E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con sentenza n. 8912 dell’11 aprile 2018, nell’ambito di una vicenda ove una donna aveva impugnato, nei confronti del Ministero della Giustizia, la cartella esattoriale con cui le veniva chiesto il pagamento del contributo unificato, relativo ad una causa instaurata davanti al Giudice di Pace e poi traslata per competenza al Tribunale della medesima città. La donna sosteneva la non debenza del contributo richiesto, avendolo ella corrisposto al momento dell’iscrizione della causa. Ed otteneva ragione sia in primo che in secondo grado di giudizio, laddove la Commissione tributaria regionale sosteneva, per l’appunto, come non fosse possibile pretendere di pagare due volte il contributo, trattandosi dello stesso processo traslato dal Giudice di Pace al Tribunale, a seguito di declaratoria di incompetenza del primo.
Contributo per ogni iscrizione a giudici di grado diverso
Avverso la statuizione, proponeva ricorso in Cassazione il Ministero della Giustizia, la cui censura veniva accolta dai Giudici Supremi. Secondo questi ultimi, in particolare, il contributo unificato è dovuto non una sola volta, indipendentemente dall’articolazione del processo in un grado o in più gradi, ma ogni volta in cui vi è una iscrizione a giudici di grado diverso. Pertanto il contributo è nuovamente dovuto, in sostanza, anche quando la causa è iscritta a ruolo difronte ad un giudice di grado diverso rispetto a quello inizialmente adito.
Il contributo, difatti, ha il compito di coprire il costo del funzionamento della macchina processuale. Per cui nel caso in cui il processo – come nel caso de quo – venga instaurato e si svolga difronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato difronte ad altro ufficio, vengono attivate due macchine processuali, ciascuna con propri costi.
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