Convocazione assemblea S.r.l.: per le Sezioni Unite è valida se l’avviso è stato spedito almeno otto giorni prima della riunione

Redazione 16/10/13
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Anna Costagliola

Risolvendo una questione controversa, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23218 depositata il 14 ottobre scorso, hanno ritenuto valida la convocazione dell’assemblea della S.r.l. se l’avviso è stato spedito 8 giorni prima della riunione. Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza che, salvo che l’atto costitutivo della S.r.l. non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qualvolta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente indicato nell’atto costitutivo). Tuttavia, tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, non abbia ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza in modo da esercitare i suoi diritti di intervento e di voto in assemblea.

Pertanto, la regolarità formale della convocazione assembleare, retta sulla presunzione di utile ricezione, da parte di ciascun socio, dell’avviso di convocazione spedito entro il termine fissato dalla legge, è destinata a venir meno nel caso in cui uno o più soci, aventi diritto di partecipare all’adunanza e di esprimervi il proprio voto, dimostrino che quel diritto è stato loro di fatto precluso dal tardivo (o del tutto omesso) ricevimento dell’avviso, pur se tempestivamente spedito, sempre che un tale inconveniente non sia dipeso da circostanze imputabili al destinatario.

Lo stabilire se, in concreto, il momento in cui il socio ha ricevuto l’avviso di convocazione sia caduto così avanti nel tempo, rispetto alla data dell’adunanza, da aver impedito al socio medesimo di parteciparvi, è circostanza di fatto, dipendente da elementi variabili, il cui accertamento e la cui valutazione resta affidata alla prudente e motivata cognizione del giudice di merito.

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