L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con la risposta n. 167/2024, ha fornito chiarimenti in materia di tassazione delle retribuzioni da lavoro dipendente e del TFR sulla scorta della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi.
Indice
1. La normativa di riferimento
La normativa di riferimento è da rinviare alla legge n. 305/1993 – Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali -. L’art. 15, rubricato -Lavoro subordinato-, del Trattato dispone che: “1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta nell’altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato”.
2. Convenzione Italia-Paesi Bassi: il caso di specie
Nel caso che investe l’Amministrazione Finanziaria, il contribuente, cittadino italiano, ha trasferito la propria residenza dall’Italia ai Paesi Bassi e ha lavorato in Italia come dipendente di una società olandese. L’istante ha ricevuto una retribuzione lorda e un trattamento di fine rapporto (TFR) e chiede se deve presentare in Italia la dichiarazione dei redditi per il periodo in questione. Il contribuente ritiene di dover presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e assoggettare a tassazione sia la retribuzione che il TFR, in base alle norme dell’IRPEF per i non residenti.
3. Il ragionamento normativo e la soluzione adottata dell’Amministrazione Finanziaria
Sulla scorta del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, i redditi di lavoro dipendente e il TFR sono soggetti a tassazione in Italia se derivano da un’attività lavorativa svolta nel territorio italiano. Invero, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e i Paesi Bassi dispone che le retribuzioni per lavoro dipendente possono essere tassate nel Paese in cui è prestata l’attività, salvo che non siano ottemperate le seguenti condizioni:
soggiorno non superiore a 183 giorni nel corso dell’anno fiscale;
pagamento da parte di un datore di lavoro non residente;
assenza di onere sostenuto da una stabile organizzazione italiana.
Nel caso in scrutinio visto che il contribuente ha soggiornato in Italia nel periodo d’imposta X meno di 183 giorni ed è fiscalmente residente in Olanda, le retribuzioni ricevute per il periodo dal 1° gennaio al giugno dell’anno X saranno oggetto di tassazione soltanto nei Paesi Bassi.
Con riferimento al TFR, considerato una retribuzione differita, è soggetto all’articolo 15 della Convenzione Italia-Paesi Bassi. La parte di TFR maturata negli anni precedenti all’anno X, quando il contribuente risiedeva in Italia verrà tassata in Italia, per converso la parte maturata nel periodo d’imposta X sarà tassata esclusivamente in Olanda.
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