In questo contesto, di estrema gravità per la popolazione mondiale in cui i dati sono continuamente scoraggianti, l’emergenza sanitaria e le misure attuate per contenere la diffusione del virus COVID-19 stanno avendo un forte impatto nella vita delle aziende.
Volume dedicato
Risarcimento dei danni e responsabilità per infortuni sul lavoro
Corredata di formulario e giurisprudenza, l’opera è un’analisi della responsabilità civile del datore di lavoro (e del terzo), nella sua interazione con la tutela previdenziale dell’Inail. Rappresentando un sicuro sussidio professionalmente, si affrontano le criticità inerenti sia agli aspetti sostanziali sia processuali. Si analizzano, anche attraverso l’evoluzione giurisprudenziale, le varie tipologie di danno e la relativa risarcibilità: danno biologico (interazioni tra diritto civile e previdenziale; sistema tabellare; danno temporaneo, permanente di lieve entità e mortale); danno differenziale (quantificazione; oneri assertori del lavoratore; esonero da responsabilità; danno complementare (morale e psichico, da perdita di chance). Vengono inoltre considerati, vagliando la casistica di riferimento: l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro (nesso di casualità e ripartizione degli oneri probatori; condotta del lavoratore e sua rilevanza nell’accertamento del nesso causale); la responsabilità civile dei terzi estranei al rapporto assicurativo; le azioni processuali ordinarie e speciali. Al volume sono collegate delle significative risorse on line; alla pagina www.approfondimenti.maggioli.it sono infatti disponibili la normativa di riferimento aggiornata, la giurisprudenza, la prassi e un ricco formulario compilabile e stampabile.Daniele Iarussi Avvocato giuslavorista in Mantova, oltre che consulente legale in Italia e all’estero. Titolare e fondatore dello Studio Legale Iarussi. Formatore presso primari Enti (pubblici e privati). Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e delle Relazioni Industriali, indirizzo Diritto del lavoro, nell’Università di Bologna. Già docente a contratto in Istituzioni di diritto privato nell’Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca in materia di diritto del lavoro, anche all’estero. Autore di oltre settanta pubblicazioni scientifiche, tra cui tre monografie. Redattore e componente del comitato scientifico per importanti riviste di diritto del lavoro.
Daniele Iarussi | 2017 Maggioli Editore
58.00 € 55.10 €
Misure idonee a salvaguardare l’attività d’impresa e a tutelare sia i posti di lavoro che la salute dei propri dipendenti
Le aziende italiane si trovano a dover adottare misure idonee a salvaguardare l’attività d’impresa e a tutelare sia i posti di lavoro che la salute dei propri dipendenti. Sono chiamate a fare delle scelte su come gestire le assenze del personale. Tali scelte si intrecciano inevitabilmente con la “salute” della stessa impresa. Il vero problema delle aziende, in questa fase di gestione del personale, è trovare una soluzione per quelle situazioni in cui la prestazione lavorativa non può essere resa da remoto e necessita la presenza in loco del dipendente. Sul punto, recentemente, dopo varie sollecitazioni sindacali, e al fine di tutelare la sicurezza anti-contagio sul posto di lavoro, è stato approvato dal Governo e dai Sindacati, un “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, secondo cui la prosecuzione delle attività produttive potrà avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto, le aziende si trovano a gestire il personale tenendo conto di una serie di prescrizioni sia a carico del datore di lavoro che dello stesso lavoratore.
