Conversione del decreto flussi: la legge in G.U. (50/2023)

In G.U. è stata pubblicata la legge 5 maggio 2023, n. 50, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 20/2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. Il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli, per un totale di 29 commi, risulta incrementato, a seguito della conversione in legge, a 25 articoli, per un totale di 69 commi.
Per approfondire il tema: Immigrazione, asilo e cittadinanza

Indice

1. Quote


L’articolo 1 prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con D.P.C.M. le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

2. Nulla osta lavoro


L’articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all’UE (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta.

3. Durata permessi


L’articolo 4 apporta alcune modifiche al T.U. sull’immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, stabilendo che il rinnovo di ciascuno di essi non possa superare la durata di 3 anni e di fatto estendendo così la massima durata possibile del rinnovo rispetto ai 2 anni prima previsti.

4. Minori non accompagnati


L’articolo 4-bis interviene sulla disciplina del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno d’età.

5. Braccianti agricoli


L’articolo 5 riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che non siano risultati assegnatari di manodopera, pur avendo presentato regolare istanza, la possibilità di ottenerne l’assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025.

6. Hotspot


L’articolo 5-bis prevede diverse misure relative alla gestione dei punti di crisi (hotspot) e dei centri governativi di prima accoglienza.

7. SAI


L’articolo 5-ter interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), escludendo dall’ambito di applicazione dei servizi della rete territoriale i richiedenti asilo. Al contempo si prevede una deroga per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle cd. categorie vulnerabili. Viene individuata quale causa di decadenza dalle misure di accoglienza nel SAI la mancata presentazione del richiedente presso la struttura individuata entro 7 giorni dalla comunicazione, salvo casi di forza maggiore o di ritardo motivato.

8. Altre ipotesi di revoca


L’articolo 5-quater dispone, accanto alle ipotesi di revoca già previste dalla normativa vigente, la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle condizioni di accoglienza nei casi di violazione grave e ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza.

9. Non più assistenza psicologica


L’articolo 6-bis espunge l’assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, dalle prestazioni che devono essere assicurate nelle strutture di prima accoglienza.


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10. Soppressione del divieto di respingimento


L’articolo 7 elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona previsto nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

11. Riconoscimento della protezione


L’articolo 7-bis reca un insieme di disposizioni, su talune procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale. Il comma 1, in particolare, incide su profili concernenti le procedure accelerate alla frontiera. Il comma 2 amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.

12. Procedura della domanda di protezione


L’articolo 7-ter interviene nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale svolto dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo prevedendo che la commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano neanche le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause che impediscono il respingimento alla frontiera e l’espulsione. Inoltre, modifica le ipotesi per cui all’esito dell’esame della domanda di asilo si applica l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale.

13. Partecipazione alle udienze


L’articolo 7-quater prevede che, ove è possibile, il richiedente asilo partecipi a distanza mediante collegamento audiovisivo sia all’udienza per la convalida dell’esecuzione del provvedimento del questore di espulsione con accompagnamento alla frontiera, sia all’udienza di convalida del provvedimento del questore che dispone il trattenimento dello straniero nel CPR, se non risulti possibile eseguire con immediatezza l’espulsione.

14. Procedura semplificata


L’articolo 7-quinquies prevede una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

15. Norme penali


L’articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un alto, a inasprire le pene per i delitti concernenti l’immigrazione clandestina e, dall’altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, le nuove disposizioni intervengono sul testo unico sull’immigrazione nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell’ordinamento penitenziario e del c.p.p.

16. Ricorsi


L’articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale.

17. Cessazione dello status


L’articolo 9-ter modifica le condizioni in base alle quali il rientro nel Paese di origine è condizione di cessazione dello status di rifugiato (ex articolo 9, d.lgs. n. 251/2007) ovvero del godimento della protezione sussidiaria (ex articolo 15, d.lgs. n. 251/2007). Per ambedue le ipotesi si specifica che è rilevante anche il rientro di breve durata e che, nel caso in cui il rientro nel Paese di origine sia giustificato da gravi e comprovati motivi, questo avvenga comunque per il periodo strettamente necessario.

18. Deroga alle disposizioni


L’articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione dei CPR, di derogare, fino al 2025, dalle disposizioni di legge ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell’Unione europea.

19. Proroga del trattenimento


L’articolo 10-bis implementa da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri applicabile allo straniero cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Volume per l’approfondimento


Novità di questa edizione è la trattazione delle procedure anagrafiche riguardo sia ai cittadini europei e ai loro familiari che ai cittadini di paesi terzi.

Avv. Biarella Laura

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