Controllo Tribunale del riesame su valutazione GIP: come operare?

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Come deve operare il controllo del Tribunale del riesame in merito all’autonoma valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari (GIP)?
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309, co. 9, ultima parte)
Per approfondire sul provvedimento si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 25513 del 16-04-2024

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Indice

1. La questione: il requisito, previsto a pena di nullità dall’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., di autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta del pubblico ministero


Il Tribunale di Torino, adito quale giudice del riesame cautelare ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava un’ordinanza con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere ad una persona ritenuta gravemente indiziata dei reati di detenzione illegale e porto di una pistola e di un fucile.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva vizio di motivazione nonché violazione di legge processuale in relazione al requisito, previsto a pena di nullità dall’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., di autonoma valutazione del G.i.p. rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per approfondire sul provvedimento si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
Difatti, secondo gli Ermellini, l’ordinanza impugnata aveva fatto una corretta applicazione dei seguenti principi di diritto: 1) ai fini dell’applicazione del principio sancito dall’art. 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen., il controllo del tribunale del riesame in merito all’autonoma valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari va operato sulla base del complessivo contenuto del provvedimento (Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017) e tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti – pure in maniera pedissequa – atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del pubblico ministero, riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016), non essendo escluso neppure l’utilizzo della tecnica del c.d. copia incolla (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020; Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017; Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016); 2) la previsione dell’autonoma valutazione introdotta ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha novellato l’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall’ordinanza, emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016), nel senso che ciò che si impone al giudice, cioè, è di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio in fatto esaminato un significato coerente all’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura “originale” degli elementi che la giustificano (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015) dato che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale. Indizi certi della necessaria valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, sono la graduazione delle misure, l’accoglimento della richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018).

3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 309, co. 9, ultima parte, c.p.p. dispone che il “tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come deve operare il controllo del Tribunale del riesame in merito all’autonoma valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, ai fini dell’applicazione del principio sancito dall’art. 309, comma 9, ultima parte, del codice di procedura penale, il controllo del Tribunale del riesame sull’autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari deve essere effettuato considerando il contenuto complessivo del provvedimento, e questo obbligo è rispettato pure se il giudice riporta, anche in modo pedissequo, atti del fascicolo come riferiti o riassunti nella richiesta del pubblico ministero posto che tali elementi riguardano esclusivamente i profili espositivi del fatto.
Questo provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando sia applicabile correttamente tale precetto normativo in relazione a siffatto peculiare profilo giuridico.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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