Contributo unificato di iscrizione a ruolo e diritti di copia: vademecum per la segreteria

Redazione 27/08/00
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di Claudio Bocchietti

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SITUAZIONE AGGIORNATA AL 26.03.02

Copie civili e penali

Per ogni copia autentica si paga un diritto di L. 10.000, oltre ai diritti per il rilascio delle copie.

Sulla copia autentica, là dove ci andava prima, va la marca da bollo da L. 20.000 (così ad esempio andrà bollata la copia autentica del il decreto ingiuntivo chiesto per iscrivere l’ipoteca[1]; mentre la copia autentica della Sentenza penale o del Decreto Penale che già prima non andavano bollate, anche ora non vogliono il bollo).

Contributo Unificato
Regole generali
Qualsiasi atto giudiziario (citazione, ricorso, ricorso per insinuazione tardiva di credito, memorie difensive di qualsiasi tipo, precetto[2], ecc.) non deve più essere bollato. Altrettanto dicasi per la delega. E altrettanto dicasi per gli atti del processo come la consulenza tecnica (sarà bene ricordare al CTU in udienza che la perizia non dovrà più essere bollata).

Gli Ufficiali Giudiziari invece devono essere pagati per i diritti di notifica, essendo stato soppresso solo il diritto di chiamata dell’Ufficiale Giudiziario, già abrogato da tempo.

Vanno invece bollati gli atti stragiudiziali, tra questi, a mio parere, anche le domande di insinuazione al passivo fallimentare (che già prima non si iscrivevano a ruolo).

Il codice tributo è sempre e solo 941T. Il codice territoriale di Como è C933, quello di Erba è D416, quello di Cantù è B639 e quello di Menaggio è F120. Causale è PA. Codice dell’Ufficio 9B0. Nell’ F23 lo spazio “Estremi dell’atto o documento” non va compilato.

Nulla cambia per l’imposta di registro e la registrazione degli atti.

Si riporta la nota Tabella:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a euro 1.032,91;

b) euro 61,97 per i processi di valore superiore a euro 1.032,91 e fino a euro 5.164,57;

c) euro 154,94 per i processi di valore superiore a euro 5.164,57 e fino a euro 25.822,84;

d) euro 309,87 per i processi di valore superiore a euro 25.822,84 e fino a euro 51.645,69;

e) euro 413,17 per i processi di valore superiore a euro 51.645,69 e fino a euro 258.228,45;

f) euro 671,39 per i processi di valore superiore a euro 258.228,45 e fino a euro 516.456,90:

g) euro 929,62 per i processi di valore superiore a euro 516.456,90

Si paga il contributo ridotto alla metà nei seguenti casi: procedimento di ingiunzione[3] e opposizione a decreto ingiuntivo sempre che l’opposizione non contenga una domanda “riconvenzionale” estranea all’oggetto del decreto ingiuntivo (per questa nuova domanda l’opponente -ma la questione è incerta- dovrebbe pagare il contributo intero); procedimenti cautelari ante causam4 e giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.5

Per i procedimenti di interdizione e inabilitazione, per tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione (ad esempio: istanze di fallimento, istanze per estensione del fallimento, accertamento stato insolvenza, istanze di ammissione all’Amministrazione controllata, istanze di ammissione al Concordato preventivo, istanze per la nomina di Presidenti del Collegio Arbitrale), si paga sempre e soltanto il contributo fisso di €61,97.

Per i procedimenti esecutivi mobiliari, per l’esecuzione degli obblighi di fare e i procedimenti esecutivi presso terzi, si paga sempre e soltanto il contributo fisso di €77,47.

Per le esecuzioni immobiliari e per le cause di competenza esclusiva del GDP6, si paga sempre e soltanto il contributo fisso di €154,94.

Per le cause di opposizione agli atti esecutivi, per tutte le controversie in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione di delibere condominiali, si paga sempre e soltanto (anche se la causa fosse di valore inferiore a €1.032,91) un contributo fisso di €103,30.

Nulla è dovuto per i procedimenti già esenti dal bollo (in particolare procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza, per le cause di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè per le cause di valore inferiore a L. 2 milioni e cioè €1032,91). Nulla è dovuto per i procedimenti cautelari in corso di causa7, per i procedimenti esecutivi per consegna o rilascio e altri minori.8

Il contributo va pagato e la relativa ricevuta va depositata in Cancelleria al più tardi9: a) per le cause ordinarie introdotte con citazione, al momento in cui si iscrive a ruolo la causa; b) per i ricorsi (ad esempio: decreti ingiuntivi, procedimenti cautelari, ecc.), al momento in cui si deposita in Cancelleria il ricorso; c) per i procedimenti esecutivi, al momento in cui si deposita l’istanza di vendita (ovviamente se l’istanza di vendita viene depositata da un creditore intervenuto e non -come è più normale- dal creditore procedente, sarà l’intervenuto a pagare il contributo).

