Rientra, per contro, nella giurisdizione del giudice amministrativo la verifica dell’azione autoritativa sull’intera economia del rapporto concessorio, avuto segnatamente riguardo alla sussistenza ed alle modalità di esercizio, con atto regolamentare, del sotteso potere impositivo (cfr., ex permultis,Cass. SS.UU., 9 giugno 2017, n. 14428; Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1466; Id., sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5833 e – in fattispecie analoga a quella in esame – Id., sez. III, 1° giugno 2016, n. 2335; contra, da ultimo, l’isolata Cass., SS.UU. n. 2730/2017, che argomenta sul diverso assunto – non coerente col peculiare e ribadito criterio di riparto operante nella soggetta materia – secondo cui la prefigurazione regolamentare del sistema dei canoni, le quante volte gli stessi non siano dovuti in forza di previsione derogatoria di legge, sfuggirebbe alla giurisdizione amministrativa per “carenza di potere in concreto”).
Allorquando il ricorrente lamenti l’illegittimità delle disposizioni regolamentari (impugnate unitamente alle pedisseque determinazioni consortili applicative), nella parte in cui – in asserita contraddizione al valorizzato paradigma normativo primario di riferimento – subordinano al pagamento di un canone idrico demaniale il rilascio di concessione per l’attraversamento di cavi in fibra ottica in corrispondenza degli scoli consorziali di pertinenza del demanio idrico, è in contestazione non già la concreta misura, ma la astratta debenza ed il generale regime del contestato canone. Di qui la sussistenza della giurisdizione amministrativa.
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