MASSIMA :
Il Contributo consortile reclamato dai Consorzi di bonifica non è sempre dovuto,in quanto, come la legge di riferimento prevede deve essere messo in relazione a benefici diretti, specifici e durature ,che il fondo di proprietà del socio consortile deve ricevere.
Quando non risulta definito e reso pubblico con il mezzo della trascrizione , il Perimetro di Contribuenza nell’ambito del comprensorio di attività del consorzio (previsto sempre dalla legge),spetta all’Ente Consortile la dimostrazione dell’esistenza dei benefici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTI.
La ******à in questione , chiede di :
· Dichiarare l’illegittimità della contribuzione per cui è causa e conseguentemente pronunciare l’annullamento del diniego di restituzione dei contributi non dovuti e la restituzione della somma pari a € 3.466.62
· in subordine, l’annullamento del diniego di restituzione per la parte non dovuta dei contributi versati;
Lamenta che la ******à istante è proprietaria di immobili siti nel Comune di Montecchio Terni e che nel caso di specie la pretesa impositiva è del tutto illegittima, poichè gli immobili dell’istante non sono mai stati interessati da alcuna opera realizzata dal suddetto Ente , mancando qualsiasi beneficio che deve tradursi in un incremento di valore fondiario degli immobili sottoposti a contribuzione.
A sostegno di ciò richiama in proposito una serie di sentenze favorevoli (v. per tutte Cass. S.U. del 14.10.1996 n. 8960 e quella del Tribunale di Terni dell’11.9-23.10.2001 n. 971, relativa ad immobili sottoposti a contribuzione da parte del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera);
Si costituisce in giudizio il Consorzio di bonificaTevere-Nera eccependo preliminarmente :
· l’inammissibilità del ricorso per la richiesta il rimborso dei contributi pagati in data anteriore al biennio decorrente dalla notifica della domanda. Richiamando l’art. 21, c.2, del D.Lgs. n.546/92, osserva che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento .
· In via istruttoria chiede di ammettere una C.T.U. e informazioni alla regione dell’Umbria che ponga in essere tutte le attività di bonifica espletate dall’ente e le valutazioni in merito all’esistenza del beneficio e agli incrementi di valore fondiario derivante agli immobili di cui trattasi.
Nel merito, chiede che il ricorso avversario sia giudicato infondato per il fatto che gli immobili della ******à rientrano nel Comprensorio di bonifica e nel Perimetro di contribuenza approvati dalla Regione Umbria (si vedano in proposito gli artt..4 e 5 dello Statuto del Consorzio) ed il Piano di Classifica e di Riparto della Contribuenza predisposto dal Consiglio nel luglio 1999 e con Piano di Classifica del 26 /11/ 2002 – approvati sia dagli organi interni previsti dallo statuto del consorzio che successivamente con delibere regionali.
Allega proposito una relazione tecnica , con cartografia scala 1:25.000 , del Direttore Tecnico dell’Ente che illustra opere ed interventi del Consorzio
Successivamente con memoria, ribadisce l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.21 , Dlgs 546/92 per la parte in cui è stato richiesto il rimborso di contributi pagati dalla ricorrente in data anteriore al biennio decorrente dalla notifica della domanda .
Riferisce che nell’ambito di altro giudizio (Consorzio e l’Istituto IERP )di contenuto identico,pendente davanti al Tribunale di Terni nell’anno 2004, era stata depositata una CTU, che si era espressa favorevolmente per il Consorzio, avendo stabilito benefici ,tra cui anche terreni ricadenti in aree su cui insistono gli immobili della Soc.Agricola Beatrice srl.
I giudici di primo grado , accoglievano il ricorso, condannando alle spese di giudizio il Consorzio. Respingevano le pregiudiziali circa sia la richiesta di rimborso in data anteriore al biennio decorrente dalla notifica della domanda.
Concedevano alla ******à, il rimborso del tributo consortile versato e non dovuto a partire dal 1992 fino al 2002, applicandone la prescrizione decennale, avendo la stessa dimostrato di aver pagato dal 1990 al 2002 i contributi consortili , ritenendo irrilevante la CTU richiamata ed espletata in un altro contenzioso difforme dal presente e non necessaria la richiesta di nuova CTU ,da parte del Consorzio.