L’accordo, come primo punto, affronta l’aspetto informativo che le imprese dovranno adottare all’interno dei propri luoghi di lavoro. L’azienda è tenuta ad informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel luogo di lavoro, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Inoltre, è previsto una sorte di filtro sanitario prima dell’entrata in azienda. Il lavoratore, prima dell’accesso nel luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, la cui rilevazione, costituendo un trattamento di dati personali, dovrà avvenire ai sensi della disciplina vigente in tema di privacy, ossia non dovrà essere registrato il dato acquisito. Dunque, se tale temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso del dipendente ai luoghi di lavoro. I lavoratori che si dovessero trovare in tale condizione saranno momentaneamente isolati e forniti loro di mascherine e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
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Prevenzione diffusione Coronavirus: le chiusure dei Tribunali;
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.Smart working salute e sicurezza: D.Lgs. 81/2008 e L. 81/2017 cosa prevedono
Protocolli
Da un punto di vista pratico dell’informazione, il datore di lavoro, oltre a quanto già previsto dai provvedimenti governativi, deve consegnare e/o affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi riguardanti una serie di obblighi a carico del lavoratore. Nello specifico, l’informativa deve avvisare il lavoratore che lo stesso deve rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria, e che deve avere la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
Inoltre, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, il Protocollo estende la portata anche alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive, e nel contempo disciplina l’accesso dei fornitori esterni e quello dei visitatori. Riguardo ai primi l’azienda ne deve individuare le procedure di ingresso, di transito e di uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche. In tale situazione gli autisti dei mezzi di trasporto, laddove fosse possibile, devono rimanere a bordo dei propri mezzi, con preclusione di accedere agli uffici per nessun motivo. L’azienda deve anche limitare l’accesso ai visitatori, per quanto possibile, e qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), questi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali.
Da un punto di vista oggettivo, l’azienda deve assicurare, a fine turno, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, l’azienda deve procedere alla pulizia e alla sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione, prevedendo ed organizzando interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
L’azienda deve adottare anche delle precauzioni igieniche personali, mettendo a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Inoltre, deve dotare e far utilizzare a ciascun lavoratore dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Riguardo alla gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) questi devono essere ventilati continuamente e i lavoratori devono sostare per un tempo ridotto e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Da un punto di vista organizzativo, il protocollo prevede, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, la possibilità per le imprese, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, di disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza. Dunque, l’azienda deve dare la possibilità al lavoratore di utilizzare lo “smart working” per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutando sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, e se del caso anche con opportune rotazioni.
In questa fase l’azienda può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi assicurando un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Nel caso l’utilizzo di questi istituti non risulti sufficiente, l’azienda faciliterà l’utilizzo di periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
Sempre al fine di ridurre il contagio, l’azienda favorirà gli orari di ingresso e di uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa), prevedendo, ove fosse possibile, una porta di entrata ed una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. Come del resto gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, non consentendo le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
Le aziende devono sospendere e annullare tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in “smart working”.
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, e questi dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, e a quello degli altri presenti dai locali. L’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute, e collabora con le stesse per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Volume dedicato
Risarcimento dei danni e responsabilità per infortuni sul lavoro
Corredata di formulario e giurisprudenza, l’opera è un’analisi della responsabilità civile del datore di lavoro (e del terzo), nella sua interazione con la tutela previdenziale dell’Inail. Rappresentando un sicuro sussidio professionalmente, si affrontano le criticità inerenti sia agli aspetti sostanziali sia processuali. Si analizzano, anche attraverso l’evoluzione giurisprudenziale, le varie tipologie di danno e la relativa risarcibilità: danno biologico (interazioni tra diritto civile e previdenziale; sistema tabellare; danno temporaneo, permanente di lieve entità e mortale); danno differenziale (quantificazione; oneri assertori del lavoratore; esonero da responsabilità; danno complementare (morale e psichico, da perdita di chance). Vengono inoltre considerati, vagliando la casistica di riferimento: l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro (nesso di casualità e ripartizione degli oneri probatori; condotta del lavoratore e sua rilevanza nell’accertamento del nesso causale); la responsabilità civile dei terzi estranei al rapporto assicurativo; le azioni processuali ordinarie e speciali. Al volume sono collegate delle significative risorse on line; alla pagina www.approfondimenti.maggioli.it sono infatti disponibili la normativa di riferimento aggiornata, la giurisprudenza, la prassi e un ricco formulario compilabile e stampabile.Daniele Iarussi Avvocato giuslavorista in Mantova, oltre che consulente legale in Italia e all’estero. Titolare e fondatore dello Studio Legale Iarussi. Formatore presso primari Enti (pubblici e privati). Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e delle Relazioni Industriali, indirizzo Diritto del lavoro, nell’Università di Bologna. Già docente a contratto in Istituzioni di diritto privato nell’Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca in materia di diritto del lavoro, anche all’estero. Autore di oltre settanta pubblicazioni scientifiche, tra cui tre monografie. Redattore e componente del comitato scientifico per importanti riviste di diritto del lavoro.
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