Coronavirus, divieto di deposito telematico e rifiuto degli atti per procedimenti sospesi

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Il Presidente del Tribunale di Torino – con proprio provvedimento emesso in conformità alle vigenti disposizioni in ordine alla emergenza sanitaria – ha ritenuto di interpretare come “obbligatoria” la sospensione di tutti i termini procedurali previsti dal comma 2 dell’art. 83 prevedendo e disciplinando il conseguente rifiuto dei depositi telematici relativi ad atti riguardanti i   procedimenti sospesi.  L’intenzione e le esigenze sottese a tale provvedimento sono, prima facie, certamente condivisibili: la riduzione del personale delle cancellerie e l’afflusso di depositi atti non necessari determinerebbe un sovraccarico di incombenti impossibile da smaltire ed a sua volta generatore di paralisi rispetto all’attività non rinviabile.

In particolare il Provvedimento del Tribunale di Torino così esplicita le ragioni dell’esegesi: La sospensione deve essere intesa non come facoltà ma come obbligo sia per parti, difensori, professionisti di ogni tipologia (ed in primis avvocati) sia da parte di Magistrati. Ipotizzare che la sospensione sia prevista quale mero strumento di “protezione” rispetto a pregiudizi processuali è un interpretazione insensata sia rispetto alla ratio epidemiologica, sia, nonostante le apparenze, rispetto all’efficienza del servizio giustizia.[1]

Il provvedimento prosegue evidenziando che qualsivoglia deposito di atti (con relativa accettazione telematica) determinerebbe una consequenziale attività della Cancelleria (con programmazione di presenze non compatibili con l’emergenza sanitaria) o un massivo accumulo di arretrato.

  1. Il significato di “sospensione dei termini procedurali”: facoltà o obbligo

Da un punto di vista esegetico l’interpretazione dell’espressione “sospensione di tutti i termini procedurali” come obbligo e non facoltà non è, però, affatto condivisibile

Non deve sfuggire, innanzitutto, come la legge abbia esclusivamente previsto la “sospensione dei termini” e per definizione la “sospensione di un termine” è facoltativa, salva l’efficacia posticipata dell’attività compiuta. Nemmeno si può ritenere, al contrario, l’obbligatorietà come risultato di una interpretazione estensiva delle disposizioni eccezionali, atteso che ciò creerebbe una ulteriore deroga alla previsione ordinaria di facoltatività della sospensione.[2]

Sul punto occorre, poi, considerare che tale interpretazione non trova conferma, per quanto oggettivamente a conoscenza, in altri Uffici Giudiziari del Paese e nemmeno nelle sedi di maggiori dimensioni.

Il dato non ha un mero rilievo statistico ma evidenzia il rischio che – a fronte di una normativa obiettivamente carente ed insufficiente – si realizzino sul territorio nazionale, ed a macchia di leopardo, interventi interpretativi eterogenei e disomogenei che determinano – per mano di provvedimenti e circolari interne – la “creazione” di fattispecie non regolamentate e disciplinate dalla legge.

Questo in un contesto di eccezionalità della disciplina normativa che ha – legittimamente e giustamente – sospeso e messo in quiescenza principi costituzionali primari (in materia di giustizia il diritto di agire a tutela dei propri diritti) nel prevalere del principio – anche in questo caso del tutto legittimamente e giustamente – del Diritto alla Salute.

Invero, la ratio legis della disciplina deve essere individuata nella volontà del legislatore di garantire e proteggere – in generale per tutti i cittadini e nello specifico per i diversi settori individuati – alcuni fondamentali diritti costituzionali posti in pericolo dalla emergenza sanitaria con correlativo, parziale, sacrificio di altri principi disciplinati dalla Carta. In particolare, per la materia in esame, il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24) è parzialmente sospeso  – rispetto ai modi ed ai termini dettati dalla legge ordinaria – in ragione  della necessità di tutelare e garantire il diritto alla salute (art. 32) di fatto compromesso proprio dallo svolgimento integrale  di tutte quelle attività che rendono effettivo, nel nostro ordinamento, il principio affermato dall’art. 24.