Si appella il Consorzio Tevere-Nera , chiedendo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio , la totale riforma della sentenza, contestandola duramente e lamentando la falsa interpretazione delle sentenze della Cassazione richiamate . Ribadisce ,anche se con argomentazioni diverse ,sostanzialmente , quanto riportato nella memoria di costituzione nel ricorso e chiedendo nuovamente di :
· Dichiarare inammissibili o, in subordine, infondate, le domande della ***************** s.r.l ed in particolare :
· ammettere le istanze istruttori di C.T.U. e di acquisizione di informazioni alla Regione Umbria ed all’Assessorato Agricoltura competente , per l’attività svolta dal Consorzio di Bonifica nell’area di cui si controverte;
· Per il rimborso dei contributi versati, ritiene che, una volta riconosciuta fondata la richiesta , questa debba limitarsi al biennio decorrente dalla notifica della domanda, non certamente con prescrizione decennale che erroneamente i primi giudici hanno fatto partire dal 2002 ,anziché dalla istanza di rimborso, essendo pertanto prescritto anche l’anno 1992, prescrizione che deve essere rilevabile d’ufficio. Insiste sul fatto che ritiene semmai sulla base del combinato disposto DPR 917/1986 e dell’art. 2948 n°4 c.c. che la prescrizione debba essere al massimo di cinque anni.
Nel merito, ribadisce con forza , che gli immobili rientrano nel Comprensorio di Bonifica e nel Perimetro di Contribuenza approvati dalla Regione Umbria( artt.4 e 5 dello Statuto del Consorzio) ; che i suddetti beni immobili ricevono un beneficio diretto e specifico per effetto dell’azione svolta dal Consorzio dì Bonifica nell’area di cui trattasi.
Riferisce che al Consorzio , è istituzionalmente affidata la cura e la gestione della rete di canali e dei corsi d’acqua graficamente rappresentati nella planimetria prodotta in giudizio con attività ordinaria che straordinaria e che dalla efficienza della suddetta rete di corsi d’acqua e di tutti i manufatti annessi , deriva il beneficio specifico e diretto del drenaggio e dello scolo, dell’area in cui sono ubicati anche gli immobili della ricorrente. L’opera di bonifica pertanto non deve essere considerata benefica solo se fatta “sotto casa” e all’interno delterreno del ricorrente.
Circa poi i criteri adottati dall’Ente , per il quantum del contributo , trattasi di difetto di giurisdizione e destinato al giudice amministrativo.
In data 9 maggio 2007, viene depositata relazione tecnica da parte del Direttore Tecnico del Consorzio, che sostanzialmente ribadisce i contenuti di quella depositata al ricorso.
Si costituisce in appello la Soc. ***************** contestando in toto le eccezioni e nel merito quanto appellato dal Consorzio.
Reputando vittimistica la prospettazione dell’appellante e sintomatica della mancanza di reali argomenti sui quali legittimamente fondare la pretesa impositiva basata su astruse teorie , si oppone sulla richiesta di una CTU, volta a trovare giustificazione di benefici conseguenti alle opere che lo stesso appellante non trova.
Insiste che l’onere della prova spetta al Consorzio tanto più, che non c’è stato una procedura di legge per determinare in modo corretto il Perimetro di contribuenza e la relativa trascrizione , trasformando l’intero comprensorio in un unico bacino tributario.
Con appello incidentale la stessa società , lamenta l’errore commesso dai primi giudici laddove condanna il Consorzio alla restituzione della somma di €.3.245,51 in luogo di € .3.466,62 come richiesto oltre che le spese di giudizio , chiedendo come nel ricorso la prescrizione decennale , ritenendo la norma richiamata dal Consorzio , per il rimborso limitato al biennio, meramente processuale non potendo mutare il contenuto dell’azione soggetta soltanto alla prescrizione decennale. Con istanza fatta con racc n°247 del 18/05/07 , l’Agraria ************,chiede la discussione pubblica della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE – DIRITTO
Il Collegio all’udienza del 30 maggio 2007, ascoltata la difesa del contribuente , assente la difesa del Consorzio , dopo aver esaminata la copiosa documentazione agli atti , decide quanto segue.
L’obbligazione tributaria di che trattasi , richiesta dal Consorzio di Bonifica Tevere –Nera al socio consortile è un “tributo speciale” , come la stessa Suprema corte definisce, in quanto non si raffigura né come una imposta, né una tassa o tariffa nel senso tipico , ne tanto meno ad un canone e la sua richiesta impositiva è subordinata ad un beneficio fondiario , cioè ad un miglioramento fondiario che deve ricevere il fondo del socio,a fronte di opere e manutenzioni effettuate dal consorzio medesimo.
Lo stesso , art. 21 del testo base sulla legge di Bonifica , R.D. 225/1933, definisce il contributo consortile come “ oneri reali sui fondi dei contribuenti … esigibili con le norme dei privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria , … Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette..”
