La particolarità d’origine, struttura e dinamica del contratto di leasing produce sovente il confronto con divergenti intendimenti relativi alle posizioni giuridiche soggettive esercitabili dal soggetto utilizzatore / concessionario del bene oggetto del contratto.
Si tratta di diversità concettuali non marginali, afferenti tanto all’esercizio dei diritti tipici dell’agire negoziale quanto al complementare diritto d’azione processuale per la tutela dei diritti ed interessi derivanti dall’essere parte di una locazione strumentale.
Prima di trattare nel dettaglio le problematiche appena enunciate, è opportuna una breve esposizione in ordine alla peculiarità della struttura normativa del contratto di leasing, vista l’originaria atipicità e la conseguente tipizzazione secondo estensione analogica.
La nozione che definisce il contratto di leasing lo intende come il negozio bilaterale, tipizzato, sinallagmatico dalla cui stipulazione ha genesi un rapporto giuridico – economico dotato di una struttura normativa capace del rinvio alle discipline della locazione, ex art.1571 c.c. oppure della vendita con riserva della proprietà, ex art. 1523 c.c..
L’applicazione alla fattispecie “leasing” dell’una o dell’altra delle discipline menzionate dipende dall’interpretazione dell’assunto giurisprudenziale confacente al suo aspetto sostanziale (Cass. Civ. 28.11.1983, n’6390).
Fissando quale principio della riflessione i dati concreti della dinamica contrattuale si ha immediata percezione dell’aderenza dell’oggetto del contratto di locazione, ex art.1571 c.c., a quello del contratto di leasing, poiché plurali sono gli elementi comuni che rendono possibile e legittima l’estensione analogica delle disposizioni relative al negozio locativo a quello tipizzato del leasing.
Entrambe le dinamiche contrattuali prevedono il reciproco spostamento di utilità tra la parte “concedente” e quella “concessionaria” della disponibilità materiale di un bene oggetto di leasing.
Si realizza, cioè, un duplice trasferimento di beni in funzione della soddisfazione di distinte esigenze operative: il concedente, in cambio della concessione dell’utilizzo di un bene, ottiene la percezione di un corrispettivo, mentre il concessionario, a dispetto di un medio onere periodico, dispone immediatamente di un bene strumentale utile alla soddisfazione di un suo interesse.
Sul tema dell’individuazione di un unico schema normativo applicabile alla locazione strumentale sono state incentrate molte riflessioni il cui esito ha prodotto il confronto fra due intendimenti principali, i quali consentono l’applicazione di un regime normativo in dipendenza dell’intenzione dell’utilizzatore / concessionario di esercitare o meno l’opzione d’acquisto del diritto di proprietà del bene temporaneamente avuto in godimento.
Pertanto, sarà pienamente applicabile a singole fattispecie contrattuali il regime giuridico del contratto di locazione nell’ipotesi in cui non sia riconducibile alla persona dell’utilizzatore la volontà di acquistare la piena titolarità del bene in godimento. Inversamente, l’esercizio dell’opzione d’acquisto produce l’effetto della giusta applicazione della legislazione relativa alla vendita con riserva della proprietà.
La differenza tra le due opzioni non è meramente formale ma determina la parimenti distinta definizione del regime di responsabilità gravante in capo al soggetto utilizzatore, poiché, i disposti agli artt. 1571 c.c. e ss e 1523 c.c. e ss, statuiscono distinzioni rimarchevoli in termini di momento d’insorgenza della responsabilità e sua intensità.
Conclusa la premessa di ordine teorico, la trattazione sarà indirizzata verso un aspetto principale afferente alla responsabilità civile auto del soggetto utilizzatore del mezzo locato: i danni causati od arrecati al mezzo in occasione del suo impiego nella e per la circolazione stradale.
L’interrogativo al quale s’intende dare risposta non riguarda la qualificazione dell’utilizzatore – ormai pacificamente ritenuto “detentore” – bensì l’implementazione della sua sfera giuridica in funzione della legittimazione all’azione per la tutela dei diritti nascenti dal godimento del bene locato.
Dall’introduzione del leasing nella categoria dei contratti tipizzati si è registrata la successione di distinti e contrapposti orientamenti in ordine alla disponibilità di diritti processuali da parte dell’utilizzatore e la loro esercitabilità nell’ambito della RCA sia nella qualità di soggetto danneggiante sia in quella opposta di danneggiato.
