Le udienze amministrative da remoto
Il Segretario Generale della Giustizia amministrativa con l’avviso prot. 0022186 (sotto allegato), pubblicato in data 11 novembre 2020 e indirizzato agli avvocati (e alle Segreterie degli Uffici Giudiziari), fornisce importanti indicazioni per la corretta celebrazione delle udienze da remoto (riprese dal 9 novembre 2020, in base a quanto stabilito dall’art. 25 del decreto legge n. 137/2020).
Queste le regole da rispettare per lo svolgimento delle udienze da remoto:
- chi desidera la discussione orale da remoto deve farne espressa e chiara richiesta con atto separato rispetto al ricorso;
- nell’istanza per lo svolgimento della discussione orale l’avvocato deve indicare il proprio numero di cellulare, per poter essere contattato in caso di problemi;
- gli avvocati che vogliono discutere oralmente da remoto, dopo l’accesso alla piattaforma Microsoft Teams, devono autenticarsi come ospite e immettere una stringa contenente i seguenti dati, nell’ordine indicato: “NUMERO RG [spazio] ANNO RG [spazio] INIZIALE COGNOME [spazio] INIZIALE NOME” del tipo “9999 2020 R. M.”;
- gli avvocati di stato devono invece indicare la dicitura “AVVOCATURASTATO”;
- conclusa la discussione l’avvocato deve attendere le istruzioni relative alla sua esclusione dalla riunione non potendo abbandonarla di sua spontanea volontà.
Chi desidera partecipare alle udienze da remoto è invitato a prendere visione dell’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R Regolamento UE 2016/679, presente nella sezione Privacy del sito della Giustizia Amministrativa.
Chi partecipa all’udienza amministrativa in modalità telematica è responsabile della funzionalità del proprio collegamento telematico e dell’applicativo Microsoft Teams. La Giustizia amministrativa infatti non fornisce assistenza al riguardo.
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La decretazione emergenziale relativa alla sospensione dei termini e delle udienze processuali ha comportato spaesamento in seno all’ordine forense, circa le attività espletabili, la gestione delle urgenze e degli atti in scadenza, nonché la prosecuzione dei procedimenti.Pur nella consapevolezza dell’indefinito numero di interrogativi che possono derivare dall’applicazione pratica della norma di cui all’art. 83 d.l. 18/2020 nei diversi procedimenti civili, col presente lavoro si è cercato di fornire una risposta in merito ai quesiti più frequenti.Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. È autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012. È titolare del proprio blog www.robertodinapoli.it.
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