Le finalità istituzionali dei Consorzi di Bonifica, possono essere riassunte in quelle di difesa dalle esondazioni, irrigazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche, difesa del suolo, vigilanza sul territorio e partecipazione all’azione di pianificazione territoriale, svolgendo cosi compiti di indiscutibile interesse generale e dunque incidenti nella sfera patrimoniale di tanti,
La richiesta pertanto del contributo da parte dei Consorzi , deve trovare dunque un giusto equilibrio tra contributo richiesto e corrispondente beneficio fondiario prodotto attraverso le opere, le manutenzioni e quant’altro programmato, senza trasformarsi in una indiscriminata imposta fondiaria per tutti i soci consortili, contrariamente ai principi previsti dalla legge, tutt’ora vigente e non modificata.
Il suddetto contributo, reclamato dal Consorzio di Bonifica Tevere–Nera, coinvolge una serie di aspetti , complessi e articolati , sui quali spesso le parti in causa , rivolgono domande pretendendo risposte e soluzioni ” sic et sempliciter “ sulla base di richiamate sentenze della stessa Suprema Corte delle quali vengono estrapolate frasi dal contesto sentenziale, in modo non sempre pertinente, confondendo nomenclature riportate nelle norme che regolano il settore con conseguenti richieste di domande in concorso di competenze giurisdizionali tra il giudice tributario e il giudice amministrativo.
Il Collegio , trattandosi di un tributo, assegnato recentemente alla giurisdizione tributaria ( dal gennaio 2002 – art.12 legge 28 dic 2001 n°448) , al fine di delineare un quadro concettuale di riferimento che consenta di arrivare in modo più spedito, comprensibile e trasparente alle risposte delle domande rivolte a Collegio dalle parti in causa ,schierate su posizioni di assoluto conflitto, ritiene opportuno fare un breve “escursus” preliminare sulla nuova materia , quali leggi e normative che regolano il settore , nomenclatura utilizzata dalle norme stesse e non ultimo una puntuale analisi della giurisprudenza creatasi sulla questione , non sempre concorde.
L’impianto normativo del settore è costituito dal lontano ****************** 215/1933 , che costituisce l’ossatura portante ed il riferimento principale a tutt’oggi , che definisce i principi generali sulla bonifica in senso generale e sull’obbligo di contribuzione.( articoli 3, 4 ,10, 11, 17).
Seguono poi le successive Leggi Nazionali e Regionali, quest’ultime , succedutosi con il trasferimento ,delle deleghe delle funzioni amministrative dello Stato alle Regioni (art.117 Cost.), delle attività di bonifica integrale (art.l D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11), nonchè quelle concernenti i Consorzi di Bonifica regionali (art.73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616).
Nel caso nostro specifico del Consorzio di bonifica Tevere –Nera , Ente di diritto, istituito con D.P.R. 31 Marzo 1971, ai sensi dell’art. 59 del R.D. 215 /1933 e dell’art. 862 del Codice Civile e successivi , la Regione Umbria ha legiferato , dapprima con la L.R. n°4 del 25 gennaio 1990 e successivamente con le leggi Regionali n°37 del 27 dic 2001 e da ultima la L. Reg. n°30 del 23 dic 2004 , che ha abrogato la L.R. n°4 /1990.
Per quanto riguarda invece l’articolata nomenclatura riportata nelle stesse Leggi e Norme, , occorre precisare che :
– Il Comprensorio di bonifica da intendersi, come una zona geografica dove si svolgono le attività delConsorzio medesimo ;
– Il Perimetro o Perimetri di Contribuenza , generalmente intesi come parti di territorio più contenuti e limitati rispetto a quello del Comprensorio di attività del Consorzio e quindi con una platea di soci contribuenti,più limitata e contenuta, che sono chiamati a corrispondere il contributo a fronte di opere realizzate dal Consorzio di Bonifica , che arrecano un beneficio di natura fondiario , sui beni di proprietà ivi inclusi.
L’art. 10, comma 1, stabilisce inoltre , che nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compreso lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza
A riguardo, il R.D.n°215/1933 , prima all’art.3, 4,5 e poi all’art.10 ,prevede con appositoDecreto Ministeriale la definizione del suddetto "Perimetro di contribuenza", stabilendo che esso va reso pubblico con idoneo atto del mezzo della trascrizione.
– Il Piano di classifica , rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione ,similare ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale , con cui vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonifica . Nel caso in questione gli assimilati “ millesimi di ripartizione “ sono costituiti da “indici di contribuenza”, ottenuti dal prodotto di “indici idraulici” medianti algoritmi , tenendo conto di Zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio e moltiplicando il reddito dominicale o la rendita catastale a seconda della natura del bene, se trattasi di bene con destinazione agricola o extra agricola.
Suddetti indici idraulici , che rappresentano all’origine i rischi idraulici a cui sono sottoposti i fondi dei soci situati nel comprensorio , vengono ritrasformati in positivo , in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito “il quantum debeatur” del contributo consortile.
