Contributo unificato e iscrizione a ruolo delle cause civili: le nuove disposizioni operative

Il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti sul contributo unificato e iscrizione a ruolo delle cause civili, alla luce della legge di bilancio.

Lorena Papini 31/03/25
Allegati

Il Ministero della Giustizia, nota dello scorso 21 marzo, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 14, comma 3.1, del Testo Unico in materia di spese di giustizia, in merito alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025. La nuova disposizione segna una svolta nella disciplina del contributo unificato, introducendo il divieto di iscrizione a ruolo delle cause civili in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo dovuto. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

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Indice

1. Il principio: senza pagamento non c’è iscrizione a ruolo


La norma in esame stabilisce un principio di particolare rigore: la causa civile non può essere iscritta a ruolo se non viene versato, al momento del deposito dell’atto introduttivo, il contributo unificato nella misura minima prevista (43 euro) oppure, ove previsto, il minore importo stabilito per legge, salvo le ipotesi di esenzione esplicitamente previste.
La nota ministeriale ribadisce che non è ammessa alcuna sospensione dell’iscrizione in attesa della regolarizzazione del pagamento. In assenza di versamento conforme, l’atto non può essere iscritto a ruolo e viene rigettato. Ciò comporta che non può essere attivata alcuna azione di recupero coattivo: senza iscrizione, il debito tributario non nasce. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

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2. Il ruolo attivo della cancelleria nel PCT


Viene chiarito che il sistema di deposito telematico degli atti introduttivi non verifica automaticamente il pagamento del contributo. Spetta quindi alla cancelleria verificare manualmente la ricevuta e valutare la correttezza dell’importo versato. In caso di omissioni o pagamenti inferiori alla soglia di legge, il cancelliere dovrà rifiutare il deposito e impedire l’iscrizione a ruolo.
Si tratta di un passaggio operativo cruciale, che conferma l’assenza di automatismi nel processo civile telematico e rafforza il ruolo della cancelleria nel controllo formale degli atti introduttivi. Sul tema, potrebbe interessarti anche: Polisweb: modalità di utilizzo con le nuove specifiche PCT

3. Convenuto e obbligo di pagamento del contributo unificato: due ipotesi distinte


La nota fornisce un chiarimento fondamentale anche con riferimento al soggetto passivo dell’obbligo di pagamento, distinguendo tra due ipotesi:

  • Se la causa è già iscritta a ruolo, il convenuto che propone domande riconvenzionali, interventi autonomi o chiamate di terzi è tenuto a versare un autonomo contributo unificato. Tuttavia, la mancata corresponsione non impedisce il deposito dell’atto di costituzione, che verrà comunque accettato. In tal caso, l’importo non versato sarà oggetto di riscossione coattiva da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 248, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002.
  • Se invece è il convenuto a costituirsi per primo, l’onere del pagamento grava interamente su di lui. In assenza del versamento del contributo minimo previsto, la causa non potrà essere iscritta a ruolo.

4. Applicazione generalizzata: anche per esecuzioni e cittadinanza


La Direzione chiarisce che il nuovo comma 3.1 si applica a tutti i giudizi civili, in ogni fase e grado, incluse le procedure cautelari, i reclami, le esecuzioni mobiliari, immobiliari e per rilascio o consegna.
Viene così superata la prassi preesistente, secondo cui il contributo unificato nelle esecuzioni andava versato solo al momento della richiesta di vendita o assegnazione. Oggi, invece, l’obbligo nasce già al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura, che resta affidata al creditore procedente. Lo stesso vale per le procedure esecutive di consegna e rilascio (artt. 608 ss. c.p.c.), dove la parte istante dovrà allegare la ricevuta del pagamento fin da subito.
Un principio analogo viene applicato anche ai ricorsi cumulativi per il riconoscimento della cittadinanza italiana: ciascun ricorrente dovrà versare individualmente il contributo di 43 euro, pena il rifiuto dell’intero ricorso.

5. Un presupposto indefettibile per l’instaurazione del processo


La conclusione della nota è netta: “il pagamento del contributo unificato costituisce presupposto indefettibile per l’instaurazione valida del processo, non soggetto a sanatoria o regolarizzazione postuma”.
Per gli avvocati, ciò implica massima attenzione al momento del deposito: la ricevuta telematica deve essere allegata fin dal primo invio e deve indicare l’importo corretto, pena il rigetto dell’atto introduttivo e la mancata apertura del procedimento.

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