Approvato dalla Camera il cosiddetto Decreto Carceri, ovvero il d.d.l. di conversione, con modifiche, del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia, già approvato dal Senato. Durante la seduta del 5 agosto, con 186 voti favorevoli e 127 contrari aveva già votato la fiducia posta dal Governo. Si attende la pubblicazione in G.U.
Indice
1. L’iter e l’approvazione del Decreto Carceri
Il disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n.92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” (comunemente detto “Decreto Carceri”) presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, è stato licenziato il 3 luglio dal Consiglio dei Ministri. Già presentato alla Camera dei deputati il 4 luglio 2024, è stato successivamente trasferito al Senato della Repubblica, dal 9 luglio. E’ stato da questo licenziato il 2 agosto, ripassando al vaglio della Camera.
Ai precedenti passaggi abbiamo dedicato gli articoli:
-Decreto Carceri: Senato dà il via libera alla conversione in legge
-Decreto-Legge 92/2024: novità su giustizia civile e penale e assunzioni
1. Disposizioni in materia di personale (Capo I)
In dettaglio:
- l’articolo 1 autorizza l’assunzione di 1.000 agenti di polizia penitenziaria tra il 2025 e il 2026;
- l’articolo 2 implementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità di dirigente penitenziario;
- l’articolo 2-bis amplia la dotazione organica del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria del Ministero della giustizia di una unità di dirigente generale penitenziario;
- l’articolo 2-ter riconosce di un’indennità annua lorda, che si aggiunge agli attuali istituti retributivi, al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari riservati agli adulti e presso gli istituti penali per i minorenni;
- l’articolo 2-quater statuisce che i medici in rapporto di convenzionamento col SSN che operano all’interno degli istituti penitenziari, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, ulteriore incarico orario nell’ambito e nell’interesse del SSN;
- l’articolo 2-quinquies consente a enti e aziende del SSN di avviare, entro il 31 dicembre 2026, procedure concorsuali per l’assunzione di medici con una destinazione specifica allo svolgimento delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari e con la possibilità di partecipazione alle stesse procedure anche di medici privi di un diploma di specializzazione corrispondente ai profili oggetto del bando, a condizione che siano in possesso di una determinata anzianità di servizio, svolto nelle funzioni di medico, presso istituti penitenziari;
- l’articolo 3 autorizza lo scorrimento delle graduatorie degli ultimi concorsi per funzionari e ispettori di polizia penitenziaria;
- l’articolo 4 novella l’articolo 6 del d.lgs. n. 443/1992 per ridurre la durata del corso per agente di polizia penitenziaria, al fine di accelerare l’immissione in servizio.
2. Misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l’efficienza del procedimento penale (Capo II)
In particolare:
- l’articolo 4-bis prevede la nomina di un Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, in carica fino al 31 dicembre 2025;
- l’articolo 5 novella la disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, intervenendo sul c.p.p. e sulle disposizioni dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) per semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio. Si introduce una disciplina specifica, sulla detenzione domiciliare, in favore dei condannati over 70 e coloro che si trovano agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute;
- l’articolo 6 reca norme per incrementare il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili dei detenuti;
- l’articolo 6-bis reca norme sui dati sanitari dei detenuti, prevedendo la condivisione tra i Ministeri della salute e della giustizia dei dati sanitari e giudiziari presenti nelle loro banche dati, riguardo i detenuti affetti da patologia da dipendenza o psichica e per talune finalità esclusive indicate, nel rispetto della disciplina concernente il trattamento dei dati per fini di giustizia (d.lgs. n. 51/2018) e della disciplina sulla protezione dei dati personali;
- l’articolo 7, novellando l’articolo 41-bis, comma 2-quater, o.p., integra l’elenco delle misure connesse all’applicazione del regime di detenzione speciale di cui all’art. 41-bis, aggiungendovi l’esclusione dall’accesso ai programmi di giustizia riparativa;
- l’articolo 8 istituisce presso il Ministero della giustizia un elenco di strutture residenziali idonee all’accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti adulti;
- l’articolo 9 introduce nel c.p. il nuovo delitto contro la p.a. di indebita destinazione di denaro o cose mobili e novella il d.lgs. n. 231/2001 includendo il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili nel novero dei delitti per i quali è comminata una sanzione pecuniaria verso l’ente;
- l’articolo 10 novella la disciplina sull’avocazione delle indagini preliminari, da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nelle ipotesi di omesso coordinamento degli uffici del p.m., nonché disposizioni in materia di misure di sicurezza da eseguirsi presso strutture sanitarie (REMS) alla luce delle disposizioni di legge intercorse tra il 2011 e il 2014 che hanno abolito i manicomi giudiziari e le case di cura e di custodia. Ulteriori disposizioni novellano la disciplina sulle squadre investigative comuni, costituite con due o più Stati membri per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati che costituiscono la squadra, prevedendo un obbligo di informazione al procuratore nazionale antimafia, il parere del procuratore generale presso la corte d’appello e l’intesa con l’ufficio del p.m. che procede a indagini collegate;
- l’articolo 10-bis prevede la possibilità per il condannato, ove non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno mediante attività di lavoro autonomo o dipendente, di essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato o ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione;
- l’articolo 11 stabilisce che non possono essere sottoposti a sequestro o a pignoramento denaro, titoli o altri valori depositati presso la Banca d’Italia che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri, e i relativi provvedimenti esecutivi sono dichiarati inefficaci e quelli pendenti sono estinti;
- l’articolo 12 differisce di un anno l’entrata in vigore delle norme della riforma Cartabia sul tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- l’articolo 13 contiene una novella di carattere formale alla disciplina della scissione societaria mediante scorporo.
3. Norme transitorie e finali (Capo III)
Gli articoli 14 e 15 contengono le disposizioni finanziarie e sull’entrata in vigore.
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