Il Piano di riparto , rappresenta invece , la ripartizione economica , effettuata sulla base del Piano di classifica, dei costi sostenute (o programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal Consorzio di bonifica.
Una prima riflessione che occorre fare,è che tutti questi atti di natura amministrativa , il cui percorso deliberativo è regolato dalle norme e dalle leggi leggi, essendo di rilevanza pubblicistica e includendo diritti legittimi ,sono impugnabile davanti al giudice amministrativo,cosi come il “quantum debeatur” del contributo medesimo.
L’an debetaur , cioè i presupposti legittimanti per l’imposizione del contributo consortile ,implicando un interesse soggettivo, sono dalla data del gennaio 2002 , di competenza del giudice tributario, essendo stati precedentemente di competenza della giurisdizione ordinaria.
Circa invece la verifica dei presupposti impositivi del contributo consortile e dell’onere della prova, la giurisprudenza in particolare quella della Corte di Cassazione ,nel corso degli anni non è stata sempre univoca e concorde, tant’è che la stessa Suprema Corte ha ritenuto emettere sentenze a Sezione Unite, di cui la prima nel 1996 e successivamente nel 1998,sentenze che questo Collegio, condivide a pieno, sposandone gli indirizzi e le conclusioni.
Sul punto le combinate sentenze della Cassazione a Sez Unite sent. n°8960 del 1996, sent. 968 del 1998 , hanno fornito una serie di principi:
· Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio di bonifica, ma che il beneficio deve essere diretto,specifico ,conseguito o conseguibile e tradursi in una qualità del fondo. L’imposizione di contribuzione ,resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari ,oltre a trovarsi nel perimetro consortile , risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivante da lavori di bonifica già completati , ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare a seconda che trattasi di contributi definitivi o provvisori.
· Sebbene l’iniziativa dell’azione in giudizio provenga dal soggetto debitore ,contro il quale l’Ente pubblico fa valere una pretesa esecutiva (ruolo di contribuzione) ,l’onere dei fatti costituitivi della pretesa incombe sull’Ente creditore (cassaz.2990-79; 1937-81;n°3023-83);che tra i fatti costituitivi della pretesa contribuitiva è preminente ,nella specie,l’esistenza del beneficio dalla bonifica art.10 R.D.215/1933,che pertanto in caso di contestazione ,deve essere provato dal consorzio.
· La mancata delimitazione del c.d. perimetro di contribuenza è attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica operata, e che il decreto di contribuenza non si presenta imprescindibile ai fini del sorgere dell’obbligo di contribuzione, bastando che il bene rientri comunque nel comprensorio di bonifica e che ne tragga beneficio.
· in difetto dell’adozione del perimetro di contribuenza – che delimiti la platea dei contribuenti – la ripartizione è effettuata, sempre con riferimento al beneficio conseguito, fra i proprietari degli immobili siti nel comprensorio di bonifica;
· che la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza, quale condizione per sottoporre i proprietari al pagamento – per quanto riguarda la manutenzione e l’esercizio delle opere di competenza statale – esonera dall’onere della prova del beneficio ricavato – anche in considerazione del fatto che tale accertamento viene fatto, in concreto, ai sensi dell’art. 11, comma 1(R.D.245/33.
Da quanto sopra , si evince che le condizioni della pretesa impositiva attraverso l’esistenza del tipo di beneficio e quella dell’onere della prova , rappresentano le questioni principali del contendere, sulle quali le parti si trovano energicamente contrapposte , spesso con sterili affermazioni che si trasformano in esercitazioni dialettiche.
E’ scontato, ovviamente, che quanto più piccolo si riduce geograficamente il Perimetro di Contribuenza, rispetto all’ intero Comprensorio di attività del Consorzio, più risulta facile identificare e valutate in un rapporto sinallagmatico l’esistenza di un beneficio fondiario che ne traggono i terreni e i fabbricati dei soci compresi nel Perimetro.
Risulta anche ovvio che tutto ciò non debba necessariamente valutarsi sulla base di opere e lavori ,fatte dal Consorzio , “eseguiti sotto casa” ,come spesso lamentato dal Consorzio, lavori i cui benefici fondiari ,in questa ipotesi, risulterebbero evidenziati in modo lampante e indiscutibile indipendentemente dalla destinazione agricola o extra agricola del bene di cui tratasi.
Si rende quindi vitale in generale, la individuazione caso per caso della individuazione delle “ caratteristiche del beneficio” specialmente nel caso di lavori di bonifica effettuati dal Consorzio , in un contesto più ampio di territorio , che nel caso di specie del Consorzio di bonifica Tevere-Nera coincide con l’intero comprensorio di attività , coincidendo il Perimetro di contribuenza con l’intero Comprensorio di attività. Occorre in questi casi comprovare :
· la “ effettività” , “qualità “ e ” quantità” del beneficio che deve essere diretto e specifico e non generico in quanto verrebbe persa l’inerenza al fondo beneficiato, potendo anche essere generale ,cioè sempre diretto , anche se per piu fondi di soci consortili, vantaggi derivante da lavori di bonifica già completati , ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare a seconda che trattasi di contributi definitivi o provvisori.
