 si discosta da questa impostazione.
Ivi, infatti, si afferma il principio secondo cui, le clausole vessatorie, le quali comportano in difetto di comunicazione dei dati la sospensione della copertura assicurativa, ergo dell’operatività della polizza, devono essere approvate dall’aderente per iscritto.
Con detta pronuncia la Suprema Corte era intervenuta nella controversia tra due compagnie di assicurazione e un notaio che si era assicurato con le due società per la responsabilità professionale. Non avendo quest’ultimo segnalato per tempo gli elementi variabili previsti, le compagnie assicurative avevano invocato, nell’ambito di una causa intentata dal cliente al notaio per la mancata segnalazione di ipoteche su appartamenti acquistati, la sospensione dell’assicurazione.
La sentenza che risolve la controversia si pone, come si è già accennato, in netto contrasto con il precedente orientamento giurisprudenziale; indirizzo che metteva in evidenza come spettasse all’assicurato la tempestiva comunicazione degli elementi variabili all’ente assicuratore.
L’opzione interpretativa precedente riteneva la clausola de qua un accessorio del premio, che, proprio in quanto tale, coinvolgendo direttamente l’obbligo di pagamento e il suo mancato rispetto dava luogo all’applicazione dell’articolo 1901 c.c.
Diversamente, alla luce di questo revirement giurisprudenziale la fattispecie appena esaminata non può portare all’applicazione dell’articolo 1901c.c.
Testualmente, nel codice civile l’assicurazione può sospendere la copertura assicurativa “…se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto” oppure “…se alle scadenze convenute (…) non paga i premi successivi”.
Bisogna preliminarmente affrontare i rapporti tra la sospensione della garanzia assicurativa di cui all’art. 1901 c.c., e quella che scaturisce da una clausola convenzionale di regolamentazione del premio.
L’art. 1901 c.c. presuppone il mancato pagamento del premio; la seconda, invece, si fonda sul presupposto che il pagamento della parte fissa del premio è stato onorato ma che non sono stati comunicati gli elementi variabili necessari a determinare la quota integrativa del premio stesso.
Ritenere detta clausola come complementare e accessoria dell’obbligazione al pagamento del premio è – per la Suprema Corte – una inaccettabile forzatura logica e giuridica, dal momento che parifica l’omessa comunicazione dei dati e degli elementi variabili da parte dell’assicurato all’obbligo di corrispondere il pagamento del premio che fa capo all’assicurato.
La clausola in esame, argomenta la Corte, non riproducendo lo schema dell’articolo 1901 del Codice civile e non rappresentandone affatto una puntuale applicazione, si risolve in un grave vulnus all’equilibrio tra le prestazioni e si connota di onerosità per la parte aderente, rientrando così a pieno titolo nella categoria di quelle clausole che stabiliscono, a favore del predisponente, la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto.
Corollario di ciò è che la clausola non può riprodurre lo schema enunciato all’art. 1901 (cioè la sospensione della garanzia assicurativa) con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, l’omissione della comunicazione da parte dell’assicurato degli elementi variabili su cui si fonda la determinazione del premio entro il termine previsto.
Concludendo, secondo questa giurisprudenza, per detta clausola non basta la mancata comunicazione dei dati variabili anche solo nel primo termine contrattuale, quello di sessanta giorni dalla fine del periodo assicurativo, per determinare ipso jure la sospensione della garanzia. La stessa, assumendo chiaro carattere di onerosità, richiede la specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli articoli 1342, comma 2, e 1341, comma 2 del Codice civile, pacificamente non apposta, in relazione al patto de quo, nella polizza oggetto della controversia esaminata dalla Corte.
A comporre il contrasto giurisprudenziale così determinatosi sono intervenute nel febbraio 2007 le Sezioni Unite del Supremo Collegio.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, una Società stipulava una polizza assicurativa contro i rischi del credito commerciale da essa esercitato. La polizza copriva la perdita totale o parziale dei crediti per l’eventuale insolvenza dei propri clienti con riguardo alle fatture emesse in un arco di tempo determinato. Tra le clausole delle condizioni generali di polizza era posto a carico dell’assicurato l’obbligo di notificare alla ******à assicuratrice l’ammontare complessivo delle vendite effettuate nel periodo assicurativo. Siffatto obbligo era finalizzato al conteggio e al versamento alla ******à di un premio aggiuntivo qualora l’ammontare complessivo delle vendite fosse superiore a quello sul quale era stato calcolato il premio iniziale. Qualora l’assicurato non avesse eseguito, nei termini stabiliti, anche uno solo dei versamenti previsti, gli effetti dell’assicurazione si ritenevano sospesi.
La società assicurata, con atto di citazione, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società assicuratrice, chiedendone la condanna al pagamento di una somma di denaro per i sinistri denunciati in vigenza del periodo assicurativo, in quanto la stessa aveva respinto tale richiesta, adducendo che non era stato pagato, nei termini stabiliti, il conguaglio del premio assicurativo. Tale rifiuto, secondo la ricorrente, non era giustificato, perché l’obbligo di versare il premio o il conguaglio decorreva dal termine del periodo assicurativo. La società assicuratrice, dal canto suo, eccepiva che il sinistro non poteva essere risarcito, perché intervenuto in periodo di mora nel pagamento dei premi. Sia il Tribunale di Roma che la Corte di Appello respingevano la domanda di parte attrice e, per questi motivi, quest’ultima promuoveva ricorso per Cassazione. La terza Sezione della Corte, segnalando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito all’interpretazione della clausola di regolamentazione del premio inserita nel contratto di assicurazione, devolveva la questione alle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite del Supremo Collegio, con la Sentenza n. 4631/2007, hanno accolto il ricorso, con ciò risolvendo il contrasto giurisprudenziale. La Corte precisa, preliminarmente, che il principio su cui si fonda la clausola è quello generale di tutti i contratti di assicurazione, nei quali è richiesto che rischio e premio siano oggetto di determinazione commisurata. La ratio della clausola è, cioè, quella di creare un meccanismo che consenta l’adeguamento del premio all’effettivo rischio che le parti non erano in grado di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto o dell’inizio del periodo assicurativo. Ne consegue che la polizza nasce con l’indicazione di un premio che deve essere pagato sempre anticipatamente, altrimenti l’assicurazione non diviene operativa, e di un premio eventualmente dovuto a conguaglio. La Corte ha preso, poi, in esame le diverse interpretazioni della clausola di regolazione del premio, concludendo con l’affermazione che la stessa deve essere interpretata come strumento di tutela per entrambe le parti del contratto di assicurazione e non solo per l’assicuratore. La clausola in oggetto non ha natura accessoria, ma gode di un carattere di autonomia e, quindi, la mancata comunicazione dei dati variabili non comporta alcun inadempimento all’obbligo di pagare il premio assicurativo e non conduce alla sospensione della garanzia assicurativa. Componendo la querelle giurisprudenziale che si era originata, le Sezioni Unite hanno statuito che la presenza di tale tipo di clausola nei contratti assicurativi comporta che l’adempimento dell’assicurato è adempimento di una obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’art. 1901 c.c. e, come tale deve essere valutata, considerando il comportamento di buona fede tenuto dalle parti nell’esecuzione del contratto, il tempo in cui la prestazione è effettuata e l’importanza dell’inadempimento. Ergo, più credibilità all’assicurato e, se è in ritardo con il pagamento del conguaglio del premio, perché non ha comunicato i dati variabili (in questo caso le maggiori vendite), non scatta automaticamente la sospensione della polizza.
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Dottoranda di ricerca in Diritto Comparato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo
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