Quindi   il diritto alla salute e la sua protezione – per tutti i consociati – costituisce “il perno” attorno al quale “ruotano” i parziali sacrifici cui sono soggetti, in virtù della normativa eccezionale, altri principi costituzionali “lesi” dalla legge eccezionale.

In questa cornice si comprende come possano essere “rischiose” interpretazioni di natura estensiva  della normativa speciale  (come quella citata dell’obbligatorietà della sospensione) che possono incidere sul delicatissimo equilibrio che regge la ratio legis. In tal senso l’esempio più evidente (e forse “pericoloso”) è quello disciplinato dall’art. 83 comma 7 lett. g che consente il rinvio delle udienze civile e penali – diverse da quelle per le quali non opera nemmeno la sospensione – oltre il 30 giugno 2020.

La disciplina dettata dal legislatore non preveda proprio alcun criterio rispetto all’esercizio della discrezionalità affidata al Capo dell’Ufficio Giudiziario che non pare abbia nemmeno l’onere di “sentire” il Magistrato competente per la decisione e per l’istruttoria del procedimento da rinviare. Residua, pur sempre, il potere del Giudice competente di disporre la trattazione per ragioni di urgenza (se sollecitato dalla parte) in conformità alla previsione della lettera a) del comma 3, ma ciò non rende meno aleatoria e generica la discrezionalità riconosciuta al Capo dell’ufficio.

Sul punto è irrinunciabile un correttivo normativo, poiché diversamente si palesa  un evidente problema di costituzionalità e, nondimeno, di rispetto della Convenzione dei Diritti dell’Uomo ( art. 15).  Il sacrificio che la legge eccezionale impone – legittimamente – all’effettività di alcuni principi costituzionali non può giungere  a coinvolgere anche l’art. 3 in materia di uguaglianza del cittadino di fronte alla legge. E’ facile pronosticare una applicazione a macchia di leopardo sull’intero territorio nazionale della disposizione della lettera g) pur in presenza di eguali condizioni sanitarie; e ciò risulterebbe  del tutto incongruo rispetto alla scelta dei procedimenti da rinviare o celebrare. Ciò soprattutto se si considera che a disposizione degli Uffici Giudiziari vi è pur sempre la possibilità di procedere nelle forme dettate dalle lettere e, f ed h. La scelta di procedere a dei rinvii di udienza oltre il 30 giugno 2020 si porrebbe in contrasto con l’art. 15 della Convenzione, atteso che la norma pattizia consente la deroga solo ed esclusivamente “nello stretto limite richiesto dalla situazione”.

Il tema è di particolare delicatezza se si considerano due circostanze:

  • La prima riguarda l’evidente sovraccarico che graverà sugli Uffici Giudiziari terminato il periodo di sospensione
  • In secondo luogo è pressoché certo che alla data del 15 aprile l’emergenza sanitaria non sarà affatto risolta, ma è altrettanto incerto – da un punto di vista scientifico – quali saranno gli scenari nel mese di maggio ed in quello di giugno.

Il rischio è di evidenza: il rinvio oltre il 30 giugno 2020 diventa lo strumento per alleggerire il sovraccarico con conseguenti lesioni dei principi costituzionali (artt. 3 e 24) e delle disposizioni dettate dalla Convenzione.

