Erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa valutazione delle condizioni giustificative del rigetto della richiesta di estradizione. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa valutazione delle condizioni giustificative del rigetto (richiesta di estradizione)
La Corte di Appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio, esprimeva un parere favorevole all’estradizione verso la Repubblica di Moldavia al fine di dare esecuzione ad un ordine di arresto emesso da un Tribunale di quel Paese.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, in relazione alla omessa valutazione delle condizioni che giustificavano il rigetto della richiesta di estradizione.
In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Brescia, in sede di giudizio di rinvio, era incorsa nei medesimi vizi del provvedimento già annullato e ciò, sia con riferimento alle informazioni acquisite dalle autorità moldave circa le condizioni detentive, che con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria, tenuto conto altresì del fatto che, sempre secondo la difesa, era stata pure omessa la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, indicativa dei motivi ostativi l’accoglimento della richiesta. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di estradizione processuale, l’autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell’art. 705 cod. proc. pen.[1], una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito qual è il controllo richiesto in materia di estradizione processuale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo, che, in materia di estradizione processuale, l’autorità giudiziaria italiana deve effettuare una valutazione sostanziale, non limitandosi a un controllo formale dei documenti, anche se la convenzione applicabile non prevede l’esame dei gravi indizi di colpevolezza, dovendosi in particolare, verificare, ai sensi dell’art. 705 del codice di procedura penale, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando in relazione al sistema processuale dello Stato richiedente.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si deve appurare se siffatta valutazione sia stata correttamente compiuta.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all’estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato. 2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all’estradizione: a) se, per il reato per il quale l’estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali; b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l’estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato; c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. c-bis) se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta”.
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