· La “durata” nel tempo del beneficio, specialmente nel caso di opere effettuate dal consorzio “una tantum” ed in assenza di manutenzione continuae che per la loro natura in genere non consentono benefici duraturi nel tempo, quali per esempio ,opere di decespugliazione, ripulitura di fossi ecc.. In questi casi, venendo meno il beneficio nel tempo al fondo interessato ed essendone stata pagata l’inerenza all’anno di beneficio , il contributo consortile non può essere pagato in eterno, cioè per sempre.
· Inoltre, occorre verificare le caratteristiche e la natura del finanziamento delle opere di bonifica , potendo trattarsi di opere finanziate direttamente e a carico totale dello Stato, dalle Regioni, da **************** quant’altro , in quanto ritenute opere di “utilità pubblica” o magaricon costi ricoperti con la fiscalità generale da parte di tutti i cittadini , soci e non soci consortili.
· Inoltre occorre discernere alcuni casi di esecuzione di opere e manutenzioni particolari , che a prima vista potrebbero sembrare comportare benefici generali, cioè a piu soci consortili di una stessa zona ,essendo benefici generici per altri soci consortili pur appartenendo alla stessa zona.
Per esempio, si può verificare il caso , che alcune opere vengano svolte o programmate dal Consorzio di bonifica in Comuni diversi e lontani dal Comune sui quali insistono fondi del contribuente a cui si chiede la contribuzione, perché magari, situati tutti, lungo l’alveo di un certo fiume o quelli a valle di una linea di displuvio che attraversa due o più Comuni limitrofi.
Altro caso è quello che il Consorzio di Bonifica intervenga sulla manutenzione in genere di un fossoo meglio ancora di un torrente posto a fondo valle di un zona di territorio collinare , per evitare straripamenti o inondazioni sui terreni limitrofi e sulla strada Comunale limitrofa che collega due o più Comuni confinanti.
E’ facile intuire che in questi casi , non tutti i fondi sono soggetti allo stesso beneficio in quanto i terreni , per loro stessa orografia , altitudine , si presentano con caratteristiche idrauliche non omogenee , con un rischio idraulico diverso ed in alcuni inesistente.
Questo specialmente se si pensa che nel caso di mancanzadi opere di bonifica idraulica mirate , per esempio la mancanza di drenaggi di opere di presa e di convogliamento da monte a valle di una Zona collinare , lungo cioè l’intero declivio dei fondi collinari fino a discendere al fosso di valle, la sola opera di ripulitura e arginatura del fosso o torrente di valle , non può costituire beneficio diretto e specifico ai fondi situati sull’intera collina , anche perché le acque piovane scendendo in modo libero e disordinato lungo i pendii e gli impluvi,creano ugualmente erosioni e smottamenti sui fondi collinari situati a monte, indipendentemente e senza connessione delle opere di bonifica fatte a valle.
Si possono cioè verificare situazioni per le quali le opere o manutenzioni realizzate dal consorzio , possono arrecare benefici generali , cioè per più soci,(in questo caso i proprietari dei fondi limitrofi al torrente ed il Comune stesso intestatario della strada ) ma costituire al contempo benefici solo generici e quindi di tipo “uti cives “ ai proprietari dei restanti fondi collinari, che non possono essere gravati del contributo consortile, o quanto meno con lo stesso criterio..
Sulla questione poi dell’ esistenza del Perimetro di contribuenza e dell’onere della prova del beneficio, il Collegio osserva , che l’emanazione del Decreto sul Perimetro di Contribuenza , previsto dall’art. 3 e art.10 del R.D. 215/1933 , con il trasferimento delle competenze Stato-Regioni è divenuto di competenza Regionale e quindi di emanazione e delibera Regionale.
Dai documenti prodotti e richiamati dal Consorzio di Bonifica Tevere-Neraed in possesso del Collegio , figura che la delibera del Consiglio Regionale n°31 del 15 ottobre 1990 , ha approvato lo Statuto del Consorzio Tevere–Nera di cui all’art. 4 : definisce il comprensorio consorziale di superficie ettari 177.779 , che ha carattere interregionale Lazio-Umbria con N°23 Comuni per la Provincia di Terni, N°3 Comuni della Provincia di Perugia e N°9 comuni della provincia di Viterbo ; sempre all’art.5 dello Statuto –Perimetro del comprensorio consorziale è scritto : il perimetro del territorio ,costituente il comprensorio di operatività del consorzio , e delimitato , partendo ad ovest dal confine tra l’Umbria e Lazio …….proseguendo all’interno del Comune di Acquasparta…ecc..
