Contributo per interruzione del rapporto di lavoro: chiarimenti dall’Inps

Redazione 25/03/13

Biancamaria Consales

Con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito ai criteri impositivi ed alla misura sul nuovo contributo posto sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro.

La L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), tra i vari ambiti di intervento, ha apportato significative modifiche alla L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro: le principali variazioni hanno riguardato l’avvio del nuovo sistema degli ammortizzatori sociali per i settori sprovvisti di tutele e alcuni aspetti dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI- Assicurazione sociale per l’impiego).

Con riguardo a tale ultimo istituto, la legge di stabilità 2013 ha rivisitato, in particolare, i criteri impositivi del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro.

In merito al contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la legge introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro dovranno provvedere alla contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Sono, quindi, escluse dall’obbligo contributivo di cui trattasi le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

a) dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);

b) risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;

c) decesso del lavoratore.

In merito, poi, alla misura del contributo, al fine di rendere più semplice e snello il meccanismo di versamento del contributo, la norma ha sostituito il precedente parametro del 50% del trattamento ASpI spettante al lavoratore cessato, con il 41% del massimale mensile.

Il riferimento legislativo va inteso come un richiamo alla somma limite di cui all’articolo 2, comma 7 della L. 92/2012 che, per l’anno 2013, è stabilita in € 1.180,00.

Detto valore, utilizzato dal legislatore come soglia per determinare l’importo della prestazione mensile spettante al lavoratore, è, peraltro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1° gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%).

Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€ 483,80 X 3).

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