Sarebbe stato almeno necessario – nell’ambito del comma 7 lettera g – condizionare la possibilità del rinvio a precisi interventi legislativi capaci di individuare la situazione sanitaria in prossimità della data del 30 giugno, così che la discrezionalità dei Capi degli Uffici Giudiziari risultasse almeno subordinata ad un provvedimento normativo ancorato al permanere della situazione di emergenza. [3]

  1. Il provvedimento del Tribunale di Torino ed il contenimento delle attività in funzione emergenziale

Per altro verso deve essere pienamente riconosciuta al Provvedimento del Tribunale la concretezza dei problemi ivi sollevati. E’ nella responsabilità del Capo dell’Ufficio Giudiziario provvedere, innanzitutto ed al di sopra di ogni diversa esigenza, alla tutela di Magistrati, personale ed utenza che “interagiscono” con la struttura giurisdizionale. Ed è, altrettanto, ovvio che sia dovere – prima ancora che diritto o facoltà – evitare il più possibile e nella maniera più ampia possibile un’eccessiva presenza di personale all’interno del Tribunale proprio in ragione dei divieti di assembramento ed in osservanza ai principi di distanziamento sociale. Il rifiuto del deposito telematico di atti relativi a procedimenti sospesi consente, invero, di impegnare minor personale nell’Ufficio Giudiziario e quindi assicurare e garantire quelle esigenze primarie.

Ma pure a voler prescindere dalle evidenti conseguenze di sovraccarico che si registreranno terminato il periodo di sospensione (nel quale comunque continueranno a permanere le esigenze di impiego minimo delle risorse degli Uffici Giudiziari),  il “blocco” dei depositi telematici avrà come  conseguenza  una “ripartenza” delle attività degli avvocati tali da imporre – per il sovraccarico generato negli studi durante il periodo di sospensione e di impossibilità dei depositi telematici – l’impiego a pieno regime di collaboratori, segreteria e personale. Con ciò creandosi un correlativo problema per l’Avvocato – che ha i medesimi doveri dei Magistrati e del Capo degli Uffici Giudiziari rispetto al personale che dirige – di tutela della salute per i soggetti di cui ha responsabilità. Nondimeno l’Avvocato – nell’ambito del proprio Ruolo istituzionale prima che professionale – è parte della “macchina” Giustizia (ed è parte nevralgica) del cui funzionamento (costituzionalmente tutelato) è responsabile al pari del Magistrato. Non per caso quel funzionamento è oggi assicurato – insieme all’impegno ed al sacrificio dei Magistrati – anche dall’esposizione a rischi personali degli avvocati che assicurano difesa ed assistenza  in tutti quei processi e procedimenti non sospesi.

Non si tratta di due visioni opposte – come se Magistrati ed Avvocati indossassero occhiali diversi – ma di una comune prospettiva ove ciascuno degli attori deve farsi carico, anche nelle proprie scelte e nell’agire in conformità dei propri doveri, delle conseguenze che le proprie decisioni hanno nel complesso della Giustizia, tanto per il Ruolo dei Magistrati che per quello degli Avvocati.

Pur nel dramma della vicenda sanitaria (ed al netto degli errori e/o delle sottovalutazioni della politica) questa situazione di eccezionalità è nel contempo una risorsa ed una occasione per superare soffocanti ed inutili “dualismi” tra Avvocatura e Magistratura. Il primo vero campo di prova sarà proprio la futura applicazione dell’art. 83, comma 7 lettera g). Già la norma prevede che le misure debbano essere assunte d’intesa con i Consigli dell’Ordine, ma non è sufficiente. Sarà necessario , per tutti gli attori, coordinarsi a livello nazionale

Il primo monito è, naturalmente, al legislatore che dovrebbe (anzi: avrebbe già dovuto) assumere in considerazione aspetti che ha drammaticamente ignorato

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Note

[1] Il provvedimento è reperibile al seguente indirizzo internet http://www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/News/provvedimento%20Presidente%20Tribunale%20%2018.3.20%20.pdf

[2] Sull’argomento cfr. Emergenza, Diritti e Giustizia -,Coronavirus e legislazione eccezionale , Maurizio Vecchio, pagg 25 e segg, Maggioli Editore 2020

[3] cfr. Emergenza, Diritti e Giustizia -,Coronavirus e legislazione eccezionale , Maurizio Vecchio, pagg 38 e segg, Maggioli Editore 2020

 

Vecchio Maurizio

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