Come si può facilmente evincere, non risulta alcuna specifica deliberazione da parte della regione , del cosiddetto Perimetro di Contribuenza previsto dall’originale impianto normativo del R.D. 215/1993, né ovviamente c’è stata mai la trascrizione del suddetto Perimetro di contribuenza , prevista , ugualmente dallo stesso R.D. 225/1933, in quanto la stessa individuazione ,cosi come descritta ,senza una definizione cartografica e particellare , si rende ovviamente intrascrivibile, facendo venir meno la pubblicizzazione e quindi la opponibilità da parte degli interessati , del suddetto perimetro di contribuenza . In questo caso, di fatto il Perimetro di contribuenza coincide con l’intero comprensorio di attivita di bonifica del Consorzio Tevere-Nera.
Soltanto più tardi nell’anno 2004, che ovviante non riguarda l’anno della controversia, con la L.R. n°30 del 23 /12/2004 , viene enunciato e specificato un iter burocratico per l’approvazione del Perimetro di contribuenza, di cui non è noto l’avvenimento , con l’allegazione di una cartografia che definisce ancora un comprensorio di contribuenza (art.19), cartografia che tra l’altro non è stata mai depositata agli atti di questo Collegio giudicante.
Trattasi comunque di aspetti di carattere amministrativo di interesse legittimo , che esulano dal giudizio di questo Collegio giudicante in quanto non di competenza della giurisdizione tributaria.
Il Collegio, prescindendo dall’iter amministrativo seguito per l’emanazione del provvedimento per la determinazione del Perimetro di Contribuenza, ritiene comunque, anche in aderenza della Suprema Corte di Cassazione a Sez. Unite ,sent. 968 del 1998, che la eventuale mancanza del suddetto “ decreto “ relativo alla individuazione del Perimetro di contribuenza , non si presenta come imprescindibile ai fini delle condizioni per poter richiedere il contributo , essendo attività ulteriore, purchè ovviamente si verifichino le condizioni della imposizione del contributo e cioè : l’ubicazione del bene di che trattasi nel comprensorio di attività dell’Ente preposto alle opere di bonifica e che il bene ne tragga il beneficio.
Con riferimento poi all’altra domanda, rivolta a questo Collegio da entrambi le parti, a chi aspetti l’onere della prova di dimostrare il beneficio , conformemente a quanto sempre statuito dalla suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite , n°8960 del 1996 e n° 968 del 1998 , il Collegio , ritiene che esso debba far carico all’Ente impositore del contributo , cioè al Consorzio di bonifica, anche in virtù del fatto che , sulla base dei documenti prodotti dal Consorzio, non c’è stata l’emanazione con delibera regionale del “Perimetro di Contribuenza” con la relativa trascrizione..
Nel caso di specie essendo i fondi ricompresi nel comprensorio di attività del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera ,che coincide con il Perimetro di contribuenza , comprensorio che come detto è costituito da ben due Regioni con ben n°35 Comuni distanti centinaia di chilometri tra loro, la pretesa contributiva consortile da parte del Consorzio, non può essere automatica, per l’appartenenza dei fondi di che trattasi al comprensorio, senza una previa dimostrazione e verifica dell’esistenza di un beneficio, diretto e specifico ai fondi medesimi.
Non sembra che il consorzio, avendone l’onere, abbia fornito, convincenti prove a dimostrazione che le opere descritte nella relazione tecnica del Direttore Tecnico del Consorzio abbiano creato un beneficio specifico e diretto , apportandone un tangibile valore aggiunto, ai fondi di che trattasi.
I terreni di proprietà della ******à ricorrente, assoggettati al contributo del Consorzio sono ubicati in comune di Montecchio in due "corpi": l’uno in loc. Il Monastero, l’altro in loc. Podere Valsarana, rappresentati nella cartografia della relazione tecnica dell’Ente con due cerchi pieni colorati in giallo.
Se si mette a confronto ed in relazione l’elenco nutrito delle opere descritte e riportate in diverse colorazioni sulla legenda della cartografia scala 1.25.000, con i beni della ******à i questione, scaturisce che l’opera più vicina ai fondi di che trattasi riguarda una serie di strade riportate in colore blu , di cui la più vicina dista diversi Km , dalle proprietà della società .
II contrasto tra le parti si è avverato in relazione alla affermazione o negazione della esistenza del beneficio di queste opere , che la legge vuole che sia di natura fondiario e diretto e la cui sussistenza in concreto, viene affermata e negata da ciascuna delle parti.
A parere di questo Collegio giudicante, da quanto decritto nella relazione del Direttore dell‘Ente , prodotta , nella memoria di costituzione dell’appello e da quanto sostenuto dalla difesa non sembra che le opere possano aver fatto scaturire un beneficio "diretto e specifico , conseguito o conseguibile” arrecando un "valore aggiunto" ai beni soggetti a contribuzione.
L’incremento di cui si dice deve essere, economicamente apprezzabile , non potendo consistere in una mera ipotesi di scuola o di esercitazione dialettica, e cioè verificabile sul mercato sotto forma di una maggiore redditività o di un maggior valore di scambio.
A prescindere della enfatizzazione o minimalizzazione degli interventi curati dal Consorzio in un ambito territoriale più o meno prossimo alla proprietà del ricorrente , “ sotto casa” , come la difesa enuncia , il contrasto di fondo attiene, come detto, al modo di concepire il beneficio diretto di che trattasi.
Non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio per il proprietario dei fondi , ma è necessario che sia un vantaggio di natura fondiaria ,cioè strettamente incidente sugli immobili sottoposti a contribuzione, apportandone , un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica , quantomeno economicamente apprezzabile , non potendo consistere in una mera ipotesi di scuola o di esercitazione dialettica, e cioè verificabile sul mercato sotto forma di una maggiore redditività odi un maggior valore di scambio.
Dei benefici previsti dalla legge ai fini della pretesa impositiva , non sembra apparire la pur minima esistenza. Non è certo poi , da considerare ai fini del contributo, il caso in cui il Consorzio abbia attuato un unico intervento, ancorchè importante, in un certo territorio, per il quale i terreni che abbiano risentito di quel beneficio siano tenuti a contribuire in eterno al finanziamento delle ulteriori attività che il Consorzio realizza in ambiti territoriali affatto diversi.
Diversamente basterebbe l’intervento, in un qualsiasi luogo dell’ambito territoriale del Consorzio, per legittimare la imposizione del contributo medesimo senza limitazione sia di tempo ,sia di luogo sia quantitativo , a carico di tutti gli altri fondi esistenti nell’ambito. Si deve infatti ritenere che il contributo sussiste nei limiti temporali entro i quali abbiano prodotto quell’incremento di valore su quello specifico bene.
Succede che il Consorzio, nel corso di ciascun periodo di imposta, non interviene ovviamente , contemporaneamente , su tutto il territorio del comprensorio che come detto è molto vasto comprendendo due regioni e n°35 comuni ( basta vedere l’elenco degli interventi riportati nella relazione dell’Ente , le date degli interventi deliberati dei lavori ), ma interviene necessariamente ora qua ed ora là, a seconda delle esigenze e delle risorse a sua disposizione, per coprire una emergenza ,per riparare i danni di un alluvione avvenuto magari molti anni addietro con interventi effettivi posticipati rispetto agli eventi , e altrettanto arretrati , rispetto all’anno richiesto.
Molte opere per esempio descritte , riguardano la costruzione di strade e la loro manutenzione , delle quali però non è stato specificato in dettaglio se trattasi di strade Comunali , quali private e interpoderali , da quanti anni è stata fatta la manutenzione. Anche se la viabilità risulta vicina ai fondi dei ricorrenti, essendo realizzata nella cintura pedecollinare e di pianura rispetto ai fondi in collina della contribuente , i lavori relativi appaiono tipologicamente inquadrabili tra quelli “generici” anziché tra quelli “ generali” , appunto perché diffusi in modo indeterminato tra tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno beni o interessi, anche occasionali, nella zona.
Simili miglioramenti , non si differenziano da quelli che tutti , “ uti cives” conseguono per effetto della più sicura transabilità delle strade e del buon assetto del territorio , non costituendo quel tipo di opere , per la loro qualità e dislocazione, un maggior valore specifico dei fondi in discussione, cosi come recita la sentenza citata delle Sezioni Unite e quindi non rientrano tra le pretesa impositiva consortile, ma nei costi da corrispondere eventualmente con la fiscalità generale di tutti, sia soci che non soci del Consorzio.
La difesa del Consorzio, pur con notevole sforzo , si è limitata ad aspetti dimostrativi , meritevoli di attenzione , incentrati più sul piano generale del principio dell’enunciazione , con passionali esercitazioni dialettiche e richiamando numerosi sentenze favorevoli , delle quali qualcuna in modo inconcludente, piuttosto che muoversi sul piano concreto e probatorio del beneficio apportato ai fondi di che trattasi .
