Controversie nel pubblico impiego, competente il giudice ordinario sugli atti di nomina

Redazione 24/10/11

La procedura concorsuale, riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, si estende fino all’approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguarda il successivo atto di nomina, anche a seguito di delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria. Pertanto spetta al giudice ordinario la controversia instaurata dal candidato idoneo che aspiri allo scorrimento della graduatoria senza porre in discussione lo svolgimento della procedura concorsuale. In tali termini si è espresso il Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 18 ottobre 2011, n. 5595.

In materia di pubblico impiego, si ricorda, le controversie di lavoro soggiacciono al riparto di cognizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario espressamente disciplinato dall’art. 63 D.Lgs. 165/2001.
Ai sensi della citata disposizione, alla cognizione del giudice ordinario sono devolute tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali. Ne sono invece escluse, in quanto radicate in capo al giudice amministrativo, quelle concernenti la materia delle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, chiariscono i giudici di Palazzo Spada, la giurisdizione del giudice amministrativo è limitata alle sole vicende della procedura concorsuale, mentre tutto ciò che attiene alla nomina, ivi compresi i ritardi nella relativa adozione e tutte le altre questioni di carattere economico rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. (Lilla Laperuta)

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