Nell’ipotesi di domanda riconvenzionale (o nella meno frequente ipotesi di intervento volontario di un terzo nel processo), se la domanda riconvenzionale in sè considerata (a prescindere dalla iniziale domanda dell’attore) eccede lo scaglione per cui l’attore ha già pagato la tassa, il convenuto pagherà la sola differenza tra il contributo pagato dall’attore e il contributo relativo alla riconvenzionale.

Esempio: l’attore chiede €50.000 e paga il contributo di € 309,87 per lo scaglione fino a €51,645,69, se il convenuto oltre a chiedere il rigetto della domanda dell’attore, chiede a sua volta in riconvenzionale meno di €51.645,69 non deve pagare nulla; se il convenuto chiede più di €51.645,69 fa scattare lo scaglione di valore successivo e paga la differenza tra il contributo del nuovo scaglione, cioè €413,17 e il contributo del vecchio scaglione già pagato dall’attore (dunque il convenuto pagherà solo €103,30).

Se il convenuto chiede di chiamare un terzo in causa, pagherà l’integrazione solo se si modifica il valore della causa (non per il semplice fatto che si è chiesto di chiamare un terzo in causa). Il convenuto deve pagare l’integrazione al più tardi nel momento della sua costituzione in giudizio10.

Nelle conclusioni della citazione e della comparsa di costituzione (non più nel precetto) occorre sempre indicare il valore della controversia (anche se la mancata indicazione, oggi non produce più la sanzione della improcedibilità).

Cosa succede se l’attore (o il convenuto) non indica il valore della controversia nelle conclusioni o non paga il contributo nel termine? Contrariamente a quanto avveniva prima d’ora, il Cancelliere non può rifiutarsi di iscrivere a ruolo la causa e semplicemente dovrà agire a mezzo ruolo esattoriale per il recupero del contributo11 maggiorato degli interessi legali12 dall’iscrizione a ruolo o dal deposito della comparsa. Prima di dar corso al ruolo, deve invitare la parte a versare il dovuto dandogli 30 giorni per provvedere spontaneamente. Il contenzioso sul contributo unificato appartiene alla competenza per materia del Tribunale (art. 9 C.P.C.).

Il contributo vale per il primo grado di giudizio (in appello si paga un’altra volta il contributo). Direi che nei cautelari seguiti dal giudizio di merito, va pagato il contributo (ridotto) per il cautelare ante causam e altro contributo (intero) per il giudizio di merito.

Normativa transitoria
Per i procedimenti iscritti a ruolo prima del 1.03.02, vi è ora l’obbligo13 della regolarizzazione. Tale regolarizzazione si attua con pagamento del contributo in via percentualmente crescente tanto più è recente la causa. La regolarizzazione si attua senza pagare nulla per i procedimenti già assunti in decisione prima del 1.03.02 (cioè in cui, a mio parere, siano state già precisate le conclusioni prima del 1.03.02 e in questo caso le conclusionali e le repliche depositate dopo il 1.03.02 in cause in cui l’udienza di p.c. è anteriore al 1.03.02, non vanno in bollo14). Nulla si paga per la regolarizzazione anche nell’ipotesi in cui si tratti di procedimenti iscritti a ruolo prima del 1.01.92 (e i relativi nuovi atti depositati dopo il 1.03.02 non vanno bollati). Per tali due ipotesi di regolarizzazione a costo zero, lo Stato dunque ha rinunciato al contributo e anche ai bolli in ragione del fatto che il contribuente presumibilmente ha già versato una notevole quantità di imposta di bollo (va detto che si potrebbe però anche interpretare la norma nel senso che per tali due ipotesi residuali si debba sempre e comunque applicare l’imposta di bollo potendosi trattare di esenzione dalla nuova normativa sul contributo unificato con l’introduzione di un doppio regime). La regolarizzazione andrebbe effettuata entro la prima udienza utile successiva al 1.03.02 (ma anche qui, l’udienza sarà l’occasione per il Cancelliere di verificare il fascicolo, ma il processo deve continuare anche se l’integrazione non fosse pagata e il Cancelliere non può rifiutarsi di accettare atti non in bollo). Tanto più è vecchia la causa (la ratio è che si sono già pagati tanti bolli), tanto meno serve per regolarizzare.15 La regolarizzazione può essere fatta da attore o convenuto indifferentemente (e può essere opportuno mettersi d’accordo). Questione pratica: se va depositata una qualunque memoria (ex 180, 183, 184, ecc.) in un processo iscritto a ruolo prima del 1.03.02, la memoria non va bollata e va pagato il contributo.

