Nei giorni scorsi, i vertici di Cassa Forense e dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati si sono incontrati per ufficializzare la proposta di cancellare il contributo minimo alla Cassa cui sono soggetti annualmente i professionisti iscritti. Dovrebbe invece rimanere obbligatorio il contributo soggettivo e quello di maternità. Ma procediamo con ordine.
Cassa Forense è d’accordo: addio al contributo minimo
La necessità di abolire la contribuzione minima è derivata dalla constatata irragionevolezza della norma così come scritta, laddove imponga il pagamento di un contributo minimo in maniera indiscriminata, a tutti professionisti iscritti, indipendentemente dal loro reddito.
La contribuzione andrebbe invece resa progressiva, e si dovrebbe inoltre integrare la legge con la disciplina dei casi eccezionali: nelle situazioni di disagio, infatti, ciascun professionista dovrebbe poter beneficiare della sospensione del pagamento dei contributi, per il tempo necessario a risolvere la contingenza.
Sarà mantenuto quindi solo quello soggettivo ai fini Irpef e quello di maternità. Tuttavia, si è preso l’impegno di rimodulare il primo, tenendo conto del reddito del singolo professionista.
Gestione separata Inps e avvocati in pensione: le altre questioni
All’incontro, si è discusso del sistema previdenziale dei professionisti avvocati in generale. Ad esempio, l’Aiga ha sollevato un’altra perplessità in merito alla notifica delle cartelle esattoriali o degli avvisi di addebito per mancato pagamento dei contributi del fondo di Gestione Separata dell’Inps, antecedenti alla riforma del 2012, momento in cui l’iscrizione a Cassa Forense è divenuta obbligatoria. L’Ente ha affermato di voler introdurre una nuova normativa che consenta il cumulo e permetta di evitare la duplicazione del versamento contributivo.
Brutte notizie, invece, si sono avute per gli avvocati pensionati che svolgono comunque la professione: in questo caso, infatti, secondo Cassa Forense è necessario pretendere una contribuzione soggettiva differente da quella che è richiesta agli avvocati che esercitano la professione non ancora in pensione.
Contributi minimi: quali si pagheranno?
Attualmente, invece, gli avvocati iscritti a Cassa Forense sono tenuti a versare, in sede di autoliquidazione tramite Modello 5 annuale diversi contributi, tra cui:
– Il 14% del reddito professionale netto dichiarato, ai fini Irpef come contributosoggettivo; ciò entro il tetto reddituale stabilito di anno in anno e detraendolo da quanto già pagato a titolo di contributo soggettivo minimo con M.Av. Inoltre, sul reddito eccedente il suddetto tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.
– Il 4% sul volume di affati IVA dichiarato detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto, tramite M.Av., a titolo di contributo integrativo. Chi è esonerato dal pagamento di questo contributo, deve versare in sede di autoliquidazione il contributo integrativo del 4% sull’effettivo volume d’affari IVA a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.
È dunque quest’ultimo il contributo che l’Aiga ha proposto di eliminare. Eppure, dopo la nuova istituzione dell’Organismo Congressuale Forense (leggi l’articolo a questo link), si era temuto un aumento delle spese addossate ai professionisti iscritti, visto il fatto che il sostentamento del nuovo ente sarà completamente a carico del Consiglio Nazionale Forense.
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