Particolare attenzione ha meritato il tema della legittimazione attiva dell’utilizzatore all’esercizio delle azioni processuali finalizzate al ristoro dei danni arrecati al mezzo da lui goduto.
Inizialmente, era opinione generalizzata nella comunità giuridica ritenere che “fino a quando non risulti la proprietà della cosa presa a leasing, l’utilizzatore è carente di legittimazione attiva rispetto alla pretesa di rimborso delle spese occorrenti per la riparazione del veicolo” (Trib. di Monza, 26.08.1991, in Giur. Merito 1993, 1005).
Dunque, a detta di quest’originaria convinzione il fatto del godimento del bene da parte dell’utilizzatore determinava in capo a quest’ultimo un regime di responsabilità parziale in quanto efficace nei soli confronti ed a vantaggio del soggetto proprietario / concedente e limitatamente al vincolo contrattuale con questi vigente.
Cioè, in virtù della stipulazione del contratto di leasing, la parte aderente / utilizzatore disponeva solamente delle tipiche attribuzioni giuridiche nascenti dal contratto, nulla invece in ordine a lesioni e/o danni riportati alle persone od al bene locato a causa di condotte lecite dannose eventualmente assunte da terzi.
Tale convincimento aveva a suo principio il dettato all’art. 81 c.p.c. il quale, al fine dell’esattezza dell’azione processuale, salvo casi deroga legali, esige la corrispondenza fra la titolarità del diritto sostanziale per il quale si chiede tutela ed il soggetto agente in giudizio. Il legislatore, con tale norma, agisce affinché sussista uno stato di totale coinvolgimento dell’attore sia nell’attivazione che negli effetti dell’esito del procedimento. Secondo la lettera della citata giurisprudenza, l’utilizzatore, in quanto mero detentore del bene locato, non disporrebbe della legittimazione ad agire a causa del suo essere titolare non di un diritto pieno ed esclusivo bensì di un potere di fatto sulla cosa.
Si riteneva che la detenzione del bene locato fosse semplicemente capace di soddisfare un mero interesse strumentale dell’utilizzatore: interesse all’utilizzo e genitivo di situazioni giuridiche soggettive confacenti al solo rapporto giuridico sottostante, cioè relative all’essere parte di un contratto (di leasing) ed all’osservanza della tipica disciplina.
Seguendo la razionalità strettamente procedimentale, è possibile condividere il citato asserimento ma esso non manca di palesare la restrizione concettuale riservata alla posizione dell’utilizzatore il quale –sempre secondo tale concezione- sarebbe inibito alla difesa dalle ingerenze di terzi.
Così intendendo la figura dell’utilizzatore viene d’immediata percezione l’estensione al leasing della disciplina della locazione ex art.1571 c.c e la qualificazione del medesimo al pari del detentore qualificato, non mancando di richiamare alla mente il disposto di cui all’art.1585, c.II, c.c..
Diversamente, l’interpretazione analogica della fattispecie “leasing” secondo il tenore offerto dalla disciplina della vendita con riserva della proprietà ex art.1523 c.c. destinerebbe alla figura dell’utilizzatore una maggiore qualificazione normativa, essendo prevista, a carico del compratore, nonostante la riserva della proprietà al venditore, l’immediata assunzione dei rischi legati alla disponibilità materiale del bene.
Per rispondere all’interrogativo principale circa la legittimazione dell’utilizzatore all’esperimento delle azioni risarcitorie in caso di lesioni personali o danni riportati al mezzo locato in occasione di circolazione stradale, si può subito affermare che l’originario orientamento per cui l’utilizzatore difetta della legittimazione ad agire è ormai radicalmente superato, versando ora in una condizione di completa desuetudine.
Infatti, vige ora l’intendimento contrario, avvalorante quella situazione di detenzione che in precedenza era considerata impeditiva per il titolare / utilizzatore dell’azione processuale. Ha avuto diffusione il principio per cui la disponibilità materiale di un bene locato presuppone un interesse preminente da parte dell’utilizzatore, corrispondente ad una sua primaria esigenza, e tale da farlo primeggiare rispetto a quello del concedente, il quale sovente opera con finalità lucrativa e non operativa in senso tecnico-produttivo.
