Massima |
Gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, in tema di contribuzione previdenziale, pur costituendo misure distinte di riduzione dell’obbligo contributivo, si configurano, sul piano concettuale e probatorio, quali eccezioni dell’obbligo contributivo. Appartengono, quindi, entrambe all’unitario rapporto previdenziale contributivo, in quanto è unitario il criterio di accertamento della natura dell’attività espletata dall’impresa. |
1. Premessa
Nella decisione in commento del 14 maggio 2013, n. 11529 i giudici di legittimità, nella sezione lavoro, in tema di contribuzione previdenziale, hanno precisato che gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali pur rappresentando misure distinte di riduzione dell’obbligo contributivo (1), si configurano come eccezioni, in senso riduttivo, dell’obbligo contributivo, appartenendo all’unitario rapporto previdenziale contributivo.
2. La fattispecie
Nella fattispecie concreta la società aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato, appunto, ingiunto alla stessa società il pagamento di una somma a titolo di contributi previdenziali; contestava nel merito l’infondatezza della pretesa dell’istituto previdenziale nonché l’infondatezza degli altri addebiti concernenti il mancato versamento dei contributi sulle somme corrisposte ad alcuni dipendenti a titolo di provvigioni.
Il Tribunale aveva ritenuto prescritti i crediti vantati dall’istituto, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società al pagamento delle somme relative al periodo successivo.
La Corte d’Appello (decidendo sull’appello proposto dalla società e sull’appello incidentale dell’INPS) aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (2).
Si legge nella sentenza che la Corte “ha ritenuto, inoltre, che, trattandosi del disconoscimento di agevolazioni e sgravi contributivi, l’onere della prova del possesso dei requisiti necessari per fruire del relativo beneficio fosse a carico del datore di lavoro e che, per lo stesso motivo, non fosse applicabile il principio di irretroattivita’ delle variazioni di inquadramento operate dall’Istituto previdenziale, trattandosi, infatti, di principio operante solo ai fini dell’accertamento dell’obbligo contributivo e non nel caso di disconoscimento di agevolazioni o sgravi contributivi.
Ha respinto, infine, le doglianze formulate dalla societa’ in ordine a provvigioni, festivita’ soppresse e all’applicazione delle somme aggiuntive”.
Avverso la decisione della Corte d’Appello ricorre per cassazione la società affindandosi a dodici motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.
Con il primo motivo si denuncia violazione della Legge n. 335 del 1995, articolo 3, comma 8, nonche’ vizio di motivazione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 2943 c.c. e della Legge n. 335 del 1995, articolo 3, comma 8, nonchè vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale, Legge n. 335 del 1995, ex articolo 3 attribuendo rilievo, a questi fini, a verbali ispettivi privi di rilevanza esterna, in quanto non consegnati o notificati alla parte.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 184 bis, 436 e 330 c.p.c., nonché vizio di motivazione.
Con il quarto motivo la società denuncia violazione degli articoli 2697 e 2943 c.c., dell’articolo 324 c.p.c., della Legge n. 335 del 1995.
Con il quinto motivo si denuncia violazione degli articoli 2195, 2697, 2727 e 2729 c.c.
Con il settimo motivo si deduce la violazione degli articoli 424 e 437 c.p.c.
Con l’ottavo motivo la società, deducendo la violazione degli articoli 2094, 2222, 2697 c.c., articoli 116 e 414 c.p.c.
Con il nono motivo la società, denunciando insufficienza della motivazione, si duole della statuizione con cui la Corte territoriale ha affermato che la mancata fruizione delle festività soppresse non poteva essere compensata da giorni supplementari di ferie, non spiegando quale danno sarebbe derivato all’Istituto (e di riflesso ai lavoratori) da tale circostanza.
Con il decimo motivo si denuncia omessa motivazione sul punto della mancata erogazione e assoggettamento a contribuzione delle somme dovute ai lavoratori a titolo di e.d.r..
Con l’undicesimo motivo si denuncia violazione della Legge n. 48 del 1980 e della Legge n. 388 del 2000, articolo 116, commi 8 e 18
Con il dodicesimo motivo si deduce l’insufficienza della motivazione relativamente alla statuizione con cui la Corte d’appello ha respinto la richiesta di revoca dell’ordinanza ingiunzione.
Con riguardo all’undicesimo motivo si legge nella sentenza in questione che “l’undicesimo motivo poiche’ costituisce orientamento consolidato di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 17099/2010, Cass. n. 22414/2009, Cass. n. 2385/2007) che in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la Legge n. 388 del 2000, in deroga al principio “tempus regit actum”, ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla Legge n. 662 del 1996 a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purche’ esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la voluntas legis, da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina piu’ favorevole agli obbligati di cui alla Legge n. 388 del 2000, articolo 116, commi da 8 a 17 e, dall’altro, di evitare di interferire sulle attivita’ di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, gia’ effettuate sulla base della previgente disciplina, mantenendo ferme le penalita’ di cui alla Legge n. 662 citata e riconoscendo alle aziende sanzionate in modo piu’ consistente un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l’impatto.
Trattandosi di crediti esistenti ed accertati alla data del 30 settembre 2000, la Corte territoriale ha dunque correttamente ritenuto che dovesse trovare applicazione il regime sanzionatorio antecedente a quello introdotto dalla Legge n. 388 del 2000”.
3. Conclusioni
Nella decisione in commento i giudici hanno precisato, ricordando precedenti sul tema (3) in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata.
Ed ha, anche recentemente, ribadito che ai fini dell’applicazione degli sgravi contributivi previsti dal Decreto Legge 30 agosto 1968, n. 918, articolo 18, comma 4, convertito in Legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, l’onere di dimostrare l’esistenza dei presupposti di fatto richiesti dal legislatore e’ a carico del datore di lavoro (4).
Nella sentenza de qua la Corte ha provveduto al rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.
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(1) Ovvero la prima (sgravi contributivi) legata al criterio di territorialità, che incide sulla contribuzione di invalidità, vecchiaia e superstiti, volta all’ottenimento di un aumento dell’occupazione; la seconda opera secondo un criterio di appartenenza a certi settori di attività economica e che incide, in maniera prevalente, sulla contribuzione di malattia, e diretta alla riduzione del costo di lavoro.
(2) Secondo la Corte doveva ritenersi applicabile la prescrizione decennale atteso che in data antecedente alla entrata in vigore della legge n. 335/1995 erano già in corso le procedure di accertamento ispettivo finalizzate al recupero dell’evasione contributiva.
(3) Cfr. Cass. n. 16351/2007, Cass. n. 5137/2006, Cass. n. 3857/2006.
(4) Cfr. Cass. n. 6489/2012, Cass. n. 12095/2010.
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