Processo penale

Nell’atto di costituzione di parte civile nel processo penale (che ovviamente non si fa più in bollo così come non si fa più in bollo il foglio delle conclusioni o la richiesta di chiamata del responsabile civile o il relativo decreto) non si paga mai materialmente il contributo unificato. Se il Giudice liquida con sentenza16 il danno, il contributo è prenotato a debito a lo Stato lo recupera dal condannato.17

Questioni marginali
I verbali di conciliazione giudiziale di valore non superiore a L. 100 milioni (€51.645,69) sono esenti dalla tassa di registro18 (comunque tali verbali verranno registrati a costo zero e dunque il Cancelliere li invierà con il fascicolo all’Ufficio Regiastro).

Nella nota di iscrizione a ruolo va indicato obbligatoriamente anche il codice fiscale delle controparti.

Como, 25 marzo 2002

avv. Claudio Bocchietti – Como

claudiobocchietti@legaliassociati.it

Note:
[1] Se invece si chiede copia autentica di un decreto ingiuntivo per la notifica a controparte, direi che come atto del processo, non va in bollo perchè deve prevalere la norma specifica della esenzione dal bollo degli atti del processo.

[2] L’atto di precetto precede l’esecuzione e dunque potrebbe essere assimilato ad una diffida stragiudiziale. A me pare preferibile considerarlo atto giudiziario e dunque non bollarlo anche se la questione può essere discutibile.

[3] Direi -ma la questione è estremamente opinabile- che se anche il decreto ingiuntivo riguarda un credito in una materia specialmente regolata, come la materia delle locazioni, deve prevalere il tipo di procedimento instaurato e dunque si deve pagare il contributo proporzionale (e non fisso) ridotto alla metà.

4 A questo fine si considerano procedimenti cautelari: sequestro, denuncia di nuova opera e danno temuto, accertamento tecnico preventivo e altri procedimenti di istruzione preventiva, procedimenti ex art. 700 c.p.c., procedimenti possessori.

5 In questo caso direi che il valore è quello indeterminabile.

6 Si ricorda che vi è competenza esclusiva del GDP: 1) per le cause relative ad apposizione di termini (951 c.c.) ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (892 ss. c.c.); 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni (844 c.c.) di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 4) per le opposizioni ad ordinanza ingiunzione salvo che si tratti di ordinanza ingiunzione in materia di a) tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria; h) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a Euro 15.493; i) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a Euro 15.493; l) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933), n. 1736 (assegno bancario), dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Legge Bancaria) e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

7 Anche se non è chiaro, includerei anche i possessori in corso di causa.

8 Sono i procedimenti tavolari, di rettificazione dello stato civile, i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione nonchè i soggetti ammessi al gratuito patrocinio.

9 Si può pagare anche prima, per la citazione ancor prima di notificare la citazione, idem per i precetti. Non è però corretto inserire il costo del contributo unificato nel precetto altrimenti il debitore si trova gravato di un onere in più potenzialmente inutile e potrebbe fare opposizione.

10 Ovviamente il convenuto che fa domanda riconvenzionale, si costituirà 20 gg prima dell’udienza. Vi è da dire che la circolare del 12.03.02 fissa alla udienza successiva il termine per il pagamento del contributo, ma senza alcun riferimento normativo.

11 Il contributo andrà recuperato dalla parte, non personalmente dall’avvocato, non essendovi alcuna ipotesi di solidarietà ex lege.

12 Per assurdo oggi è possibile per esempio opporre un decreto ingiuntivo di miliardi, pretendere di iscrivere la causa a ruolo e attendere anni perchè lo Stato recuperi il dovuto: il Giudice non può rifiutarsi di emettere la sentenza per questioni fiscali per pacifica Giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ovviamente non è il caso di correre rischi.

13 Dal punto di vista operativo, non essendovi serie decadenze, direi di attendere la conversione in legge.

14 La questione è discutibile: si potrebbe interpretare la legge anche nel senso che le cause vecchissime (ante 1.01.92) o comunque già in discussione al 1.03.02, vogliano comunque il bollo. Verificheremo le pretese del Cancelliere con i bolli in tasca.

15 Per le cause iscritte prima del 1997, 20%; iscritte prima del 2000, 50%; iscritte dopo il 1.01.00 e prima del 1.03.02, 70%.

16 Si tratterà di sentenza definitiva perchè nel penale anche le statuizioni civili non sono esecutive se non con il passaggio in giudicato. Diverso il caso della provvisionale che sconta subito la tassa di registro.

17 Da questo punto di vista è molto conveniente (per non pagare il contributo) agire nel processo penale.

18 Vale quanto si scrive nella transazione, non le originarie domande.

Redazione

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