Pertanto, l’utilità dell’utilizzatore che dispone del godimento del bene locato diviene la situazione principalmente meritevole di tutela, legittimante anche all’azione processuale per l’immediatezza del rapporto col bene e per l’incisione dell’eventuale danno sul patrimonio del lessee.
Rispetto al passato si dispone di un opposto orientamento della comunità giuridica, essendo, infatti, univoca e permanente acquisizione giurisprudenziale quella in virtù della quale “in materia di risarcimento del danno da responsabilità civile nella circolazione automobilistica, costituisce principio informatore della materia quello secondo cui chiunque esercita sul veicolo un potere, anche solo materiale, è legittimato ad agire in relazione al danno che il suo patrimonio o la sua persona subisca per il fatto della circolazione (Cass. Civ. sez. III, 06.07.2006, n’15356).
Altresì, l’originario orientamento è da ritenersi superato anche in relazione all’altra accezione della legitimatio: quella cd. ad causam. Il sostegno a tale ultima affermazione viene dalla statuizione Cass. Civ., sez. III, 30.05.2008, n’ 14468 secondo la quale la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Altresì, la consistenza del nuovo intendimento è rafforzata dalla proposizione di alcune recenti pronunce di legittimità le quali, de quo, statuiscono che in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, soggetto responsabile e litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore è esclusivamente il lessee/utilizzatore in quanto unico soggetto avente la disponibilità del godimento del bene (Cass. Civ. sez.III, 08.06.07, n’13531; Cass.Civ. sez.III, 14.06.06, n’13756; Cass. Civ. ,sez. III, 25.05.04, n’10034).
Il principio comunemente affermato dissipa le incertezze riguardanti la legittimazione dell’utilizzatore all’esercizio dell’azione processuale nel contesto rca, in quanto se il medesimo soggetto dispone della legittimazione passiva deve, parimenti, essergli riconosciuta l’opposta attribuzione, cioè quella attiva per l’esercizio dell’azione risarcitoria verso terzi.
A siffatta conclusione, si giunge seguendo anche un ulteriore percorso, il quale, mediante l’estensiva e congiunta interpretazione di recenti asserimenti di legittimità, porta ad affermare la legittimazione attiva del lessee in virtù della considerazione del fatto che fattore determinante per l’esperimento dell’azione risarcitoria è la sola titolarità – rispetto alla cosa assicurata- di un rapporto economico-giuridico (nella fattispecie, il leasing) e non anche di un diritto di proprietà e di altro diritto reale, per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale conseguente ad un evento dannoso (Cass. Civ., sez. III, 19.05.04, n’ 9469; Cass. Civ., sez. III, 06.07.06, n’15356).
Da ciò si evince con assoluta consequenzialità l’infondatezza di un’eccezione teorica e processuale la quale si opponga ad una pretesa risarcitoria, avanzata dall’utilizzatore di un veicolo in leasing, evocando il suo “presunto” difetto di legittimazione attiva, quindi la carenza di un presupposto processuale che porti ad una pronta decisione in rito della pendenza giudiziaria.
In fatto, l’assunto giurisprudenziale trova paritario ritratto e sostegno in quanto lo stesso regolamento contrattuale di locazione strumentale (leasing) pone a carico dell’utilizzatore il rischio e gli oneri per il nocumento o perimento del bene, indipendentemente dalla fonte causativa dei danni.
Si tratta di una ripartizione/attribuzione di responsabilità non vessatoria, bensì proporzionata in aderenza alla ratio sottostante al rapporto locativo strumentale, nonché tipica della sua reale manifestazione e della sua finalità contrattuale.
In conclusione, riportandosi integralmente alle note giurisprudenziali espresse, oltre che ai rilievi fattuali, si può affermare pacificamente la soluzione positiva alla domanda iniziale sostenendo la legittimazione attiva dell’utilizzatore di un bene locato all’esperimento anche delle azioni processuali risarcitorie dovute a condotte dannose assunte da terzi e non solo verso gli atti d’ostruzione contrattuale o d’inadempimento compiuti dal concedente, in disprezzo del negozio anteriormente stipulato.
Avv. Bruno Zirillo
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento