Salvo che l’Ente abbia autonomamente disciplinato, con proprio regolamento, le modalità per la redazione e consegna dell’avviso di convocazione del consiglio, è noto che fino all’approvazione di detto strumento, valgono le regole dettate dagli articoli 125,127 e 289 T.U. 4.2.1915 n.148 (v.art.273, c.6 TUEL 267/2000).
Dette regole prevedono che l’avviso di convocazione redatto normalmente nelle forme del decreto, della determinazione o dell’ordinanza, sia emesso dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco nei comuni privi di tale figura.
Le note disposizioni impongono che l’avviso sia consegnato, a seconda dei casi e sempre in assenza di specifica e diversa disposizione regolamentare, cinque/ tre giorni liberi o ventiquattrore prima del giorno fissato per la celebrazione del consiglio stesso.
Si è anche precisato che l’avviso medesimo pur essendo notificato, non è completamente soggetto alle particolari regole previste per la notificazione degli atti giudiziari (TAR Abruzzo, L’Aquila, 15.7.1994 n.499 – giurisprudenza costante).
E’ anche nota tutta la questione relativa al deposito degli atti o meglio al deposito delle proposte da trattare che, dall’introduzione della legge 142 debbono essere corredate dai prescritti ed obbligatori “pareri”, ragione per cui non è più possibile che le deliberazioni “nascano” in consiglio (salvo specifici atti come quelli d’indirizzo).
Ma cosa accade se il Presidente del consiglio decide di “annullare” l’avviso di convocazione già notificato? L’ipotesi non è remota, anzi!
Il fatto è questo: in un comune dotato di regolamento per il funzionamento del consiglio comunale non aggiornato con le disposizioni del TUEL 267/2000, il presidente convoca il consiglio comunale in sessione ordinaria per il giorno 15 settembre alle ore 16 ed indica nell’ordine del giorno cinque argomenti, tra i quali quello relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art 193 del TUEL; il messo notifica regolarmente l’avviso e le proposte di deliberazione, complete dei pareri obbligatori sono depositate nei termini.
Improvvisamente, nel giorno fissato per la celebrazione del consiglio (il 15 alle ore 16,05) lo stesso presidente fa notificare ai consiglieri presenti in aula un provvedimento d’annullamento dell’avviso di convocazione precedentemente consegnato con la seguente motivazione: “giacché la proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio è carente del parere del collegio dei revisori, si annulla l’avviso di convocazione precedentemente notificato”(sic!).
Poteva il Presidente annullare con tale motivazione la convocazione già disposta?
Riteniamo proprio di no per le ragioni che seguono.
Innanzitutto ci sembra che se pure un argomento dei cinque iscritti all’ordine del giorno, fosse privo non solo di un parere importante ma non obbligatorio come quello dei revisori ma anche di quello obbligatorio del responsabile del servizio finanziario, la sua assenza non legittimerebbe da sola, la caducazione dell’intera seduta consiliare.
D’altra parte e solo sotto l’aspetto meramente d’opportunità, il presidente avrebbe potuto ritirare quell’unico argomento procedendo alla trattazione degli altri.
V’è poi da notare che giammai può essere impedito lo ius ad officium (TAR Puglia, Lecce, 1.10.1987, n.936) dei consiglieri per di più nel caso in cui, trattandosi di un organo elettivo, sia sostanzialmente impedito l’espletamento del mandato. E’ noto, infatti, che ai consiglieri ed a loro soltanto spetta di decidere se approvare o rinviare ad altra seduta l’argomento per corredare la proposta del parere mancante.
E poi i tempi. Un provvedimento d’annullamento di convocazione – ipotizzato legittimo – avrebbe dovuto essere notificato con congruo anticipo quanto meno con riferimento ai principi di cui all’articolo uno della legge 241/90 e non tanto con riferimento analogico alle sedute urgenti da notificare ” almeno 24 ore prima”.
Ci sembra quindi che l’annullamento, come sopra evidenziato, disposto in via di autotutela, sia totalmente illegittimo sicuramente per carenza e contraddittorietà della motivazione posta a base dello stesso; ma forse non è nemmeno immune da censure sotto il profilo penale (art.323 C.P.) in quanto, a nostro sommesso avviso, incautamente il presidente, per una presunta e parziale irregolarità di una proposta di deliberazione, impedisce all’intero consiglio comunale di discutere delle altre esautorandoli, di fatto, di un preciso diritto loro concesso dall’ordinamento.
Riteniamo pertanto che un presidente possa sì procedere in via di autotutela all’annullamento di un avviso di convocazione purché sussistano le seguenti elementari condizioni:
· Deve trattarsi di un vizio di legittimità sostanziale dell’avviso (non osservanza dei termini, sottoscrizione apocrifa, ecc..) che, non tempestivamente emendato, inficerebbe irreversibilmente le deliberazioni adottate
· L’atto di annullamento deve essere congruamente motivato
· La notifica ai consiglieri, se non disciplinata nel regolamento, è opportuno che avvenga con congruo anticipo rispetto alla data fissata e ciò non solo in riferimento al 4° comma dell’art. 125 Rd 148/1915 ma anche in ossequio al generale principio di correttezza dell’azione amministrativa.
L’annullamento in via di autotutela della convocazione del consiglio comunale, dato il suo carattere di eccezionalità, deve, in ogni caso, tenere in debita considerazione il diritto di ciascun consigliere a veder celebrato il consiglio stesso.
(in collaborazione con: www.ilcomuneinforma.it e www.banditore.net )
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