Ci si può spostare oltre i confini regionali (con autocertificazione) per comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino al 5 marzo che consente, in ambito regionale nelle regioni gialle e comunale in quelle arancioni, lo spostamento «verso una sola abitazione privata abitata», una sola volta al giorno e rispettando il coprifuoco dalle 22 alle 5. La deroga permette a due persone di andare in visita ad amici e parenti, insieme a «minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi». La novità importante è che la deroga non è più prevista nelle regioni rosse, dove non sarà possibile andare a trovare amici e parenti.
In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti dal dpcm durante le prossime festività si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?
Sì, la sanzione applicabile rimane quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, in quanto prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.*
Il suddetto articolo infatti stabilisce che:” Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. 3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 4. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2,ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 7. Al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000». 8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta’. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decretolegislativo 30 dicembre 1999, n. 507.”
Ciò in quanto i divieti previsti dall’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (il quale, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, vieta nel territorio nazionale gli spostamenti extraregionali; nonché, nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, altresì quelli extracomunali, sempre con le dovute e consuete eccezioni e specificazioni) integrano “limitazioni della circolazione delle persone” e “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, […] o regionali” e, in quanto tali, essi sono un’applicazione specifica della misure generali contemplate dall’articolo 1, comma 2, lettere a) e c) del citato decreto-legge n. 19 del 2020, con il corollario che la relativa violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto-legge.
Né tutto ciò può considerarsi alterato dal fatto che detto articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. si richiami all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, giacché tale richiamo altro non reca se non che la specificazione che, in forza di tale norma legislativa sopravvenuta, risultano superati i limiti all’adozione e reiterazione, con D.P.C.M. (ossia ai sensi dell’art. 2 del citato D.L. n. 19/2020), delle misure limitative della circolazione nella stessa regione e verso altre regioni, che erano stati introdotti dall’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. In conclusione, resta confermato che anche alle violazioni dei predetti divieti specifici, posti dall’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 4 del D.L. n. 19 del 2020, in luogo della generale sanzione penale di cui all’articolo 650 del codice penale che sarebbe altrimenti applicabile.
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