Anche sul piano strettamente tecnico la relazione tecnica, redatta dallo stesso Direttore Tecnico del Consorzio, pur altrettanto meritevole di attenzione ,non convince questo Collegio , quantomeno sulla natura del beneficio , delle opere di bonifica effettuate per i beni di che trattasi.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra , la richiesta da parte del Consorzio di nuovi indizi probatori ed elementi istruttori con la richiesta di una CTU e informazioni alla Regione – Assessorato agricoltura- non ha più giustificazione di essere concessa, in quanto le prove fornite dalle parti e i documenti a disposizione di questo Collegio giudicante , sono sufficienti per poter decidere .
Del resto , come è pacifico , la consulenza tecnica d’ufficio, che non può costituire mezzo di prova , ma semmai aiutare al convincimento del giudice , non può supplire l’onere delle parti di allegare i fatti costituitivi e di introdurli nel processo.
Il Consorzio non si è trovato nella impossibilità oggettiva di dimostrare i fatti costituitivi della pretesa contributiva o più in genere del diritto azionato, tantè che lo ha fatto producendo tutti i suoi documenti a disposizione , compresa la relazione tecnica e le planimetrie di parte , dello stesso Direttore tecnico del Consorzio .
Per quanto sopra esposto si ritiene infondato l’appello del consorzio.
A riguardo in particolare alle richiesta del contribuente di restituzione dei contributi versati in quanto reclamati non dovuti , avvenuta con istanza lettera racc. del 10/12/2003, il Collegio rileva che la prescrizione da parte del Consorzio , non è stata eccepita nel ricorso e non poteva essere eccepita d’ufficio ( art. 2938 c..c.) , come erroneamente afferma la difesa.
L’eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in appello è inammissibile ,ai sensi dell’art. 57 Dlgs 596/92. Ne consegue che spetta il rimborso da parte del Consorzio di bonifica Tevere-Nera alla ricorrente *********************, per tutte le annualità relativamente alle quali è stata formulata l’istanza di rimborso.
Per quanto riguarda invece l’invocata inammissibilità della richiesta di rimborso dei contributi pagati in data anteriore al biennio decorrente dalla notifica della domanda,invocata dal Consorzio , sulla base dell’’art. 21, c.2, del D.Lgs. n.546/92, il Collegio ritiene che debba essere respinta.
Nel caso di che trattasi, il legislatore, non ha previsto alcun termine per l’istanza di rimborso del tributo speciale consortile, diversamente da quanto fatto, per il rimborso di una serie di altri tributi ,quali le II.D.D., l’*** , Ici, ecc, per i quali la normativa prevede tassativamente i termini di decadenza.
Del resto ,la domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate, prima che il tributo speciale di che trattasi, passasse alla giurisdizione tributaria dal 1 gennaio 2002 ( legge 28 dicembre 2001 n°448 ,art,12 e interpretazione Corte suprema di cassazione a sez. unite , ord. n°10703 del 23/05), era richiesta alla giurisdizione ordinaria, unica per competenza ed era soggetta alla prescrizione ordinaria decennale , trattandosi di ripetizione di indebito.
L’art. 21 Dlgs 546/92, comma 2 , invocato in primis dal Consorzio di bonifica, che prevede un termine per la domanda di restituzione di due anni , si è reso operante solo a partire dalla data sopra citata, cioè dal 1 gennaio 2002.
Una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.21 in questione, induce a ritenere che il termine di due anni stabilito , che non è comunque a pena di decadenza , per la presentazione della domanda di restituzione (da intendersi quale domanda all’Ente impositore) sia divenuto operante soltanto a decorrere dal momento in cui la giurisdizione in materia è stata attribuita alle commissioni tributarie e cioè dal 01/01/ 2002.
Nel caso in questione la domanda di restituzione da parte del socio consortile , risulta essere presentata al Consorzio di bonifica ,in data 10/12/2003 e dunque entro il termini dei due anni dal 01/01/2002. Pertanto l’eccezione di inammissibilità del rimborso ,sollevata dal consorzio deve essere respinta.
Sulla base di quanto deciso sulla questione, risulta assorbito ogni altra domanda dell’appellante e anche l’appello incidentale della società Agricola Beatrice Srl .
******erata la *********************l Consorzio , si ritiene di accogliere la richiesta integrale di rimborso dei contributi versati dalla Società Agricola Beatrice Srl ,oltre alle spese di giudizio dei due gradi , ricorrendone i giusti motivi .
P.Q.M
Rigetta l’appello principale . Accoglie *********************entale e per l’effetto dichiara dovuto il rimborso da parte del Consorzio di bonifica Tevere-Nera alla ricorrente Agricola Beatrice Srl, per tutte le annualità relativamente alle quali è stata f******** l&rsq************i rimborso. Condanna il consorzio alla refusione delle spese di giudizio del doppio grado di giudizio in favore di Agricola Beatrice Srl, spese che liquida in complessive € 850 , per il primo grado di giudizio e € 700 per l secondo grado.
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