In data 9 dicembre del 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 23 novembre 2023, n. 182, volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST), che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di procedere ad una prima disamina di cosa prevede siffatta disciplina legislativa.
Indice
- 1. Oggetto del d.l. pubblicato in GU
- 2. Struttura operativa italiana presso l’Eurojust
- 3. Nomina del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale
- 4. Trattamento economico del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale
- 5. Rinnovo, cessazione dell’incarico e tramutamento del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale
- 6. Assistente del membro nazionale presso l’Eurojust
- 7. Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l’Eurojust
- 8. Poteri del membro nazionale presso l’Eurojust
- 9. Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali
- 10. Corrispondenti nazionali dell’Eurojust
- 11. Sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia
- 12. Disposizioni transitorie
- 13. Abrogazioni
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- Note
1. Oggetto del d.l. pubblicato in GU
All’art. 1 del decreto legislativo qui in commento è individuato l’oggetto di siffatto intervento normativo, essendo ivi stabilito che il “presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l’ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, di seguito denominato «regolamento»”.
Dunque, tale decreto interviene all’esclusivo fine di conformare il nostro ordinamento domestico in rapporto a quanto statuito dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 con il quale, come appena visto, da un lato, viene istituita l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), dall’altro, è sostituita, nonché abrogata, la decisione 2002/187/GAI del Consiglio che istituiva l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
2. Struttura operativa italiana presso l’Eurojust
All’art. 2 è disciplinata la struttura operativa italiana presso l’Eurojust.
In particolare, è disposto che il “membro nazionale distaccato presso l’Eurojust, l’aggiunto del membro nazionale e l’assistente del membro nazionale compongono la struttura operativa italiana presso l’Eurojust” (primo comma), fermo restando che compongono “altresì la struttura operativa l’aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi dell’articolo 7” (secondo comma) (articolo, questo, che esamineremo successivamente).
Ad ogni modo, salvo “quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa è presso la sede dell’Eurojust” (comma terzo).
Di conseguenza, ad eccezione della ipotesi in cui sia nominati un aggiunto e assistenti ulteriori, le funzioni vengono svolte presso siffatta sede.
3. Nomina del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale
L’art. 3 regolamenta il modo con cui sono nominati il membro nazionale presso l’Eurojust e l’aggiunto del membro nazionale, essendo stabilito a tal proposito che il “membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e l’aggiunto del membro nazionale sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto” (comma primo), fermo restando che possono “assumere l’incarico di membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e di aggiunto del membro nazionale i magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa” (comma secondo).
Ad ogni modo, non “si applica il termine previsto dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12” (comma terzo) e, quindi, non rileva nel caso di specie questo precetto normativo, il quale dispone quanto segue: “Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia”[1].
Ciò posto, per quanto concerne i criteri, attraverso i quali si decide su tali nomine, al comma quarto è sancito che, ai “fini della nomina, il Consiglio superiore della magistratura valuta prioritariamente l’esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell’Eurojust a norma dell’articolo 3, paragrafi 1[2] e 3[3], del regolamento, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale” (primo periodo), così come, ai “medesimi fini, oltre che delle competenze linguistiche dei candidati, si tiene conto delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea” (secondo periodo).
Inoltre, sempre al Consiglio superiore della magistratura è demandato altresì il compito di trasmettere “al Ministro della giustizia le dichiarazioni di disponibilità presentate dai candidati a ricoprire l’incarico di membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e di aggiunto del membro nazionale e la relativa documentazione” (art. 3, co. 5, 23 novembre 2023, n. 182), entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, formulare “una proposta motivata di nomina e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei trenta giorni successivi, può formulare osservazioni o valutazioni comparative” (art. 3, co. 6, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Ebbene, una volta conclusa questa procedura istruttoria e formulata tale proposta, nei “trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura nomina il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust o l’aggiunto del membro nazionale con delibera motivata” (art. 3, co. 7, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) e con “la medesima delibera, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo” (art. 3, co. 7, secondo periodo, d.lgs.,23 novembre 2023, n. 182).
Chiarito ciò, dal canto suo, il “Ministro della giustizia comunica l’avvenuta nomina al collegio dell’Eurojust e alla Commissione europea” (art. 3, co. 8, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
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4. Trattamento economico del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale
Per quanto riguarda il trattamento economico spettante al membro nazionale presso l’Eurojust e all’aggiunto del membro nazionale, i “magistrati ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e di aggiunto del membro nazionale mantengono il proprio trattamento economico complessivo” (art. 4, co. 1, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Ad ogni modo, fermo “quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 il Ministero della giustizia corrisponde agli stessi il trattamento economico di cui agli articoli 170[5], 171[6], 173 [7]e 178[8] del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo consigliere presso l’Ambasciata d’Italia all’Aja” (art. 4, co. 1, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
5. Rinnovo, cessazione dell’incarico e tramutamento del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale
In ordine al rinnovo, alla cessazione dell’incarico e al tramutamento del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale, è disposto che l’“incarico del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale può essere rinnovato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta formulata dall’interessato almeno sei mesi prima della scadenza dell’incarico” (art. 5, co. 1, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182), fermo restando che, da una parte, alla “scadenza dell’incarico, il magistrato è riassegnato alla sede di provenienza, se vacante” (art. 5, co. 2, primo periodo, primo capoverso, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) ma la “riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte” (art. 5, co. 2, primo periodo, secondo capoverso, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182), dall’altra, quando “la sede di provenienza non è vacante, la riassegnazione del magistrato avviene con tramutamento di sede per concorso virtuale” (art. 5, co. 2, primo periodo, terzo capoverso, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) ma la “riassegnazione del magistrato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (art. 5, co. 2, primo periodo, quarto capoverso, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Ad ogni modo, salvo “che sia diversamente disposto, si applicano, a ogni effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di sede e, se del caso, di funzioni” (art. 5, co. 3, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
6. Assistente del membro nazionale presso l’Eurojust
Per quanto riguarda l’assistente del membro nazionale presso l’Eurojust, tale assistente “è nominato dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto” (art. 6, co. 1, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182), fermo restando che possono “assumere l’incarico di assistente del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust i magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa” (art. 6, co. 2, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Ciò posto, oltre ad essere stabilito che si “applicano le disposizioni dell’articolo 3, commi da 3 a 8” (art. 6, co. 3, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) (commi, questi, che sono stati esaminati già in precedenza), è altresì enunciato che il “magistrato al quale è attribuito l’incarico di assistente del membro nazionale mantiene il proprio trattamento economico complessivo” (art. 6, co. 4, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Ad ogni modo, come previsto per in magistrati, anche per tali assistenti è parimenti disposto quanto segue: “Fermo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde allo stesso il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l’Ambasciata d’Italia all’Aja” (art. 6, co. 4, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Precisato ciò, è infine stabilito che l’“incarico di assistente del membro nazionale ha una durata pari a quella prevista dal regolamento per il membro nazionale” (art. 6, co. 5, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) e si “applicano le disposizioni dell’articolo 5” (art. 6, co. 5, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182), vale a dire quelle afferenti il rinnovo, la cessazione dell’incarico e il tramutamento del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale (già analizzate in precedenza).
Orbene, rispetto “a quanto previsto dall’art. 3 della (…) l. n. 41 del 2005, (…) non è più prevista la possibilità di nominare come assistente del membro nazionale un dirigente dell’amministrazione della giustizia, eventualità che comunque, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, sino ad oggi non si mai verificata”.[9]
7. Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l’Eurojust
Per quanto inerisce la nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l’Eurojust, è previsto che, quando “lo richiedono particolari esigenze di specializzazione, ovvero quando ricorrono circostanze oggettive, concretamente idonee a ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l’esercizio dei poteri del membro nazionale, questi può essere assistito da un aggiunto e da assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento[1], in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità” (art. 7, co. 1, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Ad ogni modo, quando “si procede ai sensi del comma 1, il Consiglio superiore della magistratura ne dà comunicazione al collegio dell’Eurojust e riceve l’assenso prima di provvedere alla relativa nomina” (art. 7, co. 2, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
8. Poteri del membro nazionale presso l’Eurojust
A proposito dei poteri conferiti al membro nazionale presso l’Eurojust, l’art. 9 chiarisce quali essi siano.
Difatti, al primo comma di questo articolo è preveduto che il “membro nazionale distaccato presso l’Eurojust ha il potere di: a) agevolare o altrimenti sostenere l’emissione o l’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell’Unione europea, inclusa la Procura europea; c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato; d) partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione”.
Inoltre, al di là di codesti poteri, a siffatto membro nazionale spetta altresì la facoltà, e non l’obbligo, come si evince dall’uso delle parole “può emettere o eseguire”, di concerto con l’autorità nazionale competente, per l’appunto di “emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonché disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014” (art. 9, co. 2, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Pur tuttavia, quando “ricorrono ragioni di urgenza, se non è possibile individuare o contattare tempestivamente l’autorità nazionale competente, il membro nazionale può adottare le misure di cui al comma 2, a condizione che ne informi quanto prima l’autorità nazionale competente” (art. 9, co. 3, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Ad ogni modo, il “membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero” (art. 9, co. 4, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182), fermo restando che, salvo “che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni” (art. 9, co. 4, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Ciò posto, è infine disposto che il “membro nazionale provvede alle comunicazioni necessarie ad assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei poteri previsti dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale[1] e 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271[2], anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all’articolo 10” (art. 9, co. 5, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) (che esamineremo da qui a breve).
9. Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali
“Fermo quanto disposto dall’articolo 21 del regolamento[1], ai fini dell’esercizio delle funzioni conferitegli dal regolamento, il membro nazionale presso l’Eurojust può: a) richiedere e scambiare con l’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale[2], informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi; b) accedere alle informazioni contenute nei registri e nelle anagrafi indicati dall’articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all’ufficio centrale del casellario giudiziale; c) accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonché alle informazioni contenute in ogni altro pubblico registro; d) richiedere all’autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicare dati inseriti nel Sistema; e) accedere alle informazioni contenute nell’anagrafe delle persone detenute; f) accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui articolo 12 della legge 30 giugno 2009, n. 85[3], alle informazioni inserite nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA” (art. 10, co. 1, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Ciò posto, è altresì disposto che la “richiesta di cui al comma 1, lettera a) (ossia, come appena visto, quella volta a scambiare, con l’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 cod. proc. pen., informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi ndr.), nonché la richiesta di accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero” (art. 10, co. 2, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) fermo restando che il “pubblico ministero, quando non accoglie la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che provvede con decreto motivato” (art. 10, co. 2, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
10. Corrispondenti nazionali dell’Eurojust
L’art. 11 regolamenta i corrispondenti nazionali dell’Eurojust.
In particolare, al comma primo è stabilito che il “procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto designano, nell’ambito dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l’Eurojust”.
Dal canto suo, il “procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa, altresì, il corrispondente nazionale per l’Eurojust in materia di terrorismo” (art. 11, co. 2, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) mentre il “Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia designa un corrispondente nazionale per l’Eurojust nell’ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria” (art. 11, co. 3, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Ad ogni modo, come recita il comma quarto di questo articolo, ai “fini della designazione dei corrispondenti nazionali per l’Eurojust si applicano i criteri indicati nell’articolo 3, comma 4”, d.lgs. n. 182 del 2023 e, dunque, rilevano i criteri, preveduti da questo articolo 3, già esaminati in precedenza, ma che, per comodità espositiva, si riporta anche in questa parte dello scritto nei seguenti termini: l’esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell’Eurojust a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale; le competenze linguistiche dei candidati; le conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea.
11. Sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia
L’art. 12 disciplina il sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia.
Nel dettaglio, il primo comma di questo articolo stabilisce che è “istituito il Sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all’articolo 20 del regolamento[1], con la finalità di assicurare il coordinamento del lavoro da essi svolto”.
Orbene, nell’ambito di questo sistema, riveste un ruolo centrale il corrispondente nazionale dell’Eurojust, il quale, designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, è infatti il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale (così: art. 12, co. 2, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Precisato ciò, per la realizzazione di questa attività di coordinamento, è altresì disposto che, entro “sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all’articolo 20 del regolamento, sentito il membro nazionale presso l’Eurojust, elaborano le linee-guida operative e programmano le altre iniziative volte a garantire l’effettività e l’efficacia dell’attività di coordinamento” (art. 12, co. 3, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) e le “linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale” (art. 12, co. 3, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
12. Disposizioni transitorie
Sotto il profilo del diritto intertemporale, è previsto, per un verso, che le disposizioni degli articoli 3 e 6, ossia quelle che, come abbiamo visto prima, regolano rispettivamente la nomina del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale e l’assistente del membro nazionale presso l’Eurojust, “si applicano alle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l’Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” (art. 13, co. 1, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182), per altro verso, che, nei “trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisita ogni necessaria informazione e sentito il Ministro della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla conferma dell’incarico dei magistrati già distaccati presso l’Eurojust, salvo che risultino venuti meno i requisiti necessari per l’attribuzione dell’incarico ai sensi degli articoli 3 e 6” (art. 13, co. 2, primo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Ad ogni modo, quando “l’incarico è confermato, il Consiglio superiore della magistratura dispone il ricollocamento in ruolo dei magistrati e conferisce ai medesimi le funzioni requirenti” (art. 13, co. 2, secondo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) ma la “conferma dell’incarico non ne modifica il termine di scadenza” (art. 13, co. 2, terzo periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
Invece, si “applicano, in caso di mancata conferma, le disposizioni dell’articolo 5, comma 2”, d.lgs. n. 182 del 2023 (art. 13, co. 2, quarto periodo, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182) le quali, come già visto in precedenza, statuiscono quanto sussegue: “Alla scadenza dell’incarico, il magistrato è riassegnato alla sede di provenienza, se vacante. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. Quando la sede di provenienza non è vacante, la riassegnazione del magistrato avviene con tramutamento di sede per concorso virtuale. La riassegnazione del magistrato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Infine, è disposto che, ai “fini di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (e, quindi, per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, ndr.) non si tiene conto del conferimento delle funzioni requirenti disposto ai sensi del comma 2 quando il magistrato distaccato presso l’Eurojust, prima di assumere l’incarico, esercitava funzioni giudicanti” (art. 13, co. 3, d.lgs., 23 novembre 2023, n. 182).
13. Abrogazioni
L’art. 14 del d.lgs. n. 182 del 2023 stabilisce che la “legge 14 marzo 2005, n. 41, è abrogata”.
Pertanto, per effetto di questo decreto legislativo, non è più in vigore questa legge in cui erano contemplate le disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
Ebbene, fermo restando che l’“abrogazione costituisce diretta attuazione del criterio di delega previsto dall’art. 11, comma 2, lettera g), della legge n. 127 del 2022, che espressamente prevede l’abrogazione della citata legge”[1], come “messo in luce nella relazione illustrativa, le motivazioni alla base dell’abrogazione della legge n. 41/2005 sono da ricercare nel mutato status del membro nazionale di Eurojust, che, ai sensi dell’art. 7, par. 4, del regolamento, deve essere «magistrato del pubblico ministero, giudice o rappresentante dell’autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale»”[2].
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Note
- [1]
“Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, la finalità di tale deroga sarebbe quella di allargare la platea di soggetti aspiranti a tale incarico, finalità coerente con “l’esigenza di assicurare che la selezione garantisca il più elevato grado dei peculiari requisiti di qualificazione e di esperienza professionale richiesti dalla nomina”” (Servizio studi del Senato della Repubblica, Dossier n. 145 del 18 settembre 2023, Cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) A.G. 77, in senato.it, p. 11).
- [2]
Ai sensi del quale: “Eurojust è competente per le forme gravi di criminalità di cui all’allegato I. Tuttavia, dalla data in cui EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale a norma dell’articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, Eurojust non esercita le proprie competenze per quanto riguarda le forme di criminalità per le quali EPPO esercita le sue competenze, tranne nei casi in cui sono coinvolti anche Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO e su richiesta di quegli stessi Stati membri o su richiesta di EPPO”.
- [3]
Secondo cui: “Per quanto riguarda altri tipi di reati diversi da quelli di cui all’allegato I, Eurojust può altresì, nell’ambito dei suoi compiti, prestare assistenza nelle indagini e nelle azioni penali su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro”.
- [4]
Alla stregua del quale: “1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e’ fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. 2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 471, dopo le parole “autorita’ amministrative indipendenti” sono inserite le seguenti: “, con gli enti pubblici economici”; b) al comma 472, dopo le parole “direzione e controllo” sono inserite le seguenti: “delle autorita’ amministrative indipendenti e”; c) al comma 473, le parole “fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali” sono sostituite dalle seguenti “ovvero di societa’ partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni”; 3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianita’ contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 5. La Banca d’Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualita’ di componente di organi di societa’ ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse”.
- [5]
Per cui: “Il personale dell’Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, compresa l’eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l’indennità di servizio all’estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all’estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto. Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell’Amministrazione degli affari esteri. Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli nati nel matrimonio, i figli legittimati, i figli nati fuori del matrimonio legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 7 comma 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364. Se destinato all’estero ai sensi dell’articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche’ al primo comma dell’articolo 200. Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale”.
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Secondo il quale: “1. L’indennità di servizio all’estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all’estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 2. L’indennità di servizio all’estero è costituita: a) dall’indennità base di cui all’allegata tabella A; b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all’articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base: a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea, con particolare riferimento al costo [degli alloggi] e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale; b) degli oneri connessi con la vita all’estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell’Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all’estero; c) del corso dei cambi. 4. Ai fini dell’adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b). 5. Nelle sedi in cui esistono comprovate difficoltà di copertura o situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall’Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell’indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell’Unione europea. Essa non può in alcun caso superare il 120 per cento dell’indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale. 6. Se dipendenti in servizio all’estero condividono a qualsiasi titolo l’abitazione, l’indennità di servizio all’estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento. 7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi rilevato dall’ISTAT. La variazione dell’indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell’ammontare in valuta delle indennità di servizio all’estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all’indennità integrativa speciale prevista per l’interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base ditale indennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell’articolo 189”.
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Per cui: “1. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all’estero è attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento di un ottavo della sua indennità di servizio qualora il coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell’erario o di enti previdenziali, dall’aumento per situazioni di famiglia viene detratto l’importo della pensione. 2. L’aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati. 3. All’impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell’indennità di servizio all’estero commisurata a un ottavo dell’indennità di servizio che nello stesso Paese è prevista per il posto di primo segretario o di console. 4 . Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell’indennità, fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute o perché affidati all’ altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli nati fuori del matrimonio legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all’ estero. E’ fatta anche eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute rispetto alle quali l’assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione, non sia adeguata: in tal caso, peraltro, l’aumento dell’indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato all’8 per cento. E’ infine fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l’aumento dell’indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato al 5 per cento. 5. La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonché i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, che potrà essere modificato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
- [8]
Alla stregua del quale: “1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all’estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilita’ di un’abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte. 2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell’indennita’ di cui all’articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri: a) l’importo e’ parametrato all’indennita’ personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all’80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all’articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo; b) la maggiorazione non puo’ eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte; c) la maggiorazione e’ corrisposta dall’assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui e’ sospesa o diminuita l’indennita’ personale; d) nel caso di dipendenti che condividano l’abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella misura piu’ elevata, aumentata del 20 per cento; e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un’abitazione idonea alle funzioni svolte. 3. La maggiorazione e’ versata in rate semestrali anticipate. L’amministrazione puo’ versare le prime due rate al momento dell’assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare e’ prassi costante pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o piu’ anni”.
- [9]
Servizio studi del Senato della Repubblica, Dossier n. 145 del 18 settembre 2023, Cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) A.G. 77, in senato.it, p. 13.
- [10]
Per cui: “Ciascun membro nazionale è assistito da un aggiunto e un assistente. In linea di principio, il luogo normale di lavoro dell’aggiunto e dell’assistente è, in linea di principio, la sede di Eurojust. Ciascuno Stato membro può decidere che l’aggiunto o l’assistente o entrambi abbiano il loro luogo normale di lavoro nello Stato membro di origine. Ove lo Stato membro adotti una siffatta decisione, ne informa il collegio. Se necessario per esigenze operative di Eurojust, il collegio può chiedere allo Stato membro di stabilire il luogo di lavoro dell’aggiunto e dell’assistente o di entrambi, per un periodo di tempo specificato, nella sede di Eurojust. Lo Stato membro ottempera alla richiesta del collegio senza indebito ritardo”.
- [11]
Secondo il quale: “1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi. 2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni. 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare: a) d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all’acquisizione e all’elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attività di indagine; g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l’avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine; 2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall’articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini. 4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all’uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. 4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo”.
- [12]
Per cui: “1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello nonché all’Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia. 2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto. 3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro”.
- [13]
Secondo il quale: “1. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con Eurojust tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, a norma degli articoli 2 e 4 e in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo. 2. La trasmissione di informazioni a Eurojust è interpretata come richiesta di assistenza di Eurojust nel caso in questione solo se un’autorità competente dispone in tal senso. 3. I membri nazionali scambiano tra loro o con le autorità nazionali competenti, senza autorizzazione preliminare, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di Eurojust. In particolare, le autorità nazionali competenti informano senza ritardo i rispettivi membri nazionali dei casi che li riguardano. 4. Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali dell’istituzione di squadre investigative comuni e dei risultati del lavoro di tali squadre. 5. Le autorità nazionali competenti informano senza ritardo i rispettivi membri nazionali di qualsiasi caso che interessi almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri, anche con riferimento a decisioni basate sugli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, qualora si verifichi una o più delle circostanze seguenti:
il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro interessato, e rientra nell’elenco seguente: tratta di esseri umani; abuso o sfruttamento sessuale, compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali; traffico di stupefacenti; traffico illecito di armi da fuoco, loro parti o componenti, nonché di munizioni o esplosivi; corruzione; reati contro gli interessi finanziari dell’Unione; falsificazione di monete o di altri mezzi di pagamento; attività di riciclaggio; criminalità informatica; vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un’organizzazione criminale; vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un’incidenza sul piano dell’Unione o può riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati. 6. Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali in ordine: ai casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione; alle consegne controllate che riguardino almeno tre paesi, di cui almeno due siano Stati membri; al ripetersi del rifiuto o di difficoltà a eseguire richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria, comprese le richieste e le decisioni che applicano il principio del riconoscimento reciproco. 7. Le autorità nazionali competenti non sono tenute a trasmettere informazioni in singoli casi concreti se così facendo arrecherebbero pregiudizio agli interessi nazionali o metterebbero a repentaglio la sicurezza delle persone. 8. Il presente articolo fa salve le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all’utilizzo delle informazioni già fornite. 9. Il presente articolo fa salvi altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni a Eurojust, tra cui quelli derivanti dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio. 10.Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse nel modo strutturato stabilito da Eurojust. L’autorità nazionale competente non è tenuta a trasmettere tali informazioni se sono già state trasmesse a Eurojust in conformità di altre disposizioni del presente regolamento”. - [14]
Per cui: “1. Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni”.
- [15]
Alla stregua del quale: “1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l’identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti. 2. L’accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all’autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L’accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. 3. Il trattamento e l’accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con modalità tali da assicurare l’identificazione dell’operatore e la registrazione di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni. 4. Il trattamento e l’accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato. 5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell’esercizio delle proprie funzioni”.
- [16]
Per cui: “1. Ciascuno Stato membro nomina uno o più corrispondenti nazionali per Eurojust. 2. Tutti i corrispondenti nazionali nominati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 dispongono delle competenze e dell’esperienza necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. 3. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto: dai corrispondenti nazionali di Eurojust; dai corrispondenti nazionali per le questioni attinenti alla competenza di EPPO; dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo; dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea in materia penale e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete; dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI, 2007/845/GAI e 2008/852/GAI; se del caso, da altre autorità giudiziarie pertinenti. 4. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 3 mantengono la posizione e lo status conferiti loro dal diritto nazionale, senza che ciò abbia un impatto significativo sull’esercizio delle loro funzioni nell’ambito del presente regolamento. 5. I corrispondenti nazionali di Eurojust sono responsabili del funzionamento del rispettivo sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano nominati più corrispondenti, uno di questi è responsabile del funzionamento del rispettivo sistema di coordinamento nazionale Eurojust. 6. I membri nazionali sono informati di tutte le riunioni del loro sistema di coordinamento nazionale Eurojust in cui sono discusse questioni connesse all’attività operativa e possono parteciparvi se necessario. 7. Ogni sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, lo svolgimento dei compiti di Eurojust all’interno dello Stato membro, segnatamente: provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all’articolo 23 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile; aiutando a determinare se una richiesta debba essere trattata con l’assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea; aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l’esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, comprese le richieste e le decisioni che applicano il principio del riconoscimento reciproco; mantenendo stretti rapporti con l’unità nazionale Europol, altri punti di contatto della rete giudiziaria europea e altre pertinenti autorità nazionali competenti. 8. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 7, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettere a), b) e c), sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25 e 34, e le persone o autorità di cui alle lettere d) ed e), possono essere collegate. Il costo del collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell’Unione europea. 9. La creazione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust e la nomina dei corrispondenti nazionali non preclude contatti diretti tra il membro nazionale e le autorità competenti del suo Stato membro”.
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Servizio studi del Senato della Repubblica, Dossier n. 145 del 18 settembre 2023, Cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) A.G. 77, in senato.it, p. 21.
- [18]
Ibidem, p. 21
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