(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 650; 677)
L’inosservanza dell’ordinanza sindacale che ingiunge l’esecuzione di lavori urgenti su un immobile integra esclusivamente la contravvenzione di cui all’art. 677 cod. pen., e non anche la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen.
Il fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata condannava gli imputati alla pena di 400,00 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 650 e 677 cod. pen..
In particolare, secondo il Tribunale di Torre Annunziata, gli imputati non ottemperavano ad un’ordinanza emessa da un Sindaco finalizzata alla prevenzione del rischio di crolli di un edificio di cui un imputato era l’amministratore mentre l’altro era il custode.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso questa sentenza gli imputati, a mezzo del loro difensore, ricorrevano congiuntamente per Cassazione deducendo tre motivi di ricorso così formulati:
1) violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrate le condotte illecite contestate agli imputati pur essendo incontroverso che non esistevano pericoli di crollo dell’immobile;
2) violazione di legge del provvedimento impugnato conseguente al fatto che il Tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto gli imputati colpevoli dei reati ascrittigli ex artt. 650 e 677 cod. pen., senza tenere conto dell’inammissibilità del concorso formale tra le due fattispecie contestate ai capi a) e b);
3) violazione di legge del provvedimento impugnato conseguente al fatto che il Tribunale di Torre Annunziata aveva omesso di confrontarsi con le doglianze poste a fondamento di una memoria difensiva depositata nel caso di specie.
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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Ad avviso del Supremo Consesso, le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
Si osservava in via preliminare come occorresse inquadrare le condotte illecite ascritte agli imputati alla fattispecie di cui al capo a), ossia quella prevista ai sensi dell’art. 677 cod. pen. e ciò in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui: «L’obbligo, la cui inosservanza è punita dall’art. 677, comma terzo, cod. pen., di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone costituito dall’esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della P.A. che, se adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza, sicché la brevità del termine concesso dal provvedimento stesso per l’esecuzione dei lavori e il fatto che questi ultimi non siano specificati non assume rilevanza ai fini dell’esclusione del reato» (Sez. 1, n. 233 del 21/11/2007; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 17844 del 26/03/2003; Sez. 1, n. 34112 del 13/07/2001).
All’opposto, la Suprema Corte riteneva come non potesse applicarsi, nemmeno in via residuale, la fattispecie dell’art. 650 cod. pen., contestata agli imputati al capo b), tenuto conto della clausola di riserva prevista da questa disposizione – che sanziona l’inosservanza i un provvedimento amministrativo legalmente dato per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico e igiene «se il fatto non costituisce un più grave reato LA» – e dell’impossibilità di configurare il concorso formale tra tale reato e quello di cui all’art. 677 cod. pen., in linea con quanto affermato dalla Cassazione secondo cui: «L’inosservanza dell’ordinanza sindacale che ingiunge l’esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all’art. 677 cod. pen., e non anche la contravvenzione prevista dall’art. 650 per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico» (Sez. 1, n. 14357 del 04/12/2000; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 41027 del 13/11/2002; Sez. 1, n. 10660 dell’01/10/1981).
Precisato ciò, gli Ermellini ritenevano come l’esistenza di una situazione di pericolo di crolli, derivante dalle condizioni strutturali deteriorate dell’unità immobiliare controversa, dovesse ritenersi esclusa dalla testimonianza resa da un geometra che aveva eseguito il sopralluogo sull’edificio.
Al contempo, l’inesistenza di un pericolo di crolli dell’edificio, ferme restando le considerazioni sull’inammissibilità del concorso formale tra i reati contestati ai capi a) e b) impediva, per la Corte di legittimità, di ritenere residualmente configurabile la fattispecie di cui all’art. 650 cod. pen., in riferimento all’ordinanza sindacale emessa nella fattispecie in esame, non ricorrendo, nel caso di specie, le ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico e igiene, indispensabili per la configurazione di tale ipotesi contravvenzionale.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui, richiamandosi una giurisprudenza conforme, si afferma che l’inosservanza dell’ordinanza sindacale che ingiunge l’esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all’art. 677 cod. pen., e non anche la contravvenzione prevista dall’art. 650 per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico.
Tal che ne consegue che, ove si verifichi una fattispecie di tal genere, il reato configurabile è solo quello contemplato dall’art. 677 c.p. e non quello previsto dall’art. 650 c.p..
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.
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