L’indicazione da parte della stazione appaltante (non solo della denominazione, ma anche) dell’indirizzo dell’aggiudicatario non rappresenta un adempimento meramente formale, ma costituisce ottemperanza a uno specifico obbligo di legge che non può restare privo di conseguenze in termini concreti e anche ai fini processuali;
Il richiamato obbligo di indicazione assolve segnatamente allo scopo di fornire agli altri concorrenti le indicazioni necessarie per contestare (in particolare, in giudizio) l’intervenuta aggiudicazione. Del resto, tenuto conto del breve termine legale per l’impugnativa dell’aggiudicazione, l’indicazione offerta ai concorrenti dell’indirizzo dell’aggiudicatario mira all’evidente finalità di consentire ai non aggiudicatari di poter disporre con tempestività dei dati necessari ad attivare l’iniziativa in sede giudiziaria. E’ dunque evidente il collegamento fra l’avviso di aggiudicazione e la possibile impugnativa in sede giudiziale cui la comunicazione dell’indirizzo evidentemente mira.
Ne discende che non possa muoversi alcun addebito (in termini di negligenza) al concorrente il quale abbia tentato – e in modo tempestivo – di notificare il ricorso avverso l’aggiudicazione presso l’indirizzo risultante dall’avviso e che non abbia potuto provvedervi in tempo utile per un errore imputabile all’amministrazione.
In tali ipotesi deve quanto pertanto riconoscersi al ricorrente il beneficio dell’errore scusabile ai sensi dell’articolo 37 del cod. proc. amm.
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