Il contratto di mutuo condizionato, pur recando la forma dell’atto pubblico, è inidoneo ad assumere l’efficacia di titolo esecutivo, giacché non documenta un credito dotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall’art. 474 c.p.c.
A norma dell’art. 1813 c.c. il mutuo è un contratto reale, un contratto cioè la cui peculiarità è quella di perfezionarsi con la datio rei, e non per l’effetto del mero consenso espresso dalle parti nei modi di legge.
Mutuo quale titolo esecutivo
Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, infatti, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Sebbene la giurisprudenza abbia tradizionalmente considerato idonea qualunque forma di consegna capace di determinare il conseguimento della disponibilità giuridica della somma oggetto del mutuo in capo al destinatario, affinché il contratto di mutuo possa dirsi validamente perfezionato il mutuatario deve poter compiere atti di autonomia privata, dispositivi degli importi ricevuti. Allorquando manchi la suddetta libertà, invero, non può dirsi raggiunta la disponibilità giuridica della somma.
Qualora il contratto di mutuo, dunque, preveda che la somma mutuata sia rimasta indisponibile in deposito cauzionale presso la banca mutuante sino al verificarsi di condizioni future e incerte, rimesse alla volontà della parte mutuataria, siffatto contratto, che per definizione dovrebbe essere reale, diventa in realtà un contratto condizionato e, pertanto, difetta della immediata consegna del denaro dal mutuante al mutuatario, posticipando necessariamente ad un momento futuro e incerto il perfezionamento negoziale.
Il contratto di mutuo condizionato
Il contratto di mutuo condizionato risulta, quindi, inidoneo ad essere impiegato come titolo esecutivo dal mutuante, atteso che, nonostante sia stato stipulato con atto notarile, difetta dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all’art. 474 c.p.c. e, pertanto, in tali casi deve necessariamente essere disposta la sospensione dell’esecuzione, ricorrendo i gravi motivi previsti dall’art. 624 c.p.c.
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