Coppie di fatto e l’utilizzo del trust
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Sono sempre più numerose le coppie che, pur non accedendo all’istituto codicistico del matrimonio, o alle unioni civili, o per scelta o per impossibilità,
intendono impostare il proprio rapporto sulla base di una mera convivenza pur desiderando che da questa situazione di fatto possa derivare il riconoscimento
di diritti e obblighi secondo il nostro ordinamento.
La dottrina e la prassi hanno dunque fatto ricorso a schemi contrattuali, via via più sofisticati, giungendo talvolta a soluzioni troppo articolate e complesse.
Ispirati dal principio fondamentale dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., e con il limite della meritevolezza degli interessi perseguiti, la coppia ha per esempio la possibilità di disciplinare: la modalità di contribuzione alla necessità di vita in comune; la messa in comune dei beni acquistati anche da uno solo dei conviventi prima o durante la convivenza; il regime da applicare ai beni acquistati durante la convivenza; la destinazione dei beni e/o del loro godimento in caso di rottura della convivenza; e così via. Il tutto sempre e comunque nel limite per cui il cosiddetto “contratto o patto di convivenza” non può regolare profili inerenti ai rapporti personali fra i conviventi (quali la fedeltà, la coabitazione, l’assistenza morale, ecc.) stante prima di tutto il contrasto con l’ordine pubblico delle eventuali relative clausole che finirebbero per coartare le libertà personali ed in secondo luogo stante la mancanza del requisito della patrimonialità delle relative prestazioni ex artt. 1174 e 1321 c.c.
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Anche il legislatore e, in modo ancora più importante ed incisivo, la giurisprudenza sono più volte intervenute nel complicato tentativo di riconoscere dei diritti e dei doveri ad una situazione che per definizione è “di fatto” (3).
Anche la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è più volte intervenuta soprattutto per dirimere le controversie sorte a seguito di scioglimento della convivenza sia per volontà di almeno uno dei partner sia mortis causa, giungendo talvolta alla nascita di situazioni paradossali (4).
L’adozione di una specifica norma avrebbe se non altro il vantaggio di definire con maggior certezza gli effetti giuridici prodotti da un contratto di convivenza
in mancanza della quale permangono grandi perplessità che di fatto rendono questo strumento più un esercizio giuridico che un valido strumento operativo. D’altra parte l’adozione di un siffatto dettato normativo richiederebbe necessariamente un’armonizzazione di queste regole con quelle, talvolta insuperabili, del nostro ordinamento per esempio e soprattutto in tema di successione legittima.
L’opponibilità dei terzi
Allo stato attuale poi, mancando ogni fondamento normativo al riguardo, lo schema contrattuale sino ad oggi adottato, per quanto si voglia scrupolosamente
prevedere tutto il prevedibile, sempre nell’ambito della meritevolezza degli interessi regolati, non riesce a superare alcuni aspetti fondamentali.
Ci si riferisce in particolare al tema della opponibilità ai terzi delle regole pattizie adottate con tali strumenti e alla inevitabile cessazione degli effetti del contratto con la morte di uno dei contraenti/conviventi.
Qualunque patto che cercasse di definire per esempio l’appartenenza di un bene a uno o a entrambi i conviventi, indipendentemente dalla sua intestazione facciale, avrebbe certamente un carattere obbligatorio tra le parti (il cui inadempimento consentirebbe l’accesso ai rimedi previsti dal nostro ordinamento) ma non potrebbe avere alcuna efficacia nei confronti dei terzi. E a poco varrebbe affiancare a tali patti l’adozione di vincoli di destinazione ex art. 2645 ter. E ancora, al venir meno della convivenza dovrebbero corrispondere una serie di effetti, voluti e previsti dalle parti, che non sono di facile attuazione.
Se poi il termine della convivenza dipende dal decesso di uno dei partner, il limite invalicabile delle norme sulla successione e sul patto commissorio renderebbe nulle quelle clausole che vorrebbero regolamentare gli aventi causa in modo difforme dal vincolo normativo. In ogni caso, la morte di uno dei contraenti provocherebbe, fuori dai casi previsti dalla legge, la risoluzione del contratto non potendosi immaginare una successione di eventuali eredi in questo tipo di contratto. Ma ancora più significativo risulta riflettere sulle vicende patrimoniali che, durante la convivenza, ciascuno dei partner potrebbe dover affrontare. Un patrimonio pattiziamente dedicato al menage della coppia di fatto potrebbe risentire delle perturbazioni di carattere patrimoniale di uno dei due.
In questo scenario, l’utilizzo del trust porterebbe evidenti vantaggi; basti pensare ai risultati che si potrebbero ottenere anche solo dalla possibilità di prolungare gli effetti della volontà della coppia fino alla morte di entrambi.
Ciò comporterebbe che fino ad allora il superstite non subirebbe l’inevitabile invasione di campo e la condivisione di interessi con gli eredi del compagno o della compagna.
Con queste finalità, per esempio, di recente una famosa coppia di imprenditori ha istituito un trust per la detenzione delle quote della comune società preservandola da qualunque ingerenza da parte dei rispettivi eredi al venir meno di uno dei due. L’intento era quello di mantenere l’identità dell’immagine aziendale e la continuità nella produzione stilistica, prevenendo il rischio che altri, titolati a farlo in forza della successione ereditaria, potessero influenzare o addirittura snaturare l’attività aziendale.
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