Approfondimento sul contratto di influencer in relazione al contratto di agenzia.
Indice
1. Inquadramento della tematica
Nell’attuale mondo tecnologico è cambiato anche il modo di comunicare, di connettersi con chi ci circonda.
Le attuali piattaforme dei “social”, come Facebook, Instagram e l’uso del Web, rappresentano il mezzo per veicolare anche messaggi pubblicitari, volti a sollecitare i destinatari all’acquisto.
Non fà eccezione il mercato dei prodotti commerciali, giacché si utilizzano Facebook ed Instagram per sollecitare, coloro che su di esse si connettono, ad acquistare quei prodotti.
Assistiamo, navigando su tali piattaforme, ai c.d. Influencer che, avvalendosi della loro notorietà e dei loro followers, promuovono la vendita di prodotti commerciali, per conto di note aziende, sollecitandoli ad acquistarli.
Ora, ciò detto, il quesito che si è posto la corte di merito è il seguente: come inquadrare l’attività dell’Influencer che promuove, sul proprio profilo di Facebook ovvero d’Instagram, la vendita di prodotti.
Al quesito posto, il giudice di prime cure ha fornito una soluzione orientata ad inquadrare l’attività dell’Influencer nell’alveo di quella del contratto d’agenzia, disciplinato dall’art. 1742, cod. civ. e seguenti.
Prima di procedere oltre, è propedeutico fare cenno ai caratteri salienti del contratto d’agenzia.
2. Il contratto d’agenzia ex art. 1742 cod. civ.
Ai sensi del primo comma dell’art. 1742, cod. civ. il “…contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata…”.
Possiamo definirlo come quel contratto con il quale l’agente si assume l’impegno, nei confronti del preponente, di concludere, a fronte d’un corrispettivo, contratti in una zona determinata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, i caratteri salienti del contratto d’agenzia sono la stabilità e la continuità dell’attività dell’agente volta a concludere contratti per conto del preponente in una determinata sfera territoriale.
In tal direzione, la giurisprudenza di legittimità aveva già stabilito che “…sono da individuare nella continuità e stabilità dell’attività dell’agente…”. (Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Sentenza n. 35740 del 16 dicembre 2022).
Da un punto di vista soggettivo, l’agente deve agire con lealtà e diligenza, e ciò anche per salvaguardare la sfera giuridico patrimoniale del preponente, osservando, finanche, le sue istruzioni.
Procedendo, oltre, la giurisprudenza in rassegna ci rammenta che non osta all’applicabilità della clausola dell’art. 1742, cod. civ., l’eventuale esclusione del vincolo posto dall’art. 1743, cod. civ. a mente del quale “Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
Difatti, il vincolo territoriale vien valorizzato dalla giurisprudenza come un elemento naturale del contratto, giammai essenziale, perciò, come tale, derogabile dalle parti espressamente o tacitamente.
In proposito, valga quanto statuito dal Supremo Collegio per il quale “…Questa Corte ha anche precisato che l’assenza di assegnazione di una specifica zona non è elemento determinante per escludere il contratto di agenzia…”. (Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 10055 del 17 maggio 2016).
Si osserva, che il contratto d’agenzia non può esser escluso dall’omessa formalizzazione dell’accordo, dovendosi registrare che la forma scritta è prevista soltanto ad probationem, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che “…riveste un ruolo essenziale la forma scritta, richiesta ad probationem dall’art. 1742 c.c., comma 2, …”. (Cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 29422 del 24 ottobre 2023).
L’attività dell’agente consiste, pertanto, nell’adempimento d’una prestazione il cui contenuto non può dirsi predeterminato, consistendo, piuttosto, in una serie di atti volti alla conclusione, in una determinata zona, di contratti, non limitandosi la conclusione di questi ultimi a quella della compravendita. (Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenze n. 20453 del 2 agosto 2018).
Sulla base delle succitate coordinate giurisprudenziali, l’attività dell’agente, ex art. 1742, cod. civ., è caratterizzata dalla continuità e stabilità, atteso che la prestazione dell’agente si assume come un comportamento stabile e duraturo, il cui contenuto non è preordinato, consistendo, indi, in attività di vario genere, volte a promuovere, nell’interesse del preponente, la conclusioni di contratti, nell’ambito d’una zona, anche non concordata preliminarmente tra le parti dell’accordo. (Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenze n. 20453 del 2 agosto 2018, cit.).
3. La differenza tra il contratto d’agenzia ed il procacciatore d’affari
Quanto esposto, ci consente di fare un breve cenno, tra il contratto d’agenzia ed il procacciatore d’affari.
Se i requisiti della stabilità e continuità, da intendersi, pertanto, come espressione d’una attività costante e duratura, son quelli che qualificano la prestazione dell’agente ai sensi dell’art. 1742, cod. civ., ecco, allora, che proprio l’occasionalità e l’esecuzione d’una prestazione episodica sono, invece, le caratteristiche del c.d. procacciatore d’affari.
Il procacciatore d’affari svolge un’attività “precaria”, poiché, senza alcun vincolo di stabilità, la sua laboriosità è orientata in maniera episodica a raccogliere ordinativi dai clienti per conto dell’imprenditore che gli ‘ha commissionati. Mentre, l’agente, in modo stabile e continuo, adempie ad una prestazione volta, con una gestione a proprio rischio dei mezzi che impiega, a promuovere la conclusione di contratti.
L’attività del procacciatore d’affari, proprio perché episodica ed occasionale, è rimessa alla sua iniziativa, mentre quella dell’agente, in forza del vincolo della continuità e stabilità, è orientata a seguire le istruzioni indicate dal preponente.
La prestazione dell’agente è stabile, essendo egli obbligato, in base all’accorso intercorso con il preponente, a promuovere la conclusione di contratti in una zona territoriale determinata, mente, quella del procacciatore “…è occasionale nel senso che non corrisponde ad una necessità giuridica, ma dipende esclusivamente dall’iniziativa del procacciatore…”. (Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 13629 del 24 giugno del 2005).
Ed, ancora, “…il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’ imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni…”. (Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 20322 del 4 settembre 2013).
4. Il contratto d’influencer assimilabile al contratto d’agenzia
Tratteggiate le distinzioni tra le due predette figure in esame, possiam, ora, affrontare il quesito che ci siam posti all’inizio, vale a dire se l’attività dell’influencer sia assimilabile a quella dell’agente.
Dovremmo acclarare se gli indici normativi elaborati dalla rassegnata giurisprudenza in merito al contratto d’agenzia ex art. 1742, cod. civ., ricorrano anche per l’attività dell’Influencer.
Come indicato innanzi, le piattaforme di Facebook, Instagram ed altre, ma, in generale, l’uso del Web, rappresentano lo strumento per veicolare anche messaggi pubblicitari, volti a sollecitare il pubblico all’acquisto di prodotti commerciali.
Supponiamo, per un momento, che un soggetto s’impegni a promuovere, con carattere stabile e continuativo, per conto d’una azienda, avvalendosi del proprio spazio virtuale presente su Facebook, la promozione dei prodotti commerciali di quest’ultima, sollecitando il bacino del suo pubblico ad acquistarli.
Potremmo affermare che l’attività di quel soggetto, più propriamente da definirsi come quella d’un Influencer, sia assimilabile a quella dell’agente?
Se l’attività dell’Influencer si estrinsecasse nell’esecuzione d’una prestazione stabile e duratura, evincendosi questi ultimi indici anche dall’attività di promozione ed organizzazione volta a pubblicizzare i prodotti dell’azienda preponente,allora, potremmo dire che tal attività sia assimilabile a quella dell’agente.
In disparte, per ora, il vincolo della stabilità e della continuità, si potrebbe, finanche, affermare che l’attività dell’Influencer si esprima in una zona territoriale determinata?
Posto che per la giurisprudenza della Suprema Corte, l’indicazione d’una specifica zona non è elemento determinante per l’inquadramento dell’attività dell’agente, potremmo ritenere che essa possa intendersi assimilabile anche alla comunità d’utenti dell’Influencer, che, nel linguaggio traslato, si definiscono “Followers”.
Cosicché, ricorrendo gli indici dell’agente, quali la stabilità e continuità della prestazione volta alla conclusione di contratti d’acquisto dei prodotti venduti da un’azienda commerciale, e considerato, di poi, che i Followers rappresentano, trasponendo il requisito della zona determinata sulla piattaforma dell’account personale di Facebook, l’ambito “territoriale” dove l’Influencer è chiamato contrattualmente a promuovere la conclusione dei ridetti contratti, ecco che, allora, si potrebbe affermare che l’attività di quest’ultimo sia assimilabile a quella dell’agente.
Aggiungendo, però, un ulteriore elemento, e, cioè, che la provvigione che l’agente maturerebbe a seguito della conclusione dei contratti d’acquisto dei prodotti dell’azienda da parte dei propri Followers sarebbe rappresentata dai “buoni sconto”, vale a dire dai codici con i quali l’Influencer invita i suoi Followers ad acquistare i prodotti dell’azienda che egli promuove sul proprio profilo, tramite Post e Storie, arricchiti, volendo, da foto, video, reel, fruendo, all’uopo, d’uno sconto, il cui codice, inserito per l’ordinativo, consente, poi, all’azienda d’imputare quell’acquisto all’ Influencer.
Ed sulla base di tali riflessioni, e non solo, che proprio il Giudice di merito, in una fattispecie concreta, ha qualificato giuridicamente l’attività dell’Influencer assimilabile a quella dell’agente, ex art. 1742, cod. civ.
Conseguentemente, anche sulla scorta di presunzioni, rappresentati da “…indizi, gravi, precisi ed univoci, idonei a rimostrare nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità tipici dell’agenzia, di cui all’art. 1742 e s.s. c.c. …”. (Trib. Civile di Roma, Sez. IV, Lavoro, Sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024).
A tal riguardo, precisa il Giudice di merito, con la pregevole pronuncia in commento, che “…lo scopo del contratto con l’Influencer (…) è quello di vendere i prodotti promossi direttamente ai followers di quei influencer, tanto che il follower in sede d’acquisto deve inserire il codice di sconto personalizzato associato all’influencer raggiungibile attraverso soltanto le pagine social dell’influencer…”. (Trib. Civile di Roma, Sez. IV, Lavoro, Sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024, cit.).
5. Conclusioni
In questa breve dissertazione, abbiamo, dapprima, colto l’occasione di concentrarsi sugli indici normativi volti a consacrare il contratto d’agenzia disciplinato ai sensi dell’art. 1742, cod. civ.
E, di poi, abbiam avuto, finanche, l’occasione di comprendere gli elementi distintivi tra l’agente ed il procacciatore d’affari, la cui attività è meramente occasionale.
Siamo giunti, indi, ad assimilare, sulla base della pronuncia della pronuncia del Giudice di merito cha abbiam, quivi, scrutinato, l’attività dell’Influencer, che si avvale di Facebook, onde promuovere la vendita di prodotti commerciali ai propri Followers, a quella dell’agente, con le conseguenze che ne derivano anche in punto di versamento dei relativi contributi.
La riflessione ulteriore cui ci conduce la sentenza rassegnata, secondo me, è che, di fronte all’evoluzione della tecnologia, e, pertanto, dei nuovi strumenti di comunicazione, come Facebook ed Instagram, curvati, finanche, al marketing commerciale digitale, nasce l’esigenza, per l’interprete del diritto, che sia il Giudice ovvero l’avvocato, di qualificare, in punto di diritto, questi nuovi processi di marketing.
In questo senso, dobbiamo pur dire, ed n’è una testimonianza la sentenza in commento, che, comunque, l’attuale assetto normativo del nostro diritto vivente, e non solo, consente all’interprete di poter orientarsi e d’offrire una qualificazione giuridica, un abito del diritto, se vogliamo dir, a quei nuovi fenomeni che richiedono, ormai, per la loro diffusione, una regolamentazione giuridica.
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