Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono chiamate a pronunciarsi su una questione di rilevanza cruciale per il diritto previdenziale e contributivo. In particolare, dovranno chiarire se e quando l’ente impositore possa fissare un termine per il pagamento dei contributi dovuti in presenza di incertezze interpretative. Tale questione nasce dall’applicazione dell’articolo 116, commi 10 e 15, lettera a), della legge 388/2000, e dalla relativa disciplina delle sanzioni civili. Per approfondire la materia del lavoro subordinato, si consiglia il seguente volume, il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato
Indice
1. Il contesto normativo sul ritardo nel versamento dei contributi
L’articolo 116 della legge 388/2000 prevede, al comma 10, che in caso di omesso o ritardato versamento di contributi dovuto a oggettive incertezze interpretative, si applichi una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine fissato dall’ente impositore.
Al comma 15, lettera a), la norma introduce una riduzione delle sanzioni civili agli interessi legali, purché i contributi siano stati integralmente versati e l’omissione sia dovuta a rilevanti incertezze interpretative. Tuttavia, l’interpretazione di queste disposizioni risulta complessa e ha generato numerosi contrasti in giurisprudenza, rendendo necessaria una pronuncia definitiva delle Sezioni Unite. Per approfondire la materia del lavoro subordinato, si consiglia il seguente volume, il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato
Il lavoro subordinato
Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.
A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023
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2. La vicenda giudiziaria
La questione è nata a seguito di una controversia tra una società e l’INPS, relativa al pagamento delle sanzioni civili sui contributi dovuti per i collaboratori autonomi. La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso della società, riconoscendo che il pagamento delle sanzioni in misura ridotta era corretto, data la presenza di un’oggettiva incertezza interpretativa sulla contribuzione dovuta per i lavoratori degli ippodromi.
Il contrasto interpretativo era stato risolto da una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 581/99), che aveva confermato l’obbligo contributivo per malattia e GESCAL. Tuttavia, la società aveva comunque versato le somme dovute, unitamente alle sanzioni ridotte agli interessi legali, e tale comportamento è stato considerato conforme alla normativa in materia.
3. Gli orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza si è divisa su due interpretazioni principali della norma.
Primo orientamento:
Secondo un primo orientamento, l’ente impositore può fissare un termine entro cui il contribuente deve effettuare il pagamento dei contributi, pena l’applicazione delle sanzioni civili nella misura ordinaria. Questo approccio implica che il termine sia vincolante anche in presenza di incertezze interpretative.
Secondo orientamento:
Un secondo approccio, invece, sostiene che il termine possa essere fissato solo una volta risolta l’incertezza interpretativa. In altre parole, l’ente non potrebbe imporre il pagamento dei contributi in pendenza di dubbi giuridici, e solo a seguito di una pronuncia risolutiva si dovrebbe procedere alla richiesta di pagamento.
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4. L’interpretazione dell’INPS e la replica della Cassazione
L’INPS, nel proprio ricorso, ha sostenuto che la disciplina della buona fede non può essere invocata dalla società, poiché il pagamento dei contributi è avvenuto oltre il termine utile. L’ente ha inoltre argomentato che la riduzione delle sanzioni, prevista dal comma 15 dell’articolo 116, sarebbe applicabile solo se il pagamento avvenisse nei termini fissati dal comma 10.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha evidenziato che l’interpretazione proposta dall’INPS non trova riscontro nella lettera della legge. In particolare, la norma non prevede che il termine di pagamento debba coincidere con la richiesta dell’ente, ma lascia spazio alla valutazione dell’oggettiva incertezza come elemento giustificativo della riduzione delle sanzioni.
5. La questione rimessa alle Sezioni Unite
Alla luce delle divergenze interpretative, la questione è stata rimessa al Primo Presidente della Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. L’obiettivo è chiarire definitivamente se l’ente impositore possa indicare un termine entro cui adempiere, anche in presenza di incertezze interpretative, o se tale termine debba essere stabilito solo dopo la risoluzione del dubbio giuridico.
Questa decisione avrà un impatto rilevante non solo per i rapporti previdenziali, ma anche per l’interpretazione del concetto di buona fede in ambito contributivo. La pronuncia delle Sezioni Unite sarà dunque decisiva per uniformare la prassi applicativa e dare certezza agli operatori del settore.
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