Contratto di finanziamento nullo se è dimostrabile che gli importi sono stati concessi dall’istituto di credito al fine di acquistare proprie azioni.

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La fattispecie.

Con ricorso d’urgenza il ricorrente, temendo per un imminente recupero coattivo delle somme depositate sui propri conti correnti, adiva il Tribunale di Venezia.

Lo stesso riteneva che il contratto di finanziamento fosse nullo per violazione dell’art. 2358 c.c. visto che la banca aveva sottoscritto l’accordo con l’intento di utilizzare gli affidamenti per l’acquisto delle proprie azioni.

Si costituiva in giudizio l’istituto di credito contestando, in via principale, che la norma testè richiamata è inapplicabile alle società che abbiano ragione sociale cooperativa e, in subordine, che non sussisteva alcun collegamento tra gli importi concessi e l’acquisto delle azioni.

 

Il quesito.  

Al Giudice adito veniva chiesto di valutare se, ritenuta l’esistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris , esisteva una relazione tra le somme concesse dalla banca e l’operazione finanziaria eseguita dal correntista tale da configurare la violazione dell’art. 2358 c.c.

Argomentazioni e motivi.

In via preliminare, l’interprete ha disatteso le eccezioni di parte convenuta ritenendo che l’assoggettabilità delle banche popolari all’art. 2358 c.c. è ammessa dall’art. 2519 c.c., tenuto conto che l’esclusione di tali istituti dalla disciplina prevista per le società per azioni si fonda su valutazioni di incompatibilità, non ravvisate nel caso concreto.

D’altro canto, il Giudice ha ritenuto invece fondati la legittimazione e l’interesse ad agire da parte del ricorrente.

La prima, trattandosi di nullità virtuale, trova giustificazione nell’interesse a farla valere da parte del correntista ai sensi dell’art. 1421 c.c.; l’altro, invece, è desumibile dal fatto che chi acquista o sottoscrive azioni di una società, pur impiegando il capitale messo a disposizione dalla stessa, ha interesse a che le operazioni compiute siano regolari.

 

Nonostante quanto esposto, il ricorso è stato solo in parte accolto posto che solo in relazione a soli due casi su sei è stata ravvisata  quella stretta contiguità temporale tra l’apertura del conto, con considerevole elasticità di cassa, e l’acquisto delle azioni idoneo a configurare la fattispecie di cui all’art. 2358 c.c.

 

Infatti, negli altri casi il Giudice ha ritenuto che l’operatività del conto era in linea con una gestione ordinaria ovvero non vi fossero sufficienti prove a dimostrare il ruolo giocato dalla banca nella scelta della conversione delle obbligazioni in azioni.

Sentenza collegata

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Avv